Pignoramento per bollette non pagate
Cosa fare per tutelarsi
Ti è stato notificato un pignoramento per bollette non pagate e vuoi sapere come tutelarti?
Noi, in quanto Associazione dei consumatori, possiamo fornirti l’assistenza necessaria a risolvere la questione e a difendere i tuoi diritti.
Pignoramento per bollette non pagate
Una bolletta trascurata può aprire la porta a uno degli strumenti più aggressivi del sistema esecutivo: il pignoramento.
Senza preavviso sostanziale, l’utente-consumatore può ritrovarsi con il conto corrente bloccato, la pensione decurtata o l’auto pignorata, spesso per importi modesti e contestabili.
Ma il pignoramento non è irreversibile: è possibile reagire con strumenti giuridici precisi, purché si intervenga con tempestività.
La prima verifica riguarda la validità del titolo esecutivo (di norma un decreto ingiuntivo) e la regolarità della notifica.
Spesso il creditore agisce senza notificare correttamente gli atti o per importi prescritti, non dovuti o già versati. In tal caso è possibile proporre opposizione.
E noi possiamo fornirti un supporto fondamentale per trovare la soluzione più adatta al tuo caso.
Come ti aiutiamo
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia pronti a difenderti.
Inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma dal dominio @unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!)
- sarai richiamato da un nostro consulente dedicato, per chiarire eventuali tuoi dubbi e prendere in carico il tuo caso
- presenteremo opposizione, contestando il pignoramento.
Ti offriamo assistenza professionale e personalizzata per tutelarti.
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Norme a tutela del consumatore e limiti di pignorabilità
Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) impone obblighi stringenti in capo ai fornitori, specialmente in materia di trasparenza, correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale.
Nei casi di pignoramento conseguente a bollette non pagate, assumono rilievo anche le norme in tema di impignorabilità e limiti quantitativi, come l’art. 545 c.p.c., che stabilisce soglie di impignorabilità per stipendi, pensioni e trattamenti assistenziali.
Non può ad esempio essere pignorato più di un quinto dello stipendio netto, con tutele rafforzate se l’importo è inferiore al minimo vitale (circa € 1.000 mensili, rivalutati periodicamente).
Opposizione esecutiva e vizio del titolo
Ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., il debitore può opporsi al pignoramento qualora ritenga che il titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo) sia invalido, inesistente o prescritto.
È frequente che il credito si fondi su bollette relative a periodi risalenti, soggette alla prescrizione biennale ex art. 2948, n. 4 c.c., o che siano state già oggetto di pagamento, ma il fornitore ha omesso di tenerne conto.
Anche la notifica viziata può legittimare l’opposizione: si pensi al caso di atti inviati a indirizzi errati o recapiti non aggiornati.
Giurisprudenza in materia
La giurisprudenza ha chiarito che l’azione esecutiva non può essere esercitata in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.
In particolare, si è ritenuto illegittimo l’uso del pignoramento per crediti di modesta entità se il creditore ha omesso il preventivo tentativo di risoluzione bonaria o ha agito in assenza di una verifica sostanziale del credito (cfr. Trib. Milano, 28.10.2021).
In caso di abusi o eccessi, il giudice può disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, anche d’ufficio.
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