Art. 125-sexies TUB:
estinzione anticipata del prestito e rimborso dei costi
Cosa prevede l’articolo 125-sexies: evoluzione e interpretazione in sintonia con le direttive europee (Lexitor)
L’art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.Lgs. 141/2010, riconosce al consumatore che estingue anticipatamente il finanziamento, il diritto alla riduzione del costo totale del credito in proporzione alla vita residua del contratto.
In seguito alla sentenza Lexitor (C-383/18) dell’11 settembre 2019, la giurisprudenza italiana ha interpretato l’art. 125-sexies TUB in conformità al principio europeo: quando un consumatore decide di saldare in anticipo il proprio debito, ha diritto a una proporzionale riduzione del costo totale del credito, con esclusione delle imposte.
Per reclamare, TIM prevede molteplici modalità, dal servizio clienti telefonico alle procedure tracciabili via app, PEC o raccomandata.
Di seguito analizziamo nel dettaglio ogni canale disponibile e come utilizzarlo correttamente per far decorrere i termini di legge e tutelare il proprio diritto all’indennizzo.
INDICE
Punti chiave dell’art. 125-sexies TUB: diritti del consumatore e doveri della banche
Analizziamo i passaggi cruciali dell’art. 125, chiarendo cosa cambia un concreto:
Riduzione totale dei costi
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto.”. (Comma 1)
- In parole povere: il principio base è la linearità del rimborso proporzionale sui mesi di contratto non goduti. sancito dal comma 1 è lineare, anche se il legislatore italiano (con il Decreto Sostegni-bis del 2021), ha cercato di limitare gli effetti della sentenza Lexitor per i contratti passati, provocando la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Consulta.
Rimborso costi “up-front”
“La riduzione del costo totale del credito è proporzionale alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all’atto della concessione del credito…”. (comma 2)
- In parole povere: se da un lato la legge tutela pienamente il consumatore, dall’altro riconosce alla banca la possibilità di trattenere un indennizzo massimo dell’1% del capitale residuo (o dello 0,5% se la vita residua del prestito è inferiore a un anno), qualora previsto contrattualmente.
Indennizzo alle banche
“In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo del credito…”. (comma 4)
- In parole povere: è questo uno dei punti più controversi: da un lato si riconosce un diritto al consumatore, ma dall’altro si rinvia ad un percorso ad ostacoli per recuperare i propri soldi. Mentre alla banca viene riconosciuto un “indennizzo” (seppure circoscritto all’1%) per il solo fatto di aver subito un’estinzione anticipata.
Esempio pratico: cosa cambia per chi ha estinto anticipatamente un finanziamento
Immaginiamo che il consumatore Luca abbia accesso a un prestito personale della durata di 4 anni (48 mesi) e decida di estinguerlo dopo 2 anni (24 mesi, ovvero a metà contratto).
All’inizio del finanziamento, Luca aveva sostenuto:
- 800 € di spese di istruttoria
- 1.200 € di commissioni di intermediazione della rete di vendita
Totale costi iniziali (up-front): 2.000 €
Avendo estinto il finanziamento al 50% della sua durata originaria, in virtù delle tutele previste dall’Art. 125-sexies TUB, Luca ha pieno diritto al rimborso della quota proporzionale dei costi non maturati (nel suo caso, pari alla metà dei costi iniziali versati, ovvero 1.000 €).
Rimborso totale spettante a Luca: 2.000 € × 50% = 1.000 € che la banca deve riaccreditargli sul conto corrente.
È tutto così automatico per i consumatori?
A noi di Unione dei Consumatori non risulta. Malgrado quanto dispone il TUB, centinaia di consumatori, ai nostri sportelli, ci rivelano quanto sia complicato arrivare al rimborso dei costi.
Se la banca ha ignorato la tua richiesta o ti ha liquidato somme inferiori, hai due alternative: accettare questa ingiustizia o affidarti a noi di Unione dei Consumatori, per far valere i tuoi diritti.
Come ti aiutiamo a recuperare i tuoi soldi
- Analisi gratuita: esaminiamo contratto e conteggio estintivo per calcolare i costi up-front e recurring non rimborsati.
- Diffida e reclamo: gestiamo la pratica e inviamo alla banca una formale richiesta di rimborso.
- Ricorso all’ABF: in caso di mancato o insufficiente rimborso, ti assistiamo nel ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e nelle eventuali ulteriori sedi competenti.
Se ti rivedi nella situazione descritta, inviaci la tua segnalazione
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