Guida alla garanzia sull’auto usata da concessionario

Hai comprato un’auto usata da un concessionario e dopo qualche settimana è emerso un difetto, come un guasto al motore, un problema elettrico, un rumore che prima non c’era?

Il concessionario ti ha detto che non è coperto dalla garanzia?

In questo articolo trovi:

  • quanto dura davvero la garanzia e cosa copre
  • la differenza tra garanzia legale e “assicurazione” del concessionario
  • cosa fare, passo per passo, se il venditore si rifiuta di intervenire

Garanzia auto usata da concessionario: quanto dura davvero?

La confusione più diffusa tra chi acquista un’auto usata riguarda la durata: molti sono convinti che la legge preveda 12 mesi. Non è così.

Per legge, la garanzia sull’usato dura 24 mesi. Il concessionario può ridurla a 12 solo con il tuo consenso scritto e firmato nel contratto; se non l’hai firmato, hai diritto a 2 anni pieni.

Attenzione: chiedere i 24 mesi non è un “optional a pagamento”. Se il venditore ti chiede un sovrapprezzo per concederteli, sta compiendo una pratica commerciale scorretta.

Il consiglio dell’esperto: se scopri il difetto, hai 2 mesi di tempo dalla scoperta per segnalarlo formalmente al venditore. Questo termine si somma, non sottrae, al periodo di garanzia: se il difetto emerge al 23° mese di una garanzia di 24, hai comunque 2 mesi pieni per denunciarlo, anche se si supera così la scadenza nominale.

Cosa copre (e cosa no) la garanzia auto usata

La garanzia copre:

  • difetti di conformità già esistenti al momento della consegna, anche se si manifestano dopo (motore, cambio, impianto elettrico, freni, airbag, ABS, componenti strutturali).

  • la presunzione del difetto: per tutti i contratti di acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 (con la Direttiva UE 2019/771), la legge stabilisce che per i primi 12 mesi dall’acquisto qualsiasi difetto si presume già presente al momento della consegna. Significa che spetta interamente al concessionario dimostrare che il danno lo hai causato tu; tu devi solo denunciare il problema.

  • dopo il primo anno: se l’accordo di garanzia prevede la durata estesa a 24 mesi (perché non hai firmato la riduzione a un anno nel contratto), a partire dal 13° mese l’onere della prova si inverte: in questo caso spetterà a te dimostrare, tramite una perizia o il parere di un meccanico, che il difetto non è dovuto a normale usura ma a un vizio già presente all’origine.

NON copre:

  • la normale usura: pastiglie freni, gomme, batteria, frizione, salvo che il logorio sia incompatibile con il chilometraggio e l’età dichiarati dell’auto
  • i danni causati da uso improprio, incidenti o manutenzione trascurata dopo l’acquisto
  • i difetti che conoscevi già o che avresti potuto scoprire con un’ispezione attenta al momento dell’acquisto (art. 1491 Codice Civile) — a meno che il venditore ti abbia dichiarato esplicitamente che l’auto era priva di quel tipo di difetti

Un criterio che invece la legge riconosce è l’usura legata al chilometraggio: su un’auto con 150.000 km il ricambio nuovo gratuito è meno automatico che su un’auto quasi nuova. Se manca l’equivalente usato, il concessionario può chiederti la differenza di valore verso il pezzo nuovo, non è un sopruso, evita che tu riceva gratis componenti migliori dell’originale.

Le sanzioni dell’Antitrust (AGCM): quando il rifiuto del concessionario diventa un illecito

Spesso i venditori giocano sull’ignoranza del consumatore, inventando regole e limitazioni che non esistono nel Codice del Consumo. Ma la legge non ammette scuse, e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è stata chiarissima a riguardo.

⚖️ Il precedente legale: l’Antitrust ha ripetutamente sanzionato (con multe fino a centinaia di migliaia di euro) numerosi concessionari e reti di vendita che presentavano le polizze assicurative esterne come “l’unica garanzia attiva sull’auto”, escludendo surrettiziamente la garanzia legale di conformità o imponendo al consumatore franchigie e costi di manodopera non dovuti.

