Danni causati da impresa edile
Chi paga il risarcimento
I danni causati da impresa edile possono compromettere la qualità dell’immobile e causare ingenti perdite economiche, per questo è possibile richiedere un risarcimento.
Noi, in quanto Associazione di consumatori esperta nel settore ti forniamo l’assistenza necessaria per farti ottenere quanto ti spetta.
Danni causati da impresa edile e risarcimento a favore del consumatore
In caso di danni arrecati dall’impresa edile durante i lavori di ristrutturazione, il consumatore ha delle specifiche tutele a suo favore.
Infatti, è possibile denunciare i difetti di conformità e i danni arrecati che hanno compromesso la solidità dell’opera o la rendono inidonea all’uso.
La denuncia deve essere presentata entro un anno dalla scoperta del difetto, e il committente ha dieci anni dalla consegna per avviare l’azione risarcitoria.
Se ti sei trovato in una situazione simile e vuoi procedere per ottenere tutela, ti basterà affidarti a noi.
Come ti aiutiamo
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia che sono pronti a difenderti. Per velocizzare il processo di tutela ti invitiamo a preparare già alcuni documenti come il contratto di appalto, fatture giù pagate, foto dei danni da ristrutturazione.
Inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma dal dominio @unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!) in cui ti illustreremo i vari passaggi della nostra assistenza
- sarai richiamato da un nostro consulente dedicato, per chiarire eventuali tuoi dubbi e prendere in carico il tuo caso
- risolveremo la questione, facendoti ottenere il risarcimento che ti spetta.
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AFFIDATI A NOI
A chi spetta il risarcimento?
La legge è chiara: l’impresa edile è responsabile per i gravi difetti dell’opera che rendono l’immobile inutilizzabile o pericoloso.
Questo è stabilito dall’art. 1669 del Codice Civile, che tutela il committente anche quando i vizi si manifestano anni dopo la consegna.
Inoltre, il direttore dei lavori può essere ritenuto corresponsabile se non ha vigilato correttamente sull’esecuzione del progetto.
In questi casi, il committente può chiedere il risarcimento sia all’impresa che al direttore, a seconda del grado di responsabilità.
La normativa a tua tutela
Il Codice Civile prevede norme precise per tutelare il committente in caso di difetti gravi in un’opera edile. L’articolo 1669 stabilisce che l’appaltatore è responsabile per i danni causati da gravi difetti che compromettono la solidità dell’opera o la rendono inidonea all’uso previsto.
Per far valere i propri diritti, il committente deve denunciare i vizi entro un anno dalla loro scoperta.
Inoltre, l’articolo 2043 del Codice Civile regola il risarcimento del danno derivante da comportamenti illeciti.
Questo significa che, oltre all’impresa, anche il direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile se non ha vigilato adeguatamente sull’esecuzione dell’opera, causando così un danno al committente.
Sentenze utili
Alcune decisioni della Corte di Cassazione forniscono indicazioni importanti su questi temi. Ad esempio, con la sentenza RG 35728/2018 del 7 novembre 2023, la Corte ha stabilito che l’impresa edile e il direttore dei lavori possono essere chiamati a rispondere insieme per i danni causati da gravi difetti costruttivi.
Un’altra sentenza rilevante è la n. 8700/2016, in cui la Cassazione ha chiarito che il termine entro cui il committente può agire per il risarcimento dei danni inizia a decorrere dalla scoperta effettiva dei vizi, e non dalla data di consegna dell’opera.
Questo principio offre una maggiore tutela al committente, dando più tempo per reagire in caso di difetti che si manifestano solo successivamente.
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