Introduzione

La mediazione consente di risolvere una controversia in maniera amichevole, senza coinvolgere il giudice.

In alcuni casi è obbligatoria e in altri facoltativa.

La normativa, inoltre, permette di partecipare a una mediazione obbligatoria anche senza avvocato.

Unione dei Consumatori, può fornirti supporto e assistenza, indicandoti quali sono tutte le procedure da seguire.

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INDICE

Cos’è la mediazione civile

Ancor prima di addentrarci nella disciplina della mediazione obbligatoria, facoltativa e senza assistenza legale, è bene avere qualche nozione sulla mediazione civile.

La mediazione, è entrata in vigore il 21 marzo del 2011 grazie al programma di digitalizzazione della Giustizia e non è altro che l’attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, che ha la funzione di assistere due o più soggetti in lite, con lo scopo di raggiungere un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia.

Si tratta quindi di un istituto giuridico che – nell’ambito di controversie civili – ha come oggetto l’attività di mediazione e intermediazione.

La mediazione civile è uno strumento che serve a gestire i conflitti tramite l’ascolto delle ragioni delle parti coinvolte e la possibile individuazione di soluzioni.

Tale azione, consente quindi di risolvere le controversie tra le parti, al di fuori dei tribunali, con tempi ridotti e costi contenuti.

 

Cos’è la mediazione obbligatoria

La mediazione civile diventa obbligatoria quando l’utilizzo della stessa è imposto per legge.

Nello specifico, alla mediazione obbligatoria partecipano presso un determinato organismo di mediazione, i soggetti in lite accompagnati dai rispettivi avvocati.

Questi, sono guidati da un mediatore che ha l’obiettivo di far raggiungere un accordo amichevole tra le parti, senza dover adire il giudice di merito.

Questa mediazione civile obbligatoria è quindi una condizione indispensabile che viene effettuata prima di precedere in giudizio.

Non sarà quindi possibile aprire la causa in giudizio senza prima aver provato a risolvere la questione fuori dal tribunale.

La mediazione obbligatoria è necessaria nelle controversie che hanno ad oggetto:

  • locazione, comodato d’uso ed affitto aziendale
  • diritti reali (es. proprietà, compravendite, usufrutti, ecc)
  • divisioni e successioni eredità
  • patti di famiglia
  • diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione
  • contratti finanziari, assicurativi e bancari
  • condominio
  • risarcimento danni per responsabilità medica

 

Agevolazioni fiscali

Il verbale di accordo conciliativo non è assoggettato al versamento dell’imposta di registro fino all’importo di 50.000 euro, ma sarà dovuto per la sola parte eccedente a detta somma.

Tutti gli atti del procedimento sono poi esenti da bolli ed imposte, ma sono fatti salvi i costi previsti dall’organismo, la cui attivazione costa 40 euro oltre ad I.V.A. per parte (costi