Contenuto della sentenza: effetti in caso di estinzione anticipata del finanziamento

 

La Sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma del Decreto Sostegni bis (Art. 11-octies D.L. n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021), che limitava il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

In linea con la Sentenza Lexitor (C-383/18) della Corte di Giustizia UE, la decisione stabilisce che il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, anche per finanziamenti stipulati prima dell’entrata in vigore della L. 106/2021.

 

INDICE

Punti chiave con cui la Sentenza 263/2022 riafferma i principi della Lexitor

Ecco cosa dicono esattamente i giudici della Consulta e cosa significano in pratica per il consumatore:

Il blocco delle norme discriminatorie (Punto 7.1 della Sentenza)
“[…] la disposizione censurata finisce per escludere la riducibilità di una categoria di costi (quelli up-front), a fronte di contratti di identico contenuto, unicamente in base al dato temporale della loro stipulazione, così introducendo una irragionevole disparità di trattamento […]”.

  • In parole povere: la Corte Costituzionale ha stabilito che non si possono fare discriminazioni: due persone che hanno chiuso un prestito in anticipo devono avere gli stessi diritti al rimborso, a prescindere dalla data in cui hanno firmato il contratto. Tagliare fuori i costi iniziali (up-front) era una regola ingiusta e incostituzionale.

Il primato del diritto europeo e la tutela totale (Punto 5.2 della Sentenza)
“Il dovere di attenersi ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea ricomprende le sentenze rese dalla CGUE in sede interpretativa […] e la norma interna deve essere conforme ai principi stabiliti dalla sentenza Lexitor.”.

  • In parole povere: le banche e le leggi italiane non possono mettersi di traverso rispetto alle decisioni dell’Unione Europea. La famosa sentenza Lexitor (Causa C-383/18) della Corte di Giustizia UE vale anche in Italia senza sconti: in caso di estinzione anticipata, vanno rimborsati tutti i costi, nessuno escluso.

L’applicazione ai contratti in corso (Punto 8 della Sentenza)
“La tutela del consumatore nei contratti di credito non esauriti deve trovare piena applicazione, imponendo la rideterminazione degli oneri secondo il criterio del pro rata temporis.”.

  • In parole povere: questa regola non vale solo per il futuro, ma si applica a tutti i finanziamenti passati che non si sono ancora “esauriti” (ovvero prestiti o cessioni del quinto estinti negli ultimi 10 anni). Il calcolo del rimborso deve seguire rigorosamente la proporzione dei mesi di contratto non goduti (pro rata temporis).

 

Come si calcola il rimborso dei costi: esempio pratico

Per anni, chi ha estinto in anticipo un prestito o una cessione del quinto si è visto restituire meno del dovuto a causa delle resistenze del sistema bancario. Oggi, grazie alla Sentenza 263/2022 della Corte Costituzionale, la regola del calcolo proporzionale è certa. Vediamo un esempio pratico:

Supponiamo che Andrea accede ad un prestito personale della durata di 5 anni (60 mesi), versando 1.500€ di costi iniziali complessivi (tra istruttoria e commissioni).

  • Estinzione anticipata: Andrea estingue il prestito dopo esattamente 3 anni (36 mesi).
  • Mesi residui non goduti: 24 mesi su 60.
  • Calcolo del rimborso spettante: 1500€ x (24/60) = 600 €.

La finanziaria ha dunque l’obbligo di restituire ad Andrea 600 euro.

 

È sempre così facile per il consumatore?

Nonostante la chiarezza della Corte Costituzionale, a noi di Unione dei Consumatori non risulta. Ascoltando le esperienze di centinaia di consumatori ai nostri sportelli, le banche continuano infatti a ostacolare o limitare le richieste di rimborso.

Se ti trovi in questa situazione, hai due vie da percorrere: rinunciare a dimostrare i tuoi diritti  o rivolgerti a noi di Unione dei Consumatori per ottenere quanto ti spetta.

 

Come ti aiutiamo ad ottenere il rimborso dei costi

Se hai estinto in anticipo un prestito o una cessione del quinto negli ultimi anni:

  • Recupero del contratto: analizziamo il tuo caso specifico e la tua situazione.
  • Conteggio estintivo: verifichiamo quanto ti è stato trattenuto a titolo di spese d’istruttoria e commissioni iniziali.
  • Rifiuto del rimborso parziale: se la banca ti offre un rimborso parziale o inferiore, rivendichiamo il tuo diritto al ricalcolo pro quota sull’intera somma dei costi.

Se ti rivedi nella situazione descritta, inviaci la tua segnalazione

 

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