Conteggio estintivo cessione del quinto:
come richiederlo, tempi e cosa controllare
Cos’è l’estinzione anticipata della cessione del quinto
Il conteggio estintivo è il documento con cui la finanziaria indica quanto devi pagare per chiudere in anticipo la cessione del quinto. Si chiede per iscritto, con il numero di contratto, e di regola è gratuito. Prima di pagare va controllato: è il momento in cui si decide se ti vengono restituiti interessi futuri e costi non goduti.
📌 In sintesi
- come si chiede: per iscritto (PEC, raccomandata A/R o area clienti), con numero di contratto, codice fiscale e data di estinzione desiderata;
- entro quando arriva: il termine più citato è di 10 giorni dalla richiesta (art. 17 del D.P.R. 895/1950). Se tarda, sollecita per iscritto;
- quanto vale: ha una data di validità, di solito 15-30 giorni. Se scade, va richiesto di nuovo;
- cosa controllare: storno degli interessi futuri, indennizzo entro l’1% e restituzione dei costi non goduti.
📌 Hai già estinto o rinnovato la cessione? Consulta la nostra guida su come ottenere il rimborso dei costi non goduti
INDICE
Cosa deve contenere il conteggio estintivo
Un conteggio corretto non è un numero secco: deve mostrare come si arriva all’importo da pagare.
| Voce | Cosa deve indicare |
|---|---|
| Capitale residuo | Il debito ancora da rimborsare alla data di estinzione |
| Interessi futuri | Lo storno degli interessi delle rate non ancora scadute |
| Costi non goduti | La restituzione della quota non goduta di commissioni, spese e costi assicurativi pagati all’inizio, con il criterio di calcolo usato |
| Indennizzo | L’eventuale indennizzo, con base di calcolo e percentuale |
| Rate in corso | Le rate già trattenute in busta paga ma non ancora incassate, e come vengono imputate |
| Data di validità | Fino a quando l’importo è valido |
| Coordinate di pagamento | IBAN e causale da indicare nel bonifico |
L’indennizzo per l’estinzione anticipata non può superare l’1% del capitale rimborsato in anticipo se mancano più di 12 mesi alla scadenza, lo 0,5% se ne mancano 12 o meno. Non è dovuto se il debito residuo rimborsato è pari o inferiore a 10.000 €, né se la chiusura avviene tramite la polizza assicurativa (art. 125-sexies TUB).
Come richiedere il conteggio estintivo della cessione del quinto
- individua il finanziatore: è la società indicata nel contratto o nel SECCI, che non sempre coincide con la banca o l’ufficio dove hai firmato;
- usa un canale scritto: PEC, raccomandata A/R o l’area clienti. Una telefonata non lascia traccia;
- indica i dati essenziali: nome, codice fiscale, numero di contratto, data in cui vuoi estinguere e modalità (fondi propri, TFR o nuovo finanziamento);
- conserva la ricevuta di invio: serve per il sollecito e per l’eventuale reclamo.
📄 Strumento operativo: scarica qui il modulo di richiesta del conteggio estintivo precompilato secondo le disposizioni di Banca d’Italia.
Conteggio sbagliato o in ritardo: i segnali e cosa fare
I segnali di un conteggio da contestare:
- l’importo è quasi pari alla rata moltiplicata per i mesi mancanti: gli interessi futuri non sono stati stornati;
- compare solo l’abbuono degli interessi, senza alcuna restituzione di commissioni, spese o costi assicurativi pagati all’inizio;
- l’indennizzo supera l’1% o viene applicato a un debito residuo fino a 10.000 €;
- una rata già trattenuta in busta paga viene conteggiata di nuovo;
- il documento è un numero secco, senza il dettaglio delle voci;
- la validità è di pochi giorni, troppo pochi per controllare e pagare.
Se il conteggio non arriva o è incompleto:
- invia un sollecito scritto richiamando la data della prima richiesta;
- se non ottieni risposta, presenta un reclamo all’ufficio reclami della finanziaria, che deve rispondere entro 60 giorni;
- se il reclamo non basta, puoi ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario entro 12 mesi dal reclamo.
Puoi pagare per chiudere il finanziamento e chiedere la differenza dopo, ma prima contesta per iscritto le voci che ritieni sbagliate: la contestazione è la base per recuperare quanto non ti è stato riconosciuto.
⚠️ Basta una PEC o un reclamo per risolvere?
A noi non risulta, perché centinaia di consumatori ogni giorno ci segnalano che gli istituti bancari e le finanziarie:
- ignorano PEC e diffide: ritardano il conteggio oltre i 15 giorni per legge o inviano prospetti incompleti per ostacolare chiusura e rinnovo;
- fanno a scaricabarile sulle polizze: rimbalzano la palla alla compagnia assicurativa dichiarandosi “estranee“, bloccando il rimborso del premio non goduto;
- trattengono fino al 70% delle spese: usano calcoli opachi per non restituire istruttoria e provvigioni, puntando alla prescrizione per non pagare.
Vuoi ottenere anche tu il rimborso?
Fai come Marco G., che non si è arreso al conteggio estintivo della finanziaria e ha ottenuto grazie a noi il rimborso integrale dei costi di istruttoria e della polizza non goduta.
VERIFICA GRATIS IL TUO CONTEGGIO ESTINTIVO
Come funziona il nostro servizio
Fase 1: Analisi gratuita del conteggio (entro 24 ore)
Ti ricontattiamo rapidamente, esaminiamo il contratto e il conteggio estintivo e calcoliamo l’importo esatto che ti spetta tra costi di istruttoria, provvigioni e quota di polizza assicurativa non goduta.
Fase 2: Diffida formale e richiesta di sblocco TFR
I nostri legali inviano una diffida formale all’istituto di credito: contestiamo i conteggi errati, blocchiamo le richieste illegittime e intimiamo il rilascio immediato della liberatoria.
Fase 3: Istanza ABF e accredito del rimborso
Se la banca non liquida spontaneamente quanto dovuto, avviamo il ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per farti ottenere il bonifico con il rimborso integrale, senza alcun anticipo spese da parte tua.
Di noi ti puoi fidare
I nostri esperti
Scopri il profilo del nostro avvocato Maria Concetta Dioguardi, esperta nel settore, che ha revisionato personalmente il presente articolo.
Avv. Maria Concetta Dioguardi
Per saperne di più.
Tempi del conteggio estintivo: rilascio, validità e liberatoria
| Fase | Tempo | Da cosa dipende |
|---|---|---|
| Rilascio del conteggio | 10 giorni dalla richiesta | Art. 17 del D.P.R. 895/1950, il regolamento della cessione del quinto. Il TUB e le disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia non fissano un termine diverso |
| Validità del conteggio | Di solito 15-30 giorni | La data indicata nel documento |
| Pagamento | Entro la data di validità | Un conteggio scaduto va richiesto di nuovo, e nel frattempo può maturare un’altra rata |
| Stop delle trattenute | Dopo la comunicazione della finanziaria al datore di lavoro o all’INPS | Spesso serve un ciclo di busta paga: la rata trattenuta in più va restituita |
| Liberatoria | Dopo l’incasso del saldo | Nessun termine fisso: se non arriva, sollecitala per iscritto |
Commenti