Cosa prevede la Delibera sui disservizi di luce, gas e acqua

La Delibera ARERA n. 463/2016/R/com ha uniformato la disciplina degli indennizzi automatici che i venditori e i distributori di energia elettrica, gas e servizio idrico sono tenuti a corrispondere ai clienti in caso di violazione dei previsti standard di qualità commerciale.

Tra le violazioni più comuni, riscontriamo: ritardi nella risposta ai reclami, ritardi nell’esecuzione delle prestazioni o errori nei preventivi e nella fatturazione

 

INDICE

Punti chiave della Delibera commentati

Per comprendere la portata vincolante della normativa e la forza con cui tutela i diritti dei consumatori, è utile spiegare alcuni passaggi della Delibera:

Sulla corresponsione automatica dell’indennizzo:
“Il venditore è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico al cliente finale nel caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale ad esso imputabili…”. (Disposizioni generali in materia di qualità commerciale dei servizi di energia e gas)

  • In parole povere: se il gestore non rispetta gli standard stabiliti dalla legge, l’indennizzo non va richiesto con particolari trafile burocratiche o messe in mora: matura in automatico per il solo fatto che l’azienda ha commesso un errore o  si verifica un ritardo imputabile a essa.

Sulla tempistica perentoria di risposta ai reclami:
“Il fornitore è tenuto a inviare al cliente finale una risposta motivata ai reclami scritti […] entro il termine massimo di 30 giorni solari dalla data di ricevimento del reclamo stesso.”. (Standard specifici di qualità commerciale)

  • In parole povere: è introdotta una scadenza fissa e invalicabile. Dal giorno in cui la compagnia riceve il tuo reclamo scritto, ha esattamente trenta giorni di tempo per darti una risposta chiara e motivata. Se sfora quel termine, scatta la sanzione a suo carico.

Sulla modalità di pagamento tramite detrazione in bolletta:
“L’indennizzo automatico è corrisposto dal venditore mediante detrazione dall’importo della prima fattura utile emessa successivamente al riconoscimento dell’obbligo…”. (Modalità operative di liquidazione ARERA)

  • In parole povere: la compagnia non può accampare scuse per allungare i tempi o promettere bonifici futuri. I soldi dell’indennizzo devono comparire nero su bianco, sotto forma di sconto o detrazione, direttamente nella prima bolletta che il cliente riceve a casa.

 

 

Caso reale di indennizzo

  • Il caso: Sara invia un reclamo formale via PEC al proprio fornitore di energia, a causa di una maxi-bolletta errata per conguaglio anomalo. Il gestore, anziché rispondere entro i 30 giorni previsti, ignora la comunicazione per oltre tre mesi.
  • Le tradizionali resistenze del passato: prima della Delibera, il silenzio della compagnia costringeva l’utente a subire il disagio senza alcuna compensazione economica immediata per il tempo perso.
  • La svolta con la Delibera 463/2016: grazie alle regole ARERA, il ritardo nella risposta fa scattare l’indennizzo automatico. Attraverso il nostro intervento, non solo costringiamo l’azienda ad annullare la bolletta errata, ma pretendiamo ed otteniamo l’accredito dell’indennizzo monetario per la violazione degli standard di qualità commerciale.

 

È tutto così automatico?

A noi di Unione dei Consumatori non risulta. In base a quanto ci riferiscono centinaia di consumatori ai nostri sportelli, molti gestori “dimenticano” di inserire in bolletta gli indennizzi previsti dalla Delibera 463/2016.

Se ti trovi in questa situazione, hai davanti a te due opzioni: rinunciare ad un tuo diritto oppure rivolgerti a noi di Unione dei Consumatori. I nostri esperti ti offriranno un supporto mirato, calibrato al tuo caso.

 

Come ti aiutiamo ad ottenere ciò che ti spetta

  • Verifica dei tempi di risposta: controlliamo le date dei tuoi reclami passati e dei riscontri ricevuti (o non ricevuti) dal gestore.
  • Quantificazione dell’indennizzo: calcoliamo l’importo esatto spettante in base ai giorni di ritardo accumulati, secondo i parametri della Delibera 463/2016.
  • Reclamo e attivazione della conciliazione: se l’azienda omette l’accredito, pretendiamo il pagamento forzato dell’indennizzo attraverso il servizio conciliazione ARERA o rivolgendoci agli altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

Se ti rivedi nella situazione descritta, inviaci la tua segnalazione

 

 

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