Arbitro bancario finanziario
Cos’è, come funziona e quando ricorrere
Introduzione
Hai una controversia con un Istituto Bancario o una Finanziaria?
Prima di procedere per vie legali, sappi che puoi velocizzare le tempistiche di risoluzione del problema, attraverso una risoluzione stragiudiziale!
Potrai farlo ricorrendo all’Arbitro bancario e finanziario, meglio conosciuto come ABF.
Unione dei Consumatori in questo caso può esserti d’aiuto!
Ti offriremo la consulenza qualificata di un nostro esperto del settore e ti forniremo tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda.
INDICE
Cos’è l’arbitro bancario finanziario
L’arbitrato bancario e finanziario (ABF) è un Istituto introdotto dalla legge 262/2005, (anche se è operativo a tutti gli effetti nel nostro ordinamento dal gennaio del 2009), in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico bancario.
L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (in inglese ADR – Alternative Dispute Resolution) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Rappresenta un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.
L’ABF è quindi un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
Intermediari aderenti ABF
Affinché si possa ricorrere all’arbitro bancario finanziario è necessario possedere il titolo di cliente.
Rientrano all’interno di tale categoria quei soggetti che hanno un contratto con uno degli intermediari iscritti nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
L’iscrizione a tale albo permette al cliente di procedere per via stragiudiziale, rivolgendosi all’ABF.
In particolar modo, gli intermediari aderenti sono:
- banche
- intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del TUB (c.d. Albo Unico)
- confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112 comma 1 del TUB
- istituti di pagamento
- istituti di moneta elettronica (IMEL)
- Poste Italiane per l’attività di Bancoposta
Prima di aderire all’istituto dell’arbitro bancario e finanziario, il cliente deve preventivamente procedere ad inoltrare all’intermediario una contestazione scritta con il medesimo oggetto, che sarà presentato all’ABF.
Se la contestazione avrà esito negativo o nel caso in cui l’intermediario non risponda entro 30gg, si potrà procedere al ricorso.
Chiariamo con un esempio
Poniamo che Tizio, cliente dell’Istituto bancario X sia stato oggetto della clonazione della propria carta di credito, procedura ordinaria in tal caso è quella di procedere dopo apposita denuncia e blocco della carta di credito, a inviare richiesta di rimborso al proprio istituto di credito.
Accade che, la banca non dia risposta o esprima un esito negativo, in quel caso, dopo preventiva contestazione, Tizio potrà rivolgersi, in alternativa alle vie giudiziali, all’arbitro bancario e finanziario.
Composizione ABF
L’ABF è articolato attraverso una struttura territoriale collegiale di:
- Bari (Puglia, Calabria e Basilicata)
- Bologna (Emilia-Romagna e Toscana)
- Milano (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige)
- Napoli (Campania, Molise)
- Palermo (Sicilia, Sardegna)
- Roma (Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria)
- Torino (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta)
Ogni collegio è composto in maniera tale da garantire un’equa rappresentanza degli intermediari da una parte e dei consumatori dall’altra. Tale composizione prevede:
- 1 membro designato dall’associazione degli intermediari
- 1 membro designato dalle associazioni di clienti e consumatori
- 2 membri designati dalla Banca d’Italia
- 1 Presidente designato dalla Banca d’Italia.
Come presentare ricorso all’arbitro bancario finanziario
Per prima cosa bisognerà procedere al versamento di € 20 per le spese procedurali. Ciò può essere fatto attraverso:
- Bonifico Bancario, Iban IT71M0100003205000000000904, intestato a “Banca d’Italia – Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario e Finanziario”
- Versamento Conto Corrente Postale n. 98025661, intestato a “Banca d’Italia – Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario e Finanziario”
- Contanti, presso le filiali della Banca d’Italia.
OGGETTO DEL PAGAMENTO: Ricorso ABF + codice fiscale o partita IVA del cliente che propone il ricorso.
Successivamente potrai presentare il tuo ricorso, attraverso la procedura online, direttamente dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
Ricorda
Prima di procedere alla presentazione del ricorso ti ricordiamo di procurarti:
- i documenti relativi al reclamo
- tutti i documenti necessari a sostegno della propria richiesta
- fotocopia del documento di identità in corso di validità
- pagamento del contributo per la ricevibilità del ricorso
Decisione dell’Arbitrato Bancario
Nel momento in cui l’ABF riceverà il vostro ricorso si procederà ad una fase preparatoria, consistente nell’analisi della documentazione ricevuta.
Nel caso in cui riterranno opportuno integrare la domanda con ulteriori elementi, il Collegio o il Presidente informeranno voi o l’intermediario sulla necessità dell’integrazione, ovviamente ciò comporterà una sospensione del termine previsto per la decisione.
Dalla ricezione del ricorso, l’intermediario entro 45 giorni dovrà presentare le sue controdeduzioni.
Dalla presentazione di quest’ultime, il Collegio avrà 60 giorni di tempo per pronunciarsi.
Il termine può comunque prevedere ulteriori sospensioni, le quali non possono superare a loro volta ulteriori 60 giorni.
Una precisazione
La decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario non è una sentenza e dunque non costituendo titolo esecutivo, non sarà obbligo dell’intermediario rispettarla.
Nel caso di mancato rispetto della decisione dell’ABF, non rimarrà altra soluzione al cliente che procedere per vie giudiziali.
Tutto ciò non significa che il mancato rispetto della decisione da parte dell’intermediario, non preveda alcuna sanzione nei suoi confronti.
Infatti, il mancato rispetto delle decisioni può comportare in primo luogo, una sanzione reputazionale, in secondo luogo una sanzione da parte della Banca d’Italia.
La sanzione “reputazionale” consiste nella pubblicazione, tramite mezzo stampa e nei portali online dedicati, dell’elenco degli intermediari non rispettanti la decisione dell’arbitro bancario finanziario, (elenco consultabile qui).
Una seconda sanzione è quella che può essere inflitta agli intermediari dalla Banca d’Italia, nel caso di mancato rispetto del Trattato Unico Bancario.
Ovviamente da una parte la pubblicazione d’altra parte la possibile sanzione della Banca d’Italia, porteranno l’intermediario, almeno nella maggior parte dei casi, a rispettare la decisione dell’ABF.
Uso dell’Arbitrato bancario e finanziario
Nell’ultimo trimestre del 2019, l’arbitrato bancario e finanziario ha ricevuto più di cinquemila richieste la maggior parte riguardanti le problematiche sorte da: cessione del Quinto, deposito a risparmio/BFP, Bancomat, ecc.…
Senza dubbio proporre ricorso all’arbitro bancario finanziario ti permetterà di velocizzare le tempistiche di risoluzione del problema, attraverso una procedura più semplice e soprattutto più economica.
Cosa possiamo fare per te
Anche se per ricorrere all’arbitro bancario e finanziario non è necessaria l’assistenza di un avvocato, non mancano i casi in cui ci possono essere dei problemi nella produzione dei dodumenti o delle difficoltà oggettive nella gestione del provvedimento.
Questo perchè il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario).
Ecco perchè Unione dei Consumatori può esserti d’aiuto!
Un consulente qualificato valuterà con attenzione il tuo caso e ti fornirà le informazioni di cui hai bisogno.
Ti indicherà qual è la migliore soluzione da seguire e ti aiuterà a presentare la domanda per il ricorso ABF.
Cosa aspetti ancora?
Salve mi chiamo Abdelhakim Moukhalid da venerdì 8 aprile 2022 mi ritrovo il conto n26 bloccato,ho l iban Tedesco ed è una banca on-line,sono un loro cliente dal 2018 e non ho mai avuto problemi fino ad adesso,ho scritto al centro assistenza il cui non mi ha dato nessuna risposta alla motivazione del blocco conto ma mi hanno semplicemente detto di aspettare di ricevere una loro eventuale email per dirmi cosa sia successo.
Hanno il diritto di trattenere i miei soldi pari a 65029,00€?cosa posso fare?
Gentile Abdelhakim, stiamo prendendo in carico la tua segnalazione. A breve un nostro operatore ti contatterà per aiutarti a risolvere il problema. Saluti