Sentenza 263/2022 della Corte Costituzionale:
cosa cambia per i consumatori
Contenuto della sentenza: effetti in caso di estinzione anticipata del finanziamento
La Sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma del Decreto Sostegni bis (Art. 11-octies D.L. n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021), che limitava il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
In linea con la Sentenza Lexitor (C-383/18) della Corte di Giustizia UE, la decisione stabilisce che il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, anche per finanziamenti stipulati prima dell’entrata in vigore della L. 106/2021.
INDICE
Come la Sentenza 263/2022 riafferma i principi della Lexitor
Ecco cosa dicono esattamente i giudici della Consulta e cosa significa in pratica per il consumatore:
Il blocco delle norme discriminatorie (Punto 7.1 della Sentenza)
“[…] la disposizione censurata finisce per escludere la riducibilità di una categoria di costi (quelli up-front), a fronte di contratti di identico contenuto, unicamente in base al dato temporale della loro stipulazione, così introducendo una irragionevole disparità di trattamento […]”.
- In parole povere: la Corte Costituzionale ha stabilito che non si possono fare discriminazioni: due persone che hanno chiuso un prestito in anticipo devono avere gli stessi diritti al rimborso, a prescindere dalla data in cui hanno firmato il contratto. Tagliare fuori i costi iniziali (up-front) era una regola ingiusta e incostituzionale.
Il primato del diritto europeo e la tutela totale (Punto 5.2 della Sentenza)
“Il dovere di attenersi ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea ricomprende le sentenze rese dalla CGUE in sede interpretativa […] e la norma interna deve essere conforme ai principi stabiliti dalla sentenza Lexitor.”.
- In parole povere: le banche e le leggi italiane non possono mettersi di traverso rispetto alle decisioni dell’Unione Europea. La famosa sentenza Lexitor (Causa C-383/18) della Corte di Giustizia UE vale anche in Italia senza sconti: in caso di estinzione anticipata, vanno rimborsati tutti i costi, nessuno escluso.
L’applicazione ai contratti in corso (Punto 8 della Sentenza)
“La tutela del consumatore nei contratti di credito non esauriti deve trovare piena applicazione, imponendo la rideterminazione degli oneri secondo il criterio del pro rata temporis.”.
- In parole povere: questa regola non vale solo per il futuro, ma si applica a tutti i finanziamenti passati che non si sono ancora “esauriti” (ovvero prestiti o cessioni del quinto estinti negli ultimi 10 anni). Il calcolo del rimborso deve seguire rigorosamente la proporzione dei mesi di contratto non goduti (pro rata temporis).
Rimborso dei costi: esempio pratico di calcolo
Per anni, chi ha estinto in anticipo un prestito o una cessione del quinto si è visto restituire meno del dovuto a causa delle resistenze del sistema bancario. Oggi, grazie alla Sentenza 263/2022 della Corte Costituzionale, la regola del calcolo proporzionale è certa. Vediamo un esempio pratico:
Supponiamo che Andrea acceda ad un prestito personale della durata di 5 anni (60 mesi), versando 1.500 € di costi iniziali complessivi (tra istruttoria e commissioni).
- Estinzione anticipata: Andrea estingue il prestito dopo esattamente 3 anni (36 mesi).
- Mesi residui non goduti: 24 mesi su 60.
- Calcolo del rimborso spettante: 1500 € x (24/60) = 600 €.
La finanziaria ha dunque l’obbligo di restituire ad Andrea 600 euro.
È sempre così facile per il consumatore?
Nonostante la chiarezza della Corte Costituzionale, a noi di Unione dei Consumatori non risulta. Ascoltando le esperienze di centinaia di consumatori ai nostri sportelli, le banche continuano infatti a ostacolare o limitare le richieste di rimborso.
Se ti trovi in questa situazione, hai due strade: rinunciare a dimostrare i tuoi diritti o rivolgerti a noi di Unione dei Consumatori per ottenere quanto ti spetta.
Come ti aiutiamo ad ottenere il rimborso dei costi
Se hai estinto in anticipo un prestito o una cessione del quinto negli ultimi anni:
- Recupero del contratto: analizziamo il tuo caso specifico e la tua situazione.
- Conteggio estintivo: verifichiamo quanto ti è stato trattenuto a titolo di spese d’istruttoria e commissioni iniziali.
- Rifiuto del rimborso parziale: se la banca ti offre un rimborso parziale o inferiore, rivendichiamo il tuo diritto al ricalcolo pro quota sull’intera somma dei costi.
Se ti rivedi nella situazione descritta, inviaci la tua segnalazione
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