Richiesta danni al commercialista
Come fare
Vuoi presentare una richiesta danni al commercialista ma non sai come fare?
Noi, in quanto Associazione dei consumatori, possiamo fornirti l’assistenza che ti occorre e accompagnarti passo dopo passo nella tutela dei tuoi diritti, aiutandoti a ottenere il risarcimento che potrebbe spettarti.
Richiesta danni al commercialista: come agire
Hai scoperto che il tuo commercialista ha commesso un errore nella gestione contabile o fiscale della tua attività e che hai subito dei danni considerevoli. Cosa puoi fare?
Occorre considerare la possibilità di inviare una richiesta danni al commercialista.
Il primo passo è la redazione di una lettera di contestazione al commercialista, con cui rappresentare puntualmente le circostanze pregiudizievoli, evidenziare l’errore tecnico o professionale commesso e richiedere un risarcimento.
Noi possiamo occuparci di questo, con il primario intento di tutelare concretamente i tuoi diritti.
Ogni passaggio che svolgiamo è seguito nel rispetto della deontologia e delle tempistiche processuali previste dalla legge.
Come ti aiutiamo
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia pronti a difenderti.
Inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma dal dominio @unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!)
- sarai richiamato da un nostro consulente dedicato, per chiarire eventuali tuoi dubbi e prendere in carico il tuo caso.
Ti offriamo assistenza professionale e personalizzata per tutelarti.
Tutto ciò online e sgravandoti da ogni pensiero!
AFFIDATI A NOI
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Quando sorge la responsabilità del commercialista
La responsabilità del commercialista sorge quando questi non adempie correttamente ai propri doveri professionali, causando un danno al cliente. Secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, del Codice Civile, il commercialista è tenuto ad operare con la diligenza del professionista qualificato, ossia con la perizia e l’attenzione richieste a chi esercita una professione tecnica e specialistica.
Ciò significa che deve agire con precisione, tempestività e correttezza nello svolgimento degli incarichi affidatigli.
Se, ad esempio, omette o ritarda l’invio di una dichiarazione fiscale, commette errori nella redazione dei bilanci o nella gestione delle pratiche tributarie, oppure non informa adeguatamente il cliente sugli adempimenti da eseguire, può essere chiamato a rispondere civilmente dei danni economici subiti dal cliente.
La responsabilità può estendersi anche a errori formali che abbiano comportato sanzioni, interessi o altre conseguenze negative per il contribuente. In questi casi, è possibile agire legalmente per ottenere un risarcimento, dimostrando il nesso causale tra la condotta negligente del professionista e il danno subito.
Cosa deve contenere la lettera di contestazione al commercialista
La lettera di contestazione al commercialista rappresenta un passaggio formale e fondamentale per tutelare i propri diritti in caso di errore professionale.
Essa deve essere redatta con chiarezza e precisione, riportando in modo dettagliato i fatti accaduti, con l’indicazione specifica dell’inadempimento contestato.
È essenziale descrivere con esattezza quali obblighi sono stati violati, facendo riferimento sia alle norme di legge – come l’art. 1176 c.c., che disciplina la diligenza del professionista – sia alle eventuali clausole contrattuali contenute nel mandato professionale sottoscritto.
La lettera dovrebbe inoltre contenere una quantificazione, anche approssimativa, del danno subito a causa dell’errore o dell’omissione del commercialista, specificando se si tratta di sanzioni pecuniarie, interessi, perdite economiche o altro tipo di pregiudizio.
È importante che la richiesta di risarcimento venga formulata in modo esplicito, invitando il professionista a fornire riscontro entro un termine ragionevole e riservandosi, in difetto, ogni azione legale a tutela dei propri interessi.
Qual è il termine per proporre richiesta danni
L’azione di responsabilità si prescrive in 10 anni se si basa su un contratto d’opera professionale.
Tuttavia, in presenza di particolari circostanze (come la natura extracontrattuale del fatto), il termine potrebbe ridursi a 5 anni.
È dunque essenziale una valutazione tecnica e giuridica accurata sin dalla fase iniziale.
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