Cosa prevede la Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)

Legge di Bilancio 2018, Legge n. 205/2017 (art 1 commi 4-10), ha stabilito un principio di equità e certezza temporale, riducendo da cinque a due anni il termine entro cui un’azienda erogatrice può pretendere il pagamento di somme arretrate.

Il termine di prescrizione scende da cinque a due anni. Ciò significa che il fornitore non può più emettere fatture di conguaglio riferite a periodi di consumo risalenti a oltre ventiquattro mesi prima, qualora il ritardo sia imputabile a disservizi, errori di conteggio o omissioni tecniche dell’azienda stessa.

 

INDICE

Settori coinvolti e chi ha diritto alla prescrizione biennale

La tutela non si applica a chiunque, ma è mirata a proteggere i soggetti contrattualmente più esposti sul mercato:

  • Settori coinvolti: il perimetro di applicazione copre i servizi di pubblica utilità essenziali, ovvero energia elettrica, gas naturale e servizi di telefonia/telecomunicazioni.
  • Chi riguarda: la prescrizione biennale si applica tassativamente agli utenti domestici, alle microimprese (come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea) e ai professionisti nei limiti previsti.
  • Obblighi per i gestori: le compagnie energetiche e telefoniche hanno l’obbligo di fatturare i consumi entro la finestra biennale. Inoltre, nel momento in cui emettono una fattura che include conguagli in prossimità della prescrizione o in cui eccepiscono importi arretrati, hanno l’onere di informare in modo chiaro il cliente della possibilità di eccepire la prescrizione.

I punti chiave commentati della Legge

Per comprendere la portata della normativa, ci è utile comprendere alcuni suoi passaggi più significativi:

Sulla limitazione temporale del credito aziendale:
“Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese […] e il venditore […]. Nei contratti di fornitura del servizio idrico […] il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”. (Comma 4)

  • In parole povere: la disposizione introduce una prescrizione biennale per i corrispettivi delle forniture di luce, gas e acqua, ponendo un limite temporale alla possibilità per i fornitori di richiedere il pagamento di conguagli relativi a periodi risalenti a oltre due anni. La prescrizione biennale è stata successivamente estesa ai servizi di comunicazione elettronica, compresa la telefonia, dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge. n. 160/2019, art. 1).

Sulla condotta del consumatore:
“Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente”. (Comma 5)

  • In parole povere: questa regola originaria è stata successivamente abrogata. Oggi, a seguito della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), la prescrizione biennale opera anche quando la mancata o erronea rilevazione dei consumi sia riconducibile a fatti imputabili al cliente finale. Restano ferme le cause di sospensione della prescrizione previste dalla disciplina generale del Codice Civile (Art. 2941 c.c.).

Sull’obbligo di trasparenza e preavviso
“L’Autorità […] definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati…”. (Comma 6)

  • In parole povere: la legge affida all’Autorità di regolazione (ARERA) il compito di adottare misure a tutela dei consumatori, garantendo che i distributori acquisiscano e mettano a disposizione i dati effettivi di consumo, prevedendo adeguati obblighi di informazione sul diritto di eccepire la prescrizione.

 

I vantaggi per il consumatore: un esempio pratico

L’impatto della Legge, per i cittadini e i piccoli imprenditori, si traduce in vantaggi immediati e concreti:

Immaginiamo che il consumatore Marco riceva una maxi-bolletta del gas di 1.200 € a titolo di “conguaglio per consumi risalenti a tre anni prima” (quindi relativi a un periodo precedente di 36 mesi), a causa di un errore di fatturazione del gestore che si è accorto solo ora di non aver contabilizzato correttamente quei volumi.

  • Il problema: la richiesta arriva dopo che sono ampiamente trascorsi i 2 anni previsti dalla legge.
  • L’intervento: grazie alle novità introdotte dalla L. 205/2017, Marco non deve pagare l’intera cifra.
  • La risoluzione: Marco invia comunicazione formale (via PEC o raccomandata) eccependo la prescrizione biennale. Il gestore è obbligato ad annullare o stornare i 1.200 € relativi ai periodi prescritti, alleggerendo il consumatore da un debito ingiusto.

 

È davvero così semplice, agendo in autonomia?

A noi non non risulta. Malgrado la legge parli chiaro e le autorità di regolazione abbiano sanzionato a più riprese i comportamenti scorretti dei fornitori, molti utenti ai nostri sportelli riferiscono di avere tra le mani vecchie bollette e max-conguagli da pagare.

In questa situazione, ti trovi davanti a un bivio: accettare di pagare somme non dovute o rivolgerti a noi di Unione dei Consumatori per far valere i tuoi diritti.

 

Come ti aiutiamo a far valere la prescrizione di vecchie bollette

  • Analisi tecnica della bolletta: verifichiamo l’effettiva maturazione della prescrizione biennale e l’assenza di condotte ostative imputabili all’utente.
  • Blocco dei pagamenti e reclamo formale: redigiamo e inviamo l’istanza ufficiale di storno per impedire richieste di pagamento illegittime o interruzioni di fornitura.
  • Assistenza extragiudiziale e conciliazione: gestiamo l’eventuale contenzioso con il fornitore o l’attivazione degli organismi paritetici e ARERA per tutelare i tuoi diritti.

Se ti rivedi nella situazione descritta, inviaci la tua segnalazione

 

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