ABF: guida pratica per orientarti

L’Arbitro Bancario Finanziario è la strada da percorrere prima del tribunale se la tua banca ha addebitato somme che contesti, ha rifiutato un rimborso o non risponde al tuo reclamo.

Nell’articolo trovi:

  • cos’è l’Arbitro Bancario Finanziario;
  • come funziona;
  • cosa può decidere.

Cos’è l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche o intermediari finanziari, previsto dall’art. 128-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), disciplinato dalla delibera CICR n. 275/2008 e dalle Disposizioni della Banca d’Italia, che ne assicura il funzionamento e l’indipendenza.

Decide sulla base dei soli documenti: non ci sono udienze, non si sente testimoni, non si va da nessuna parte.

Tre precisazioni che il nome porta a fraintendere:

  • non è un arbitrato in senso tecnico: non c’è una convenzione arbitrale, non c’è un lodo, non si applica il codice di procedura civile in materia di arbitrato. È un sistema ADR (Alternative Dispute Resolution);
  • non è un giudice: l’ABF non emette sentenze e le sue decisioni non sono titoli esecutivi;
  • non è un ufficio della banca né un mediatore che cerca un accordo. Non concilia: decide chi ha ragione.

Rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), inoltre, non ti preclude mai il tribunale. Puoi andarci prima, dopo, o anche se l’Arbitro ti ha dato torto.

Il ruolo di Banca d’Italia

Pur non esprimendosi direttamente nel merito delle controversie per tutelare la terzietà del procedimento, la Banca d’Italia fornisce l’intero supporto organizzativo e logistico all’ABF: attraverso le sue segreterie tecniche, cura la gestione e l’istruttoria di tutti i ricorsi pervenuti.

Le decisioni finali restano di esclusiva competenza dei collegi territoriali dell’ABF: si tratta di organi indipendenti formati da professionisti del settore giuridico ed economico, nominati dalla Banca d’Italia, dalle associazioni dei consumatori e dagli intermediari.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): di cosa si occupa

L’ABF può decidere su controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento. In concreto:

  • conti correnti, spese, commissioni, chiusura e portabilità
  • carte di pagamento, addebiti non autorizzati, frodi (phishing, spoofing, vishing)
  • mutui, prestiti personali, finanziamenti
  • cessione del quinto dello stipendio o della pensione
  • estinzione anticipata di finanziamenti e rimborso degli oneri non maturati
  • polizze abbinate a finanziamenti (CPI) e relativo rimborso
  • carte revolving
  • leasing
  • mancata consegna della documentazione contrattuale (art. 119 TUB)
  • ritardata cancellazione di ipoteche
  • errate segnalazioni nelle centrali rischi (CRIF, Centrale Rischi Banca d’Italia)

NOTA BENE: non sono ammesse le controversie superiori a €200.000, quelle già sottoposte a giudizio ordinario o che riguardano profili penali o disciplinari.

Ma c’è un’eccezione che vale la pena conoscere: se chiedi soltanto l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà, cioè non una somma, ma che l’Arbitro dichiari come stanno le cose o ordini alla banca di fare qualcosa, non esiste alcun limite di importo.

La novità che riguarda chi ha un credito ceduto a una società di recupero

Dall’8 marzo 2025, per effetto del D.Lgs. 116/2024, la competenza dell’ABF si estende ai soggetti che gestiscono crediti deteriorati (NPL).

In pratica: se la tua banca ha ceduto il credito a una società che ora te lo chiede, puoi ricorrere all’ABF contro il cessionario, non solo contro la banca originaria.

È una tutela nuova e ancora poco conosciuta: scopri come gestiamo queste controversie nella nostra sezione su tutele e recupero crediti.

Vuoi avviare la procedura di ricorso all’ABF?

Per conoscere nel dettaglio la documentazione necessaria, i termini da rispettare e come inviare la domanda online senza rischiare il rigetto della pratica, consulta la nostra guida completa su come fare ricorso all’ABF passo dopo passo.

La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario è vincolante?

No, la decisione dell’ABF non è vincolante né costituisce titolo esecutivo, ma in caso di inadempimento la notizia viene pubblicata sul sito dell’Arbitro con un grave danno reputazionale per l’istituto.

A differenza di una sentenza emessa da un giudice di pace o da un tribunale, la pronuncia del Collegio ABF non consente di avviare direttamente un pignoramento o un’esecuzione forzata nei confronti della banca.

L’efficacia del sistema si basa sulla sanzione reputazionale: l’inadempimento dell’intermediario viene reso pubblico sia sul sito ufficiale dell’ABF sia, nei casi più gravi, sulla stampa a spese della banca.

Per gli istituti bancari e le finanziarie vigilate da Banca d’Italia, figurare tra i soggetti inadempienti comporta un impatto negativo d’immagine altissimo; per questa ragione, nella stragrande maggioranza dei casi gli intermediari adempiono spontaneamente a quanto stabilito dall’Arbitro.

Se hai dubbi sui calcoli o sulla procedura, i nostri legali ed esperti contabili sono a disposizione per analizzare il tuo caso senza alcun anticipo spese.

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FAQ
La banca è obbligata a rispettare la decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario?

No. La decisione non è vincolante né esecutiva. L’inadempimento viene però pubblicato, e nella maggior parte dei casi gli intermediari adempiono.

Ho un reclamo di due anni fa: posso ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario?

No, il termine è di 12 mesi dal reclamo. Puoi però presentare un nuovo reclamo e ripartire, purché i fatti contestati rientrino nei sei anni precedenti.

Posso andare in tribunale dopo il ricorso ABF?

Sì, sempre. E il ricorso all’ABF vale come tentativo obbligatorio di conciliazione: puoi citare direttamente la banca senza passare dalla mediazione.