Diritti dei passeggeri e obblighi dei vettori

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 interviene da anni a difesa dei diritti dei passeggeri aerei che hanno patito le conseguenze di un disservizio: volo cancellato, ritardo prolungato o un negato imbarco (overbooking)

Il provvedimento comunitario stabilisce regole comuni e trasparenti in materia di compensazione ed assistenza: da un lato impone obblighi severi ai vettori, dall’altro riconosce ai consumatori precise tutele economiche e materiali.

 

INDICE

Contenuto del Regolamento e quadro normativo

La portata applicativa del Regolamento n. 261/2004, negli anni, è stata costantemente ribadita e ampliata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE).
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L’obiettivo del legislatore europeo è stato impedire che le compagnie aeree eludessero le proprie responsabilità, adducendo scuse generiche o scaricando sui consumatori le colpe dei disservizi.

Il Regolamento si articola attorno a tre pilastri fondamentali: il diritto all’assistenza, il diritto al rimborso/rioptazione del volo e la compensazione pecuniaria.

 

Punti chiave del Regolamento

L’esclusione della compensazione per circostanze eccezionali (Art. 5, par. 3)
“Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.

  • In parole povere: la compagnia aerea deve pagare al cliente un indennizzo se il volo salta o arriva con un ritardo superiore a tre ore, a meno che non dimostri che l’evento era del tutto imprevedibile e fuori dal suo controllo (es: tempesta violenta o la chiusura improvvisa dello spazio aereo). 

L’ammontare dell’indennizzo economico (Art. 7)
“Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri; b) 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri; c) 600 euro per tutte le tratte aeree che non rientrano nella lettera a) o b)”.

  • In parole povere: l’indennizzo si calcola in base alla distanza del volo.

Il diritto di scelta (rimborso) e l’assistenza materiale in aeroporto (Art. 8):
“Al passeggero è offerta la scelta tra: a) il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto […] oppure un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale; b) il riavviamento verso la destinazione finale […]”. 

  • In parole povere: in caso di cancellazione o disservizio grave, il passeggero ha un duplice diritto: rimborso integrale del biglietto entro sette giorni (o un volo di ritorno) oppure un nuovo imbarco verso la meta. Nel frattempo, la compagnia deve garantire beni di conforto (pasti, bevande, eventuale hotel e mezzi per comunicare con l’esterno).

 

Calcolo del rimborso: caso reale

Luca acquista un biglietto aereo con una compagnia di linea per una tratta di 1.800 chilometri. Giunto in aeroporto, scopre che il suo volo è stato cancellato. Se è stato reindirizzato su un altro volo, che arriva a destinazione con 5 ore di ritardo rispetto all’orario previsto, Luca ha diritto a:

  • Compensazione pecuniaria pari a 400 euro (poiché la tratta è compresa tra 1.500 e 3.500 chilometri e il ritardo all’arrivo supera le 3 ore), oltre all’eventuale rimborso se non avesse più intenzione di viaggiare.
  • Assistenza immediata (buoni pasto e bevande durante l’attesa in aeroporto).

 

Funziona sempre in modo così lineare?

Malgrado le tutele previste dal Regolamento CE 261/2004, non sempre è così. In base a quanto ci viene raccontato ai nostri sportelli, le compagnie aeree tendono ad ignorare ancora le richieste dei clienti. 

Se ti trovi davanti a questo bivio, non lasciare che i tuoi diritti vengano ignorati, ma rivolgiti a noi di Unione dei Consumatori per ottenere quanto ti spetta.

 

Come ti facciamo ottenere il rimborso

  • Segnalazione del disservizio: compila il modulo online sul sito di Unione dei Consumatori inserendo i dati del tuo volo e allegando la carta d’imbarco e la prenotazione.
  • Analisi Gratuita: i nostri consulenti legali analizzeranno il tuo caso senza alcun costo iniziale per verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal Regolamento 261/2004.
  • Azione Legale / Diffida: procederemo con la richiesta formale di risarcimento nei confronti della compagnia aerea, gestendo ogni trattativa al posto tuo.

Se ti rivedi nella situazione descritta, inviaci la tua segnalazione

 

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