Ricorda: la garanzia legale è gratuita, obbligatoria e irrinunciabile. Qualsiasi pratica commerciale volta a limitarla o a farti pagare per l’applicazione dei tuoi diritti è considerata ingannevole e sanzionabile.

Garanzia legale o “assicurazione” del concessionario?

Questo è il punto che genera più contenziosi e più confusione. Esistono due cose diverse, spesso presentate come se fossero la stessa:

  1. la garanzia legale di conformità (quella dei 24/12 mesi prevista dal Codice del Consumo): è un tuo diritto, gratuita, irrinunciabile.
  2. la garanzia commerciale/polizza aggiuntiva che alcuni concessionari propongono in vendita (a volte definita “garanzia assistenza”): è di fatto un’assicurazione, con un contratto a parte, con condizioni proprie e con limitazioni più severe di quelle di legge.

Il problema: quando qualcosa si rompe, capita che il concessionario rimandi alla “garanzia” (quella commerciale) come se fosse l’unica tutela disponibile, negando la copertura secondo le condizioni della polizza.

Cosa fare se il concessionario dice che il difetto non è coperto

Se ti senti rispondere che il problema “non rientra in garanzia”, segui questi passaggi prima di rassegnarti o di riparare a tue spese:

  • non riparare altrove prima di avvisare il concessionario, salvo urgenza reale. Il venditore ha diritto a verificare il difetto: se lo scavalchi, rischi che poi contesti il rimborso.
  • fatti fare una diagnosi scritta, anche da un’officina indipendente: è una prova a tuo favore.
  • metti tutto per iscritto (email o PEC), non solo per telefono.
  • se il concessionario persiste nel rifiuto, invia una diffida formale (raccomandata A/R o PEC): intima la riparazione entro un termine e avvisa che seguiranno le vie legali, incluso il risarcimento per i disagi.

Hai seguito questi passaggi ma la situazione è comunque bloccata?

🔎Non sei solo a doverlo affrontare

Se hai già provato a contattare il venditore e hai ricevuto solo risposte evasive o un rifiuto, la legge è comunque dalla tua parte: il Codice del Consumo (artt. 128-135, D.Lgs. 206/2005) ti riconosce il diritto a riparazione, sostituzione o rimborso anche sull’auto usata, indipendentemente da cosa sostiene il venditore.

Noi di Unione dei Consumatori ti offriamo una valutazione gratuita e senza impegno della tua situazione: un team di avvocati specializzati analizzeranno la documentazione e ti e ti faranno ottenere ciò che ti spetta per legge.

Quindi, a questo punto…

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Come ti aiutiamo

Ricevuta la tua segnalazione:

  1. ti ricontattiamo (con persone vere!) entro 24 ore;
  2. prendiamo in carico la tua pratica analizzando il contratto di vendita, la garanzia sottoscritta e la documentazione necessaria;
  3. diffidiamo ufficialmente il concessionario, richiedendo formalmente riparazione, sostituzione o rimborso secondo quanto previsto dalla legge;
  4. se il concessionario non risponde o rifiuta, non ci fermiamo: valutiamo con te il passaggio alle vie legali, conciliazione, gestendo tutto fino alla risoluzione del tuo caso.

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“Auto usata venduta senza garanzia”: è legale?

No. Se il venditore è un concessionario, un rivenditore professionale o un importatore, cioè un soggetto che vende nell’esercizio della propria attività, la garanzia legale non può essere esclusa, limitata o rinunciata, nemmeno con una firma esplicita del cliente.

Qualsiasi clausola contrattuale che dichiari “vendita senza garanzia”, “visto e piaciuto” o “il compratore rinuncia alla garanzia” è nulla di diritto, anche se l’hai firmata.

Negli ultimi tempi sono comparsi online, soprattutto sui social, annunci di concessionari che pubblicizzano vetture “vendute così come sono, senza garanzia” per abbassare il prezzo percepito.

È una pratica potenzialmente scorretta e ingannevole: se sei un consumatore privato e il venditore è un professionista, quella clausola non ti toglie alcun diritto, qualunque cosa dica il contratto o l’annuncio.

L’attestato di conformità: il documento che dovresti sempre farti rilasciare

Prima di firmare il contratto, chiedi il certificato/attestato di conformità: è il documento in cui il concessionario elenca eventuali difetti noti, particolarità o interventi già effettuati sul veicolo. Serve a due cose:

  1. A te, per sapere esattamente cosa stai comprando e cosa è già stato dichiarato (quindi escluso dalla garanzia perché “noto”)
  2. Al venditore, per delimitare cosa è coperto — ma proprio per questo motivo, se un difetto non è menzionato nell’attestato ed emerge dopo, è quasi sempre coperto dalla garanzia legale

Leggilo con attenzione prima di firmare, non dopo.

Km zero e usato certificato: la garanzia cambia?

Le auto a chilometro zero (immatricolate dal concessionario e rivendute quasi subito) godono ancora, per la parte residua, della garanzia del produttore — che si somma o si sovrappone a quella legale del venditore, a seconda dei mesi trascorsi dalla prima immatricolazione.

I programmi di usato certificato delle case automobilistiche (es. “Approved”, “Selection”, “Premium Selection” nelle loro varie declinazioni per marchio) offrono in genere una garanzia convenzionale aggiuntiva, spesso più ampia di quella legale minima, ma — appunto — aggiuntiva: non sostituisce né riduce i tuoi diritti legali, li estende.

Fonti e riferimenti normativi a tutela del consumatore

Le fonti ufficiali e le disposizioni di legge che tutelano i tuoi diritti in caso di auto difettosa sono:

  • la disciplina dei difetti di conformità e delle riparazioni: le norme cardine che regolano i diritti del consumatore e gli obblighi di ripristino o sostituzione a carico del concessionario (articoli da 128 a 135-septies del Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005, aggiornati con le novità del D.Lgs. 170/2021 in vigore dal 1° gennaio 2022).

  • la tutela contro le pratiche ingannevoli sulle polizze: i provvedimenti ufficiali e le sanzioni inflitte ai venditori che impongono garanzie commerciali a pagamento escludendo la garanzia di legge (linee guida e delibere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM).

FAQ
Posso far riparare l’auto dal mio meccanico di fiducia e poi chiedere il rimborso al concessionario?
Non farlo: se ripari l’auto senza autorizzazione scritta, perdi ogni diritto alla garanzia e il venditore può legalmente rifiutarsi di rimborsarti. La legge impone infatti di dargli prima la possibilità di verificare il difetto.
Se hai urgenza e il concessionario prende tempo affidati a noi: i nostri legali invieranno una diffida d’urgenza per costringerlo a darti l’autorizzazione scritta o a farsi carico dei lavori presso la tua officina di fiducia, salvando il tuo rimborso.
L’auto si è rotta lontano da casa. Devo pagare io il carro attrezzi per portarla al concessionario?
No, non devi pagare. Per l’Art. 135-ter del Codice del Consumo il ripristino deve avvenire a costo zero per te: se l’auto è in panne, le spese di trasporto (carro attrezzi) sono a totale carico del concessionario.
Spesso i venditori negano questo diritto sperando che tu paghi per fretta o disperazione. In questo caso contattaci: ti aiuteremo a inviare una diffida d’urgenza per imporre al venditore la riparazione dell’auto.
Il concessionario dice che la garanzia copre solo una parte del danno e mi chiede di pagare la differenza. È legale?
No, non è legale. Per legge la riparazione deve essere a costo zero e senza franchigie. L’unica eccezione è se il pezzo nuovo aumenta il valore dell’auto rispetto all’acquisto, ma la cifra deve essere concordata e documentata, non decisa a caso dal venditore.
Se ti chiedono quote o contributi non dovuti, contattaci: i nostri esperti bloccheranno questa pretesa, imponendo il ripristino gratuito del veicolo.