Infortunio sul lavoro Polizia di Stato
Indennizzo e risarcimento
In caso di infortunio sul lavoro Polizia di Stato esistono tutele specifiche. Tuttavia, ottenere il giusto riconoscimento non è sempre semplice.
Noi siamo specializzati proprio in questo: valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti affianchiamo per far valere i tuoi diritti.
Infortunio sul lavoro Polizia di Stato
Nei casi di infortunio sul lavoro la Polizia di Stato, così come le altre Forze Armate, è sottoposta ad una tutela specifica disposta dal d.p.r. n. 90/2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).
Questa normativa stabilisce che, se il personale delle Forze Armate subisce un danno alla salute a causa del comportamento omissivo dell’amministrazione di appartenenza, avrà diritto ad un risarcimento per il danno biologico e morale soggettivo.
L’ammontare di questo risarcimento dipende, dunque, dal danno subito e dall’invalidità derivante.
L’importo spettante viene quantificato sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, che definiscono i parametri relativi a:
- Invalidità permanente
- Inabilità temporanea assoluta.
Assistenza e tutela per infortunio sul lavoro Polizia di Stato
Chi subisce un infortunio sul lavoro come agente della Polizia di Stato ha diritto a ottenere il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere, a cui possono seguire anche benefici previdenziali e il risarcimento di tutti i danni.
Con il nostro supporto legale altamente specializzato, potrai contare su una tutela completa e personalizzata.
Abbiamo già assistito con successo numerosi appartenenti alle Forze dell’Ordine, ottenendo per loro riconoscimenti importanti, risarcimenti adeguati e benefici che spesso erano stati inizialmente negati.
Sappiamo esattamente come muoverci, conosciamo le procedure, le norme e le difficoltà che si incontrano in questi casi: per questo possiamo davvero fare la differenza.
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Rischi di infortunio per la Polizia di Stato
Chi presta servizio nelle Forze Armate è quotidianamente esposto a rischi elevati per la salute, dovuti alla natura stessa delle attività operative. Tra i pericoli più gravi vi è l’esposizione a sostanze nocive, come l’amianto, noto per i suoi effetti cancerogeni.
L’inalazione delle fibre di amianto può provocare infiammazioni croniche e l’insorgere di patologie gravi, tra cui malattie asbesto-correlate e forme tumorali.
Ma non è l’unico fattore di rischio: radiazioni ionizzanti e uranio impoverito sono tra gli altri agenti pericolosi che continuano a colpire silenziosamente chi serve lo Stato, provocando conseguenze devastanti sulla salute dei militari.
In questi casi, il personale colpito ha diritto al riconoscimento della causa di servizio, che può aprire la strada all’ottenimento dell’equo indennizzo, della pensione privilegiata e al risarcimento dei danni fisici e morali subiti a causa dell’attività lavorativa.
Testo Unico
A differenza del personale civile, per il quale si applica il Testo Unico n. 1124 del 1965, nel caso di infortuni sul lavoro che coinvolgano militari e appartenenti alle Forze di Polizia, il riferimento normativo principale è rappresentato dal D.P.R. n. 90/2010, ossia il Testo Unico sull’ordinamento militare.
Questo regolamento raccoglie in modo sistematico le disposizioni specifiche relative agli infortuni che avvengono in ambito militare, stabilendo prassi e procedure dedicate. In particolare, stabilisce che l’obbligo di segnalare ogni infortunio che comporti la morte o un’inabilità superiore a tre giorni – come previsto dal vecchio articolo 54 del D.P.R. 1124/1965 – venga assolto con una comunicazione formale indirizzata al Comando dei Carabinieri competente e, se previsto, anche al servizio di vigilanza sanitaria militare.
Tali segnalazioni devono inoltre essere inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare, seguendo i protocolli definiti dal Segretariato generale della Difesa, previa consultazione con lo Stato Maggiore della Difesa, i vertici delle singole Forze Armate e i Comandi generali di Carabinieri e Capitanerie di Porto.
A tutela della salute del personale, è prevista la presenza di un medico legale militare per valutare gli eventi lesivi.
Infine, nei casi più gravi – come disciplinato dall’art. 553 del Testo Unico – viene avviata un’inchiesta interna per accertare le circostanze e le responsabilità legate all’evento traumatico.
Forze Armate e diritto al risarcimento danni
Il personale militare che subisce un danno alla salute per comportamenti omissivi dell’Amministrazione può richiedere un risarcimento, ma spetta all’interessato dimostrare il nesso causale tra servizio e malattia.
Il diritto al risarcimento si basa sull’art. 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di tutelare la salute dei propri dipendenti. La valutazione medica è affidata a un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), che verifica la responsabilità dell’Amministrazione.
Se viene accertata, il militare ha diritto a un doppio risarcimento: per il danno biologico e per quello morale soggettivo.
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