Il ricorso docenti e ATA 36 mesi di servizio è un tema di grande attualità. Negli ultimi anni, infatti, sono aumentate le richieste di ricorso da parte di queste categorie professionali, che hanno visto negato loro il diritto alla stabilizzazione.

Nell’articolo ti spieghiamo chi può aderire, i requisiti e cosa ti faremo ottenere vincendo il ricorso.

 

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INDICE

Cos’è il ricorso docenti e ATA 36 mesi

Il ricorso docenti 36 mesi (e Ata) serve ad ottenere:

  • il riconoscimento del diritto all’immissione in ruolo
  • il risarcimento dei danni in favore del personale docente e ATA precari, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014.

Facendo seguito all’incontro del 26.10.15 vengono definiti i requisiti per partecipare al ricorso, e l’indicazione dei soggetti che possono partecipare, sulla base di quanto disposto dalla sentenza della Corte Europea.

 

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Chi può presentare il ricorso docenti e ATA 36 mesi

Tutti i docenti e il personale ata precario che abbiano svolto un incarico per almeno 12 mesi all’anno per tre anni scolastici, anche non consecutivi, pari a 36 mesi complessivi (supplenze annuali), possono aderire al ricorso docenti e ata 36 mesi.

Inoltre, occorre sottolineare che:

  • possono aderire al ricorso anche i docenti di qualsiasi classe di concorso, incluso il sostegno
  • ai fini del calcolo dei 36 mesi vanno considerati incarichi annuali sia quelli conferiti fino al termine delle attività didattiche (30/6) che quelli conferiti fino al 31/8
  • è possibile l’adesione anche per i docenti che hanno maturato servizio misto
  • possono aderire al ricorso solo coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’insegnamento
  • ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio non può essere computato il servizio scolastico svolto presso le scuole private.

 

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Obiettivo del ricorso docenti 36 mesi

L’oggetto del ricorso docenti e ata 36 mesi sarà sia il riconoscimento del diritto all’assunzione dei ricorrenti, sia la compensazione del danno.

Un nostro avvocato presenterà il ricorso al Giudice del lavoro competente per territorio.

Prima di procedere con la presentazione del ricorso, è consigliabile che i ricorrenti inviino una richiesta, avvertimento al Ministero dell’Istruzione.

Affrettati a richiedere la nostra assistenza per ottenere giustizia!

 

I documenti per presentare ricorso docenti e ata 36 mesi

I documenti necessari per la presentazione del ricorso docenti e ata 36 mesi sono i seguenti:

  • fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale
  • copia dei contratti a tempo determinato (riferiti ad almeno 36 mesi effettivi di servizio)
  • un cedolino paga relativo all’ultimo anno di servizio a tempo determinato e, se possibile, anche un cedolino paga per ciascun anno di lavoro riferito ai contratti di cui al punto 2)
  • autocertificazione di tutti i servizi a tempo determinato prestati indicando se si trattava di incarichi sino al 31 agosto o al 30 giugno o supplenze brevi
  • copia delle diffide con ricevuta di ritorno.

Ricevuti i documenti necessari procederemo con il ricorso.

 

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La condanna per la reiterazione di contratti per docenti oltre i 36 mesi

Nei giorni scorsi il Giudice del lavoro del Tribunale di Avezzano ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire i danni nella misura di ben dodici mensilità in favore di una docente a causa dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi, censurata dall’Accordo quadro sui contratti a termine, allegato alla direttiva 1999/70 CE.

La docente, dopo aver accumulato supplenze annuali in seguito ad un prolungato periodo di precariato, ha deciso di presentare ricorso docenti 36 mesi.

La sentenza le ha riconosciuto il diritto al risarcimento in considerazione della perdita di opportunità per un’occupazione più stabile.

Il giudice del lavoro ha stabilito un’indennità onnicomprensiva compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La lavoratrice può essere particolarmente soddisfatta alla luce delle recenti decisioni del Consiglio di Stato, secondo cui l’importo da corrispondere a titolo risarcitorio per la reiterazione abusiva dei contratti a termine non è soggetto a tassazione Irpef, poiché le somme percepite dal contribuente sono imponibili soltanto se e nella misura in cui servono a reintegrare un danno derivante dalla mancata percezione di redditi.

La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che, nel caso di danno comunitario, il risarcimento è volto a riparare un pregiudizio di natura diversa.