CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA

AREA TEMATICA TELEFONIA E PAY -TV

Le presenti condizioni operano ad integrazione dei contratti di assistenza.

 

INFORMAZIONI GENERALI

L’Associazione si adopera con iniziative tese a compensare la posizione di debolezza in cui versano i clienti di grandi aziende fornitrici di servizi (quello della telefonia, in primis).

ATTIVITA’

  • VALUTAZIONE DEL CASO

Inviata la richiesta di assistenza, l’utente riceve adeguata informativa sulla privacy ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali che fornisce.

La richiesta non costituisce un’offerta vincolante per la conclusione di un contratto e l’utente è libero di decidere di avvalersi dell’assistenza e dei servizi offerti.

  • CONTRATTO

L’utente, col conferimento dell’incarico, conferma la propria volontà di ricevere assistenza legale da parte del professionista individuato, che così sarà autorizzato a rappresentarlo nella controversia contro l’operatore telefonico.

Con la sottoscrizione del contratto e del mandato alle liti il professionista incaricato, che assume un’obbligazione di mezzi e non di risultato, si riserva espressamente la facoltà di rinunciare all’incarico accettato nei casi (appresso elencati a titolo non esaustivo) in cui il cliente fornisca informazioni false e/o reticenti;  non fornisca tutta la documentazione integrativa eventualmente richiesta; dovessero difettare e/o venire a mancare in fase successiva, ad insindacabile giudizio dello stesso, i presupposti di fatto o di legge per il presumibile raggiungimento di un risultato utile a favore dell’Assistito.

Nelle suddette ipotesi, verrà inviata all’assistito comunicazione all’e-mail da lui indicata, senza obbligo di motivazione e senza che questo possa essere inteso come inadempimento o comportare o far maturare alcuna debenza a qualunque titolo in capo allo professionista rinunciatario.

 

TERMINI E CONDIZIONI

L’utente che conferisce mandato al legale accetta espressamente le informazioni generali ed i seguenti Termini e Condizioni riferite alle parti:

  • ASSISTITO

In ordine all’oggetto dell’incarico conferito al legale, l’Assistito dichiara e garantisce che:

  1. non ha affidato a terzi alcun incarico per il medesimo disservizio;
  2. nessuna controversia legale, avente ad oggetto la medesima pretesa, sia già pendente;
  3. non prenderà autonomamente contatti, iniziative o accordi con la compagnia telefonica se non previa comunicazione all’avvocato assegnatogli.

Nel caso in cui l’Assistito riceva dalla compagnia telefonica (o da terzi intermediari) l’accredito di somme o comunicazioni inerenti a rimborsi/indennizzi -anche parziali rispetto alla richiesta iniziale formulata- oggetto di reclamo, dovrà informare immediatamente Unione Dei Consumatori per consentire al professionista incaricato di sospendere o interrompere senza oneri l’azione legale avviata.

  • AVVOCATO INCARICATO

Il legale incaricato si occupa di risolvere il problema e (quando previsto) di avanzare alle compagnie telefoniche le richieste di rimborso, indennizzo o risarcimento danni per il disservizio arrecato al cliente.

Il legale incaricato rappresenta con lealtà, trasparenza e professionalità l’Assistito in tutte le fasi del procedimento (stragiudiziale e/o giudiziale) curandone l’interesse con ogni tipo di azione necessaria per conseguire il risultato atteso.

  • UNIONE DEI CONSUMATORI

L’associazione vigila sul comportamento dell’avvocato ed informa l’assistito sull’esito della procedura legale intrapresa.

 

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto tra le parti ed il relativo mandato di rappresentanza saranno validi ed efficaci fino a quando l’Assistito:

  • non avrà risolto il problema lamentato;
  • non avrà ottenuto il rimborso e/o il risarcimento (totale o parziale) a lui spettante, oppure, a titolo non esaustivo, sarà emersa una condizione di inesigibilità delle somme rivendicate (quale ad esempio un evento eccezionale che esoneri la compagnia dal pagamento dovuto);
  • dovessero difettare e/o venire a mancare, ad insindacabile giudizio del professionista incaricato, i presupposti di fatto o di legge per il presumibile raggiungimento di un risultato utile, senza che questo possa essere inteso come inadempimento o comportare a qualunque titolo alcuna debenza in capo allo stesso.

Analogamente al professionista, l’assistito può revocare per iscritto l’incarico conferito, a mezzo raccomandata o Pec presso lo studio del professionista incaricato. La comunicazione determinerà il venir meno della protezione dai costi offerta da Sertic S.r.l. e, per l’effetto, la Società e/o il suo incaricato potranno richiedere il pagamento dell’attività svolta.

 

GRATUITA’ DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

L’associazione, in virtù della convenzione stipulata con la società Sertic S.r.l, garantisce all’assistito un servizio legale esente da costi, che saranno a totale carico della Società anche in caso di esito del procedimento sfavorevole con condanna alle spese di giudizio. Eventuali casi particolari, che dovessero eccezionalmente mutare la presente regola generale, saranno espressamente indicati nel contratto.

 

RISULTATO ECONOMICO CONSEGUITO

Dall’azione condotta nei confronti della compagnia telefonica, ne potrà scaturire anche il riconoscimento di somme, in favore dell’assistito.

In questo caso il cliente, in ossequio al contratto di assistenza, ne riconoscerà una parte percentuale a Sertic Srl, che l’accetterà a titolo di ristoro omnicomprensivo per le attività legali svolte ed il rischio sostenuto.

Il professionista incaricato è esclusivo titolare dei  compensi legali riconosciutigli per l’attività stragiudiziale/giudiziale svolta e le spese sostenute (che non fanno parte del risultato economico).

 

INCASSO E PAGAMENTO AL CLIENTE

Per prevenire mancati pagamenti dalla compagnia e garantire l’incasso delle somme spettanti:

  • Il cliente accetta che questa paghi al professionista incaricato le spese legali ad egli riconosciute per la propria attività (reclamo, tentativo di conciliazione e/o causa) e cede a Sertic S.r.l., ai sensi degli articoli 1260 e sg. del C.C., i propri crediti eventuali e nascenti dalle azioni giudiziali e/o stragiudiziali che verranno intraprese verso l’operatore telefonico in esecuzione del presente contratto;
  • la società recupera il credito di cui al precedente capoverso e versa entro 10 giorni la quota spettante all’Assistito;
  • L’associazione vigila sul corretto adempimento del pagamento della quota incassata in favore dell’assistito entro il termine sopra indicato, a mezzo bonifico bancario (sulle coordinate IBAN fornite dal cliente) o tramite assegno circolare emesso dalla compagnia telefonica ed inviato all’indirizzo.