La disabilità a scuola

Il Comune deve garantire allo studente in caso di disabilità a scuola tutte le ore di assistenza educativo culturale (AEC) previste dal Piano educativo individualizzato.

Se l’assistenza disabili viene ridotta per mancanza di fondi, lo studente disabile subisce una discriminazione che può dare diritto al risarcimento.

Già diverse decisioni della giustizia civile e amministrative hanno stabilito, negli ultimi anni, che le ore di sostegno servono a rendere concreto il diritto dei disabili all’istruzione e che ridurle equivale a una discriminazione.

Vediamo nel dettaglio le decisione del TAR di Roma e Trani.

INDICE

Disabilità a scuola: la decisione del Tribunale di Trani (del 9/12/2016)

Francesco (nome di fantasia) è un ragazzo affetto da una grave disabilità che frequenta la scuola media nella zona di Trani.

Come per tutti gli studenti con disabilità, anche per Francesco ogni anno viene redatto un Piano Educativo Individualizzato (il PIE), che stabilisce, tra le altre cose, che sia affiancato per 24 ore settimanali da un Assistente educativo culturale (AEC) specializzato nel metodo ABA (Applied Behavior Analysis) e nell’uso dei sistemi di sviluppo della comunicazione CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e PECS (Picture Exchange Communication System).

Oltre all’Assistente, Francesco deve anche avere la consulenza di una psicologa esperta del metodo ABA per 5 ore al mese.

In realtà, però, Francesco non riceve tutte le ore di assistenza ai disabili previste dal Piano educativo individualizzato. Come avviene spesso, infatti, il Comune non ha abbastanza fondi.

Così durante il primo anno Francesco è seguito da un Assistente educativo culturale solo 10 ore a settimana, meno della metà di quanto stabilito nel PEI e l’anno successivo la situazione peggiora ulteriormente e la scuola riesce a garantire l’assistente solo per 6 ore alla settimana.

Per quanto riguarda la consulenza dell’esperta del metodo ABA, prevista per 5 ore al mese, questa non viene mai attivata dalla scuola, né il primo né il secondo anno scolastico. Tanto che i genitori di Francesco decidono di pagarla di tasca propria, spendendo circa 4.000 euro in due anni.

Vista la riduzione delle ore di AEC, i genitori di Francesco decidono di rivolgersi a un avvocato e citano in giudizio il Comune per discriminazione (Il Comune, non la scuola, perché le ore di assistenza ai ragazzi disabili vengono assegnate dal dirigente scolastico in base ai fondi stabiliti dagli uffici scolastici del Comune.

L’obbligo di provvedere all’assistenza disabili quindi grava sul Comune, non sulla scuola).

Per la famiglia di Francesco:

  • Riducendo le ore di assistenza di cui il ragazzo ha bisogno, l’amministrazione comunale di fatto gli impedisce di godere del suo diritto fondamentale all’istruzione. Francesco quindi è oggetto di una discriminazione, dato che ai suoi compagni di scuola non vengono ridotte in eguale misura le opportunità di istruzione
  • I genitori chiedono inoltre un risarcimento per il danno patrimoniale ( le somme spese per la consulenza della psicologa esperta nel metodo ABA, che la scuola avrebbe dovuto garantire e che invece è stata pagata dalla famiglia) e per il danno non patrimoniale che deriva dalla discriminazione.
diritti disabili nella scuola
Diritti disabili nella scuola

La riduzione della ore di AEC equivale a discriminazione

Il Tribunale di Trani ( giudice onorario Nicola Milillo) ha accolto le ragioni della famiglia di Francesco.

Come per le ore di sostegno, anche la riduzione delle ore di assistenza, dice il giudice, impedisce a Francesco di godere il diritto fondamentale all’educazione a all’istruzione e costituisce una discriminazione, perché il ragazzo non può fruire della stessa offerta formativa proposta ai compagni.

La discriminazione, sottolinea il giudice, non può essere giustificata con la mancanza di fondi da parte dell’amministrazione.

Nella decisione, il giudice ha ribadito alcuni principi già consolidati nella materia dei diritti dei disabili a scuola.

– Il diritto all’istruzione è un diritto fondamentale che deve essere garantito ai disabili con adeguate misure di sostegno.

Il giudice ha richiamato un orientamento già espresso più volte anche dalla Corte Costituzionale. Il diritto all’istruzione dei disabili è tutelato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla Costituzione (artt. 34 e 38).

In particolare, «l’istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell’individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale, ed il relativo diritto assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno» (Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5317).

– Ridurre le ore stabilite dal PEI può essere discriminazione indiretta

Il PEI stabilisce le misure indispensabili perché il disabile possa godere del suo fondamentale diritto all’istruzione e alla pari opportunità. Se queste misure non vengono attuate o vengono attuate solo parzialmente,il diritto fondamentale del ragazzo disabile non viene garantito.Se non c’è una corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli altri alunni, la riduzione delle ore di sostegno equivale a una discriminazione indiretta, che si ha quando: “una disposizione, (…) un atto, o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. ” ( Legge 67 del 2006, art.2)

– Il diritto all’istruzione non può essere condizionato dalla mancanza di risorse dell’amministrazione

Stabilita la natura fondamentale del diritto all’istruzione del disabile, il giudice afferma poi che questo diritto non può essere condizionato dalla mancanza di risorse dell’amministrazione.

In altre parole, il comune non può giustificare la riduzione delle ore di assistenza ai disabili stabilito dal PEI adducendo a motivo i limiti di bilancio.

Questo principio è stato stabilito, per le ore di sostegno, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha affermato che – nel caso di portatori handicap particolarmente gravi – una volta che il PEI ha stabilito il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell’alunno, l’amministrazione scolastica non può a sua discrezione rimodulare o sacrificare quel piano in ragione della scarsità delle risorse disponibili (Cass. SS.UU. 25.11.2014 n. 25011).

Principio di recente ribadito anche dal Consiglio di Stato che ha affermato che : “i principi costituzionali impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria.” (Cons. Stato, Sez VI, 3 maggio 2017 n. 2023)

– Come per le ore di sostegno, anche le ore di assistenza alla comunicazione e all’educazione non possono essere ridotte per mancanza di fondi

Per il giudice di Trani, anche le ore di assistenza disabili, come quelle di sostegno, sono necessarie per rendere concreto il diritto del disabile all’integrazione scolastica. Quindi i principi affermati dalla giurisprudenza per le ore di sostegno valgono anche per le ore di assistenza AEC e per la consulenza della psicologa esperta.

La riduzione delle ore di assistenza e di consulenza dell’esperto impedisce a Francesco di godere pienamente del suo diritto fondamentale all’educazione e all’istruzione e lo mette in posizione di svantaggio rispetto ai suoi coetanei, configurando una discriminazione indiretta.

Assistenza disabili nella scuola
Assistenza disabili nella scuola