Ge.Ri. recupero crediti:
come annullare le richieste di pagamento
Ge.Ri. recupero crediti: come funziona
Hai ricevuto una lettera o una telefonata da Ge.Ri. (Gestione Rischi S.r.l.u.)?
La domanda utile non è se pagare o non pagare, ma capire di quale credito si parla, chi ne è titolare oggi e se è ancora esigibile.
In questo articolo ti spieghiamo:
- cos’è questa società;
- il quadro normativo applicabile;
- quale procedura seguire per contestare o regolarizzare la posizione.
INDICE
Ge.Ri. recupero crediti: cos’è
Ge.Ri., chiamata anche Gestione Rischi S.r.l.u., è una società di recupero crediti.
Nella maggior parte dei casi non è il creditore: agisce per conto di terzi, tipicamente operatori di telefonia, internet e pay tv, che le affidano posizioni insolute conservandone la titolarità. Negli altri casi il credito è stato ceduto.
La distinzione ha conseguenze concrete:
- se la società opera su mandato: il rapporto giuridico resta con l’operatore originario e ogni contestazione va indirizzata anche a quest’ultimo;
- se invece il credito è stato ceduto: la cessione ti è opponibile solo dopo notifica o tua accettazione, ai sensi dell’art. 1264 del Codice Civile
Le agenzie di recupero crediti operano in Italia sulla base della licenza prevista dall’art. 115 del TULPS (R.D. 773/1931), rilasciata dalla Questura competente.
I recapiti ufficiali di Ge.Ri. recupero crediti
Molti cercano questi dati dopo una chiamata da un numero non riconosciuto. Servono a verificare che il contatto sia autentico e a scegliere un canale scritto, l’unico che lascia traccia utilizzabile:
- numero fisso: 02 02038900 – per verificare l’identità del chiamante;
- email area telco: recupero.telco@gestionerischi.com – per richieste ordinarie e invio documentazione;
- PEC: reperibile gratuitamente su INI-PEC (inipec.gov.it) – per comunicazioni con data certa.
Nota bene: al telefono non sei tenuto a confermare codice fiscale o altri dati anagrafici, e puoi chiedere che la richiesta venga formalizzata per iscritto indicando pratica, creditore e periodo di riferimento.
Il quadro normativo di riferimento
Le norme che regolano la richiesta sono tutte pubbliche e consultabili:
- la prescrizione biennale delle fatture di telefonia: solo per le fatture in scadenza dal 1° gennaio 2020 (L. 160/2019);
- La prescrizione delle fatture luce, gas e acqua: termine biennale universale introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, commi 4-10).
- L’onere della prova è di chi chiede il pagamento: l’art. 2697 c.c. stabilisce che chi fa valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi.
Non spetta a te dimostrare di non dovere nulla: spetta alla controparte esibire contratto e le fatture.
- Le pratiche commerciali aggressive: gli artt. 24-26 del Codice del Consumo vietano molestie, coercizione e indebito condizionamento nella fase di riscossione dei crediti.
Due chiarimenti che evitano errori frequenti:
- la prescrizione non opera automaticamente, va eccepita per iscritto: se non la sollevi, il credito resta esigibile anche se il termine è scaduto;
- il termine si azzera e riparte se riconosci il debito, anche implicitamente, un pagamento parziale o una richiesta di rateizzazione hanno questo effetto.
Procedura fai-da-te o con assistenza
Posso contestare da solo la richiesta di Ge.Ri. recupero crediti?
Sì: Tutte le verifiche descritte finora sono alla portata di chiunque abbia i documenti, e una contestazione scritta inviata via PEC o raccomandata A/R produce effetti giuridici a prescindere da chi la firma. Il percorso individuale è legittimo e in molti casi sufficiente.
Ci sono però tre passaggi in cui la posizione del singolo e quella di un soggetto che agisce in forma organizzata non sono equivalenti, per ragioni che non dipendono dalla competenza di chi scrive ma dalla struttura della procedura.
| Passaggio | Percorso individuale | Con assistenza |
|---|---|---|
| Richiesta della prova del credito | La richiesta può restare senza riscontro senza conseguenze immediate | La mancata produzione è protocollata e diventa elemento valutabile in conciliazione |
| Eccezione di prescrizione | Va formulata indicando data di scadenza e assenza di atti interruttivi | Il calcolo è ricostruito sugli atti effettivamente ricevuti e allegato all’istanza |
| Istanza di conciliazione | Richiede reclamo preventivo e qualificazione esatta della domanda | La domanda è impostata nella forma che consente di ottenere quanto spetta |
Non si tratta quindi di scegliere tra agire e non agire, ma tra due modi di compiere gli stessi atti.
Hai ricevuto una richiesta da Ge.Ri. recupero crediti?
Con il nostro aiuto, gli scenari possibili sono due:
- se il debito è dovuto: l’obiettivo non è contestarlo, ma tagliare gli extra non dovuti (spese gonfiate, interessi o penali) per trattare un saldo e stralcio o un piano di rientro sostenibile;
- se il debito non è dovuto o è prescritto: la pretesa va contestata formalmente per chiudere la posizione e ottenere la cancellazione dei dati.
Non andare nel panico! Pagare per fretta o ammettere verbalmente un debito è l’errore peggiore.
Mandaci la documentazione: verificheremo gratuitamente la tua situazione per capire come agire prima di rilasciare qualsiasi dichiarazione.
Fai come Camillo B. che ha bloccato le richieste di recupero crediti e risolto il suo problema con noi!
⚖️ Come funziona il nostro servizio
Ricevuta la tua segnalazione, ti assistiamo comodamente online seguendo questi passaggi:
- prendiamo in carico il caso e ti ricontattiamo (con persone vere) entro 24 ore;
- verifichiamo sulle date se il credito è prescritto o comunque non dovuto, fattura per fattura;
- inviamo la diffida formale a Ge.Ri. e al fornitore originario, chiedendo la prova del credito e della legittimazione a richiederlo;
- se i solleciti proseguono, avviamo la conciliazione presso l’organismo competente (ConciliaWeb o altri Organismi di mediazione) con avvocati specializzati nel settore.
Quindi, a questo punto…
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Per saperne di più
Ge.Ri. gestione rischi: che cosa succede se non paghi
Una società di recupero crediti non può pignorare beni, stipendi o bloccare conti: per farlo serve un decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) emesso da un giudice, contro cui hai 40 giorni per opporti dopo la notifica.
Sul fronte reputazionale, i debiti telefonici non finiscono nelle centrali rischi come CRIF alla pari dei finanziamenti, ma incidono nei sistemi AGCOM sulle morosità che bloccano nuovi contratti con altri operatori.
Il silenzio non è una strategia efficace: le strade percorribili sono due
- contestare formalmente la pretesa se le verifiche danno esito favorevole;
- negoziare un accordo scritto se il debito è fondato.
Ge.Ri. recensioni : come leggerle
Le recensioni online misurano l’esperienza di contatto, non la fondatezza del credito: un’agenzia con pessime valutazioni può avere un credito valido, così come una educata può chiedere somme prescritte.
Usale solo per valutare la frequenza dei contatti o l’apertura alla rateizzazione, affidando ai documenti il giudizio sul merito.
Se le chiamate superano il limite, il riferimento sono gli artt. 24-26 del Codice del Consumo per una segnalazione all’AGCM.
Ge.Ri. può presentarsi a casa mia?
Ho già pagato una rata: posso ancora eccepire la prescrizione?
La richiesta riguarda un contratto che non ho mai sottoscritto. Che cosa faccio?
I nostri esperti al tuo fianco
Scopri il profilo dell’Avv. Manlio Arnone, esperto in telefonia, che avvierà le procedure di conciliazione per te e che ha revisionato personalmente il presente articolo.
Avv. Manlio Arnone
Partner
Mi rivolgo a voi dopo aver provato ripetutamente a chiamare il n.0202038900 per chiedere chiarimenti. Non sono riuscito a collegarmi con un operatore: erano sempre tutti occupati per cui mi si chiedeva di richiamare. Non ho contato i tentativi, una cosa vergognosa. Tra l’altro una richiesta di pagamento fatta con sms senza la minima causale!!! Mi chiedo se questo sia un comportamento corretto. Spero che possiate fare qualcosa non tanto per l’importo richiesto quanto per il modo che definirei, a dir poco, truffaldino. Grazie per l’attenzione.