Cos’è l’estinzione anticipata della cessione del quinto

Il conteggio estintivo è il documento con cui la finanziaria indica quanto devi pagare per chiudere in anticipo la cessione del quinto. Si chiede per iscritto, con il numero di contratto, e di regola è gratuito. Prima di pagare va controllato: è il momento in cui si decide se ti vengono restituiti interessi futuri e costi non goduti.

📌 In sintesi

  • come si chiede: per iscritto (PEC, raccomandata A/R o area clienti), con numero di contratto, codice fiscale e data di estinzione desiderata;
  • entro quando arriva: il termine più citato è di 10 giorni dalla richiesta (art. 17 del D.P.R. 895/1950). Se tarda, sollecita per iscritto;
  • quanto vale: ha una data di validità, di solito 15-30 giorni. Se scade, va richiesto di nuovo;
  • cosa controllare: storno degli interessi futuri, indennizzo entro l’1% e restituzione dei costi non goduti.

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INDICE

Cosa deve contenere il conteggio estintivo

Un conteggio corretto non è un numero secco: deve mostrare come si arriva all’importo da pagare.

Voce Cosa deve indicare
Capitale residuo Il debito ancora da rimborsare alla data di estinzione
Interessi futuri Lo storno degli interessi delle rate non ancora scadute
Costi non goduti La restituzione della quota non goduta di commissioni, spese e costi assicurativi pagati all’inizio, con il criterio di calcolo usato
Indennizzo L’eventuale indennizzo, con base di calcolo e percentuale
Rate in corso Le rate già trattenute in busta paga ma non ancora incassate, e come vengono imputate
Data di validità Fino a quando l’importo è valido
Coordinate di pagamento IBAN e causale da indicare nel bonifico

L’indennizzo per l’estinzione anticipata non può superare l’1% del capitale rimborsato in anticipo se mancano più di 12 mesi alla scadenza, lo 0,5% se ne mancano 12 o meno. Non è dovuto se il debito residuo rimborsato è pari o inferiore a 10.000 €, né se la chiusura avviene tramite la polizza assicurativa (art. 125-sexies TUB).

Come richiedere il conteggio estintivo della cessione del quinto

  1. individua il finanziatore: è la società indicata nel contratto o nel SECCI, che non sempre coincide con la banca o l’ufficio dove hai firmato;
  2. usa un canale scritto: PEC, raccomandata A/R o l’area clienti. Una telefonata non lascia traccia;
  3. indica i dati essenziali: nome, codice fiscale, numero di contratto, data in cui vuoi estinguere e modalità (fondi propri, TFR o nuovo finanziamento);
  4. conserva la ricevuta di invio: serve per il sollecito e per l’eventuale reclamo.

📄 Strumento operativo: scarica qui il modulo di richiesta del conteggio estintivo precompilato secondo le disposizioni di Banca d’Italia.

Conteggio sbagliato o in ritardo: i segnali e cosa fare

I segnali di un conteggio da contestare:

  • l’importo è quasi pari alla rata moltiplicata per i mesi mancanti: gli interessi futuri non sono stati stornati;
  • compare solo l’abbuono degli interessi, senza alcuna restituzione di commissioni, spese o costi assicurativi pagati all’inizio;
  • l’indennizzo supera l’1% o viene applicato a un debito residuo fino a 10.000 €;
  • una rata già trattenuta in busta paga viene conteggiata di nuovo;
  • il documento è un numero secco, senza il dettaglio delle voci;
  • la validità è di pochi giorni, troppo pochi per controllare e pagare.

Se il conteggio non arriva o è incompleto:

  1. invia un sollecito scritto richiamando la data della prima richiesta;
  2. se non ottieni risposta, presenta un reclamo all’ufficio reclami della finanziaria, che deve rispondere entro 60 giorni;
  3. se il reclamo non basta, puoi ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario entro 12 mesi dal reclamo.

Puoi pagare per chiudere il finanziamento e chiedere la differenza dopo, ma prima contesta per iscritto le voci che ritieni sbagliate: la contestazione è la base per recuperare quanto non ti è stato riconosciuto.

⚠️ Basta una PEC o un reclamo per risolvere?

A noi non risulta, perché centinaia di consumatori ogni giorno ci segnalano che gli istituti bancari e le finanziarie:

  • ignorano PEC e diffide: ritardano il conteggio oltre i 15 giorni per legge o inviano prospetti incompleti per ostacolare chiusura e rinnovo;
  • fanno a scaricabarile sulle polizze: rimbalzano la palla alla compagnia assicurativa dichiarandosi “estranee“, bloccando il rimborso del premio non goduto;
  • trattengono fino al 70% delle spese: usano calcoli opachi per non restituire istruttoria e provvigioni, puntando alla prescrizione per non pagare.

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Il servizio è gratuito e consente di rimanere aggiornati su temi importanti. Viene erogato a mezzo mail e non ha una periodicità predeterminata, non ha vincoli e può essere disdetto inviando una mail a privacy@unionedeiconsumatori.it

Come funziona il nostro servizio

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Fase 1: Analisi gratuita del conteggio (entro 24 ore)

Ti ricontattiamo rapidamente, esaminiamo il contratto e il conteggio estintivo e calcoliamo l’importo esatto che ti spetta tra costi di istruttoria, provvigioni e quota di polizza assicurativa non goduta.

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Fase 2: Diffida formale e richiesta di sblocco TFR

I nostri legali inviano una diffida formale all’istituto di credito: contestiamo i conteggi errati, blocchiamo le richieste illegittime e intimiamo il rilascio immediato della liberatoria.

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Fase 3: Istanza ABF e accredito del rimborso

Se la banca non liquida spontaneamente quanto dovuto, avviamo il ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per farti ottenere il bonifico con il rimborso integrale, senza alcun anticipo spese da parte tua.

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Tempi del conteggio estintivo: rilascio, validità e liberatoria

Fase Tempo Da cosa dipende
Rilascio del conteggio 10 giorni dalla richiesta Art. 17 del D.P.R. 895/1950, il regolamento della cessione del quinto. Il TUB e le disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia non fissano un termine diverso
Validità del conteggio Di solito 15-30 giorni La data indicata nel documento
Pagamento Entro la data di validità Un conteggio scaduto va richiesto di nuovo, e nel frattempo può maturare un’altra rata
Stop delle trattenute Dopo la comunicazione della finanziaria al datore di lavoro o all’INPS Spesso serve un ciclo di busta paga: la rata trattenuta in più va restituita
Liberatoria Dopo l’incasso del saldo Nessun termine fisso: se non arriva, sollecitala per iscritto

 

FAQ
Entro quanto tempo la finanziaria deve rilasciare il conteggio estintivo?
Il termine di riferimento è di 10 giorni dalla richiesta, previsto dall’art. 17 del D.P.R. 895/1950. Se l’intermediario fa resistenza o non rispetta i tempi, noi di Unione dei Consumatori possiamo aiutarti a sbloccare la situazione con un sollecito formale e un reclamo mirato.
Quanto dura la validità del conteggio estintivo?
La durata è quella indicata nel documento stesso, di solito tra i 15 e i 30 giorni. Attenzione: se il termine scade prima che tu riesca a effettuare il pagamento, il conteggio perde validità e andrà richiesto nuovamente da capo.
Posso chiedere il conteggio senza essere obbligato a estinguere?
Sì, assolutamente. Puoi richiederlo in qualsiasi momento per valutare la convenienza di un’estinzione anticipata o di un rinnovo, senza alcun vincolo o impegno economico al pagamento.