
Responsabilità appaltatore
Cosadevi sapere

Introduzione
Hai commissionato l’esecuzione di un’opera, ma sono sorti dei problemi e non sai come uscirne fuori?
È nata una querelle con la controparte e vuoi provare la responsabilità dell’appaltatore?
Sei nel posto giusto!
Valuteremo il tuo caso e ti inchieremo cosa è possibile fare
INDICE
In cosa consiste la responsabilità dell’appaltatore
Quando ci sono dei lavori da svolgere su un edificio o, addirittura, si deve costruire un’opera ex novo non è mai semplice gestire i rapporti con la controparte.
Il committente, infatti, mette nelle mani dell’appaltatore il suo progetto e la sua realizzazione dietro un corrispettivo di denaro.
Non sempre, però, tutto fila liscio. In corso d’opera o a fine lavori nascono quasi sempre delle problematiche.
In questi casi, come viene stabilita la responsabilità appaltatore?
Se qualcosa non va cosa può essere a lui imputato e cosa no?
Entrambe ottime domande ma, innanzitutto, specifichiamo che:
- l’appaltatore ha l’obbligo di controllare la realizzazione del progetto
- le istruzioni del committente devono essere compiute così come stabilite
Fin dove si estende la responsabilità dell’appaltatore
L’appaltatore che ha preso in carica i lavori è tenuto, pertanto, a realizzare l’opera a regola d’arte.
In altre parole, non solo deve fare in modo che venga realizzata secondo il contratto stabilito e che rispetti, quindi, le esigenze del committente, ma che sia anche tecnicamente idonea e che non presenti incongruità.
Per questo motivo, l’appaltatore è tenuto a segnalare al committente eventuali carenze, vizi o errori del progetto, anche se questo è altrui.
È tenuto a farlo in modo tempestivo e formale illustrando al committente il proprio dissenso.
In questo caso, la responsabilità appaltatore sarà esclusa solo se il committente pur essendo stato informato delle incongruità e degli errori chieda di portare ugualmente avanti il progetto.
Responsabilità appaltatore anche per rovina o difetti
Ma ci sono altri campi in cui ricade la responsabilità appaltatore.
Oltre a vizi ed errori nella realizzazione del progetto, per i quali l’appaltatore è imputabile, si aggiungono altre garanzie per il committente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione: l’appaltatore risulta responsabile, infatti, anche per rovina o gravi difetti di un edificio che sia destinato a durare nel tempo.
Se entro dieci anni dalla realizzazione, l’opera presenta gravi pericoli, attribuibili ad un difetto del suolo o a un difetto di costruzione, a risponderne sarà l’appaltatore purché il committente denunci il fatto entro un anno dalla scoperta del danno.
Il diritto del committente si prescrive, però, in un anno dalla denuncia.
L’art. 1669 del Codice civile stabilisce, inoltre, che la responsabilità appaltatore non vige solo nei confronti del committente ma anche negli aventi causa, ovvero coloro che hanno collaborato alla costruzione dell’immobile, sia in fase ideativa che realizzativa.
L’appaltatore, dunque, è tenuto a rispondere anche degli errori altrui che non sono stati segnalati in corso d’opera.
Per concludere...
Chi gestisce l’appalto di un’opera deve rispettare diversi adempimenti, per cui sono parecchi i campi in cui cade la responsabilità appaltatore.
Se dovessi riscontrare problemi o semplicemente se hai bisogno si una consulenza, affidati a Unione dei Consumatori.
Cosa possiamo fare per te
Analizzeremo i documenti in tuo possesso e i nostri legali valuteranno il tuo caso.
Verificheremo la responsabilità dell’appaltatore e ti indicheremo cosa fare.
Potrai finalmente far valere i tuoi diritti e ottenere giustizia!
Cosa aspetti ancora?
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