Arbitro Controversie Finanziarie (ACF)
Come funziona il ricorso ACF
ACF: guida pratica per orientarti
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie è l’organismo istituito presso la Consob che decide gratuitamente le liti tra investitori al dettaglio e intermediari in materia di servizi di investimento.
In questa pagina trovi come funziona l’organismo:
- che natura ha,
- chi lo compone,
- quali materie può decidere e quali no,
- quanto pesano concretamente le sue pronunce.
Se invece devi già presentare una domanda, la procedura operativa è spiegata passo dopo passo nella guida dedicata al ricorso ACF.
INDICE
Cos’è l’Arbitro Controversie Finanziarie (ACF)
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, in attuazione del d.lgs. 130/2015 che ha recepito la direttiva europea 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. È operativo dal 9 gennaio 2017.
Il Regolamento è stato successivamente modificato dalla delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, le cui novità compre l’estensione espressa della competenza dell’Arbitro alle violazioni dell’obbligo di consegna del KID, il documento contenente le informazioni chiave dei prodotti d’investimento.
Non è un tribunale e non è un arbitrato in senso tecnico: è un organismo indipendente incardinato presso l’autorità di vigilanza, che decide sulla base dei documenti prodotti dalle parti.
Tre caratteristiche rendono l’ACF diverso da una causa civile:
- l’adesione degli intermediari è obbligatoria: la banca o la SIM non può sottrarsi al procedimento;
- la procedura è interamente documentale e telematica: non ci sono udienze né testimoni;
- per il risparmiatore è gratuita e non richiede l’assistenza obbligatoria di un legale.
Chi decide: il Collegio e la Segreteria tecnica
Le decisioni sono adottate da un Collegio i cui componenti sono nominati dalla Consob e scelti tra professori universitari, magistrati ed esperti di comprovata competenza in materia di mercati finanziari e tutela dei consumatori.
Alcuni componenti sono designati su indicazione delle associazioni rappresentative dei consumatori e delle associazioni degli intermediari, in modo che nessuna delle due parti sia sovra-rappresentata.
Il Collegio è affiancato da una Segreteria tecnica, che riceve i ricorsi, verifica la regolarità formale delle domande, gestisce lo scambio di memorie tra le parti e istruisce il fascicolo.
È la Segreteria a fare da filtro: un ricorso incompleto o palesemente inammissibile spesso non arriva nemmeno alla valutazione nel merito.
Perché questo conta per te: il Collegio non ti conosce, non ti ascolta e non può chiederti chiarimenti a piacimento: legge un fascicolo. La qualità di quel fascicolo è l’unica cosa che decide l’esito.
Su cosa decide l’Arbitro per le Controversie Finanziarie
La competenza dell’ACF riguarda la violazione, da parte dell’intermediario, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti dal Testo Unico della Finanza (d.lgs. 58/1998) nella prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio, oltre agli obblighi informativi legati al KID.
Rientrano tipicamente nella competenza dell’Arbitro le contestazioni relative a:
- negoziazione per conto proprio e ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini;
- collocamento di prodotti e strumenti finanziari;
- gestione individuale di portafogli e gestione collettiva del risparmio;
- consulenza in materia di investimenti;
- mancata o inadeguata informazione sul rischio, sui costi o sulla natura del prodotto;
- operazioni non adeguate rispetto al profilo di rischio risultante dal questionario MiFID.
Il destinatario della domanda può essere una banca, una società di intermediazione mobiliare, una società di gestione del risparmio o un altro intermediario tenuto ad aderire al sistema.
Cosa resta fuori dalla competenza dell’ACF
- Servizi bancari e di pagamento: conti correnti, mutui, carte, bonifici. Sono materia dell’Arbitro Bancario Finanziario.
- Danni non patrimoniali: l’Arbitro decide solo su richieste di natura economica.
- Richieste superiori a 500.000 euro: oltre quella soglia la strada è il giudice ordinario.
- Fatti più risalenti di dieci anni rispetto alla data del ricorso.
- Controversie già pendenti o già decise in sede giudiziale, arbitrale o davanti a un altro organismo ADR.
Chi può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie
Possono presentare domanda gli investitori al dettaglio, cioè i clienti diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali.
La nozione non dipende dalla forma giuridica: anche un’impresa o un ente può accedere, purché non sia stato classificato come cliente professionale dall’intermediario.
L’accesso è comunque subordinato ad alcune condizioni di ammissibilità, in particolare il reclamo preventivo all’intermediario e il decorso di 60 giorni, che trovi spiegate in dettaglio nella guida al ricorso ACF.
Vuoi avviare la procedura di ricorso all’ACF?
Per conoscere nel dettaglio la documentazione necessaria, i termini da rispettare e come inviare la domanda online senza rischiare il rigetto della pratica, consulta la nostra guida completa su come fare ricorso all’ACF passo dopo passo.
Che valore hanno le decisioni dell’ACF
La decisione dell’Arbitro non è un titolo esecutivo. A differenza di una sentenza, non consente di procedere direttamente al pignoramento se l’intermediario non paga.
Il meccanismo che la rende comunque efficace è un altro: l’inadempimento viene reso pubblico, con oneri di pubblicazione a carico dell’intermediario, sul sito dell’Arbitro e con le ulteriori modalità previste dal Regolamento.
Per una banca o una SIM il danno reputazionale supera quasi sempre il vantaggio economico di non adempiere.
Due conseguenze che vale la pena conoscere prima di scegliere questa strada
- Una decisione negativa non ti preclude la causa: puoi rivolgerti al giudice ordinario sugli stessi fatti.
- Il procedimento davanti all’ACF assolve la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, quindi quel passaggio non va ripetuto.
Quando l’ACF è la strada giusta
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie è uno strumento efficace, ma non universale. Conviene quando la vicenda è documentabile, la richiesta rientra nei limiti di competenza e il danno è quantificabile con un criterio verificabile.
C’è poi un limite che va pesato in anticipo: il ricorso non è ripetibile. La decisione dell’Arbitro su quei fatti chiude la strada a una seconda domanda sullo stesso oggetto. Non si perde denaro, si perde l’occasione.
Se hai dubbi sui calcoli o sulla procedura, compila il form seguente:
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Quanto tempo ci vuole per la decisione dell’Arbitro ACF?
Il termine di riferimento è di 180 giorni dalla trasmissione del ricorso completo. I tempi effettivi possono essere superiori nei periodi di maggiore afflusso di ricorsi.
Qual è la differenza tra ACF e ABF?
L’ACF, istituito presso la Consob, decide sulle controversie in materia di servizi di investimento. L’ABF, istituito presso la Banca d’Italia, decide su operazioni e servizi bancari e di pagamento.
Posso andare in causa dopo una decisione negativa dell’ACF?
Sì. La decisione dell’Arbitro non preclude l’azione giudiziale, e il procedimento davanti all’ACF soddisfa la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
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