Decreto ingiuntivo per bollette non pagate
Come difendersi
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Noi, in quanto Associazione dei consumatori, possiamo fornirti l’assistenza che ti occorre, risolvendo ogni questione e tutelando i tuoi diritti.
Come difendersi da decreto ingiuntivo per bollette non pagate
Essere colpiti da un decreto ingiuntivo per bollette non pagate (luce, gas, acqua o telefonia ) può sembrare sproporzionato, ma accade più spesso di quanto si pensi.
Spesso si tratta di fatture contestate, scadute da tempo, prescritte o già saldate. Eppure, con una semplice ingiunzione di pagamento, il creditore può ottenere un titolo esecutivo e procedere con il pignoramento dei beni del debitore.
Ma come difendersi da queste situazioni?
In questi casi è possibile fare opposizione al decreto, entro 40 giorni dalla notifica.
Per procedere, puoi affidarti al nostro supporto, dove andremo a verificare la regolarità della notifica e dell’atto ricevuto.
Agiamo con tempestività e precisione, nel rispetto delle più recenti indicazioni normative e giurisprudenziali.
Come ti aiutiamo
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia pronti a difenderti.
Inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma dal dominio @unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!)
- sarai richiamato da un nostro consulente dedicato, per chiarire eventuali tuoi dubbi e prendere in carico il tuo caso
- presenteremo opposizione per tutelarti dal ricevuto decreto ingiuntivo.
Ti offriamo assistenza professionale e personalizzata per tutelarti.
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Applicazione del Codice del Consumo
Il destinatario di un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di bollette è, nella maggior parte dei casi, un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo.
Ciò comporta l’applicazione di un regime di particolare favore in tema di trasparenza contrattuale, onere della prova e clausole vessatorie.
È principio consolidato che il fornitore di servizi debba allegare all’ingiunzione tutta la documentazione che provi il credito: fatture dettagliate, contratti, consumi effettivi. L’assenza di tali allegazioni può rendere l’ingiunzione illegittima e quindi agevolare l’opposizione.
Giurisprudenza in tema di onere probatorio e contratti di adesione
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte affermato che nei contratti conclusi mediante moduli o formulari (come quelli dei fornitori di luce, gas e telefonia), il professionista deve fornire prova della corretta stipulazione e delle condizioni generali applicate (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 3775/2018).
In caso di opposizione, il giudice è tenuto a valutare se le clausole contrattuali siano state effettivamente conoscibili al consumatore al momento della sottoscrizione, e a sanzionare eventuali clausole abusive.
Prescrizione breve e indebito oggettivo
Va inoltre ricordato che, per i crediti relativi alla somministrazione di servizi pubblici essenziali, la prescrizione è biennale (art. 2948, n. 4 c.c.).
Il giudice può rilevare d’ufficio l’eccezione di prescrizione se sollevata tempestivamente.
Inoltre, nel caso in cui l’utente abbia pagato somme non dovute, è possibile proporre domanda riconvenzionale per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., anche nell’ambito del giudizio di opposizione all’ingiunzione.
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