Nel risarcimento incidente stradale mortale i tempi possono essere più lunghi e per questo l’assistenza di professionisti si rende quasi sempre necessaria.

Noi di Unione dei Consumatori siamo qui per seguirti in questo iter e farti ottenere ciò che ti spetta.

 

INDICE

Risarcimento incidente stradale mortale: tempi

Nel risarcimento incidente stradale mortale i tempi sono influenzati da diverse variabili, rendendo difficile fornire indicazioni precise su quando l’iter si concluderà.

Dopo la denuncia del sinistro, la compagnia potrà presentare un’offerta solo a seguito dell’esito delle indagini, che di solito si concludono in circa 6 mesi.

Si tenga presente che, nel caso di morte i passaggi burocratici sono più lunghi e complessi.

Il nostro studio legale di infortunistica stradale potrà guidarti e assisterti affinché ti venga corrisposto un importo adeguato alla sofferenza patita per la perdita di un caro.

 

Risarcimento incidenti mortali: prescrizione

L’articolo 2947 del codice civile stabilisce che il diritto al risarcimento incidente mortale si prescrive in 2 anni.

Tuttavia, se il fatto è considerato un reato con una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

Inoltre, la legge stabilisce che la prescrizione per i danni materiali o alle cose derivanti da incidenti stradali tra veicoli è di 2 anni, mentre per i danni da lesioni fisiche è di 5 anni.

 

Come ti aiutiamo ad ottenere il risarcimento per incidente mortale

Siamo consumatori come te, (ci distinguono solo i ruoli) pertanto comprendiamo perfettamente le tue difficoltà nel far valere i tuoi diritti.

Siamo qui per ascoltarti e sgravarti da ogni preoccupazione, perché con passione e competenza, ci mettiamo la faccia per tutelarti e farti ottenere il giusto risarcimento per incidente mortale, comprensivo non solo del danno patrimoniale, ma anche di quello morale e psicologico.

Ti offriamo assistenza qualificata, con avvocati specializzati in materia che ti aggiorneranno sull’avanzamento della pratica e che lavoreranno per te.

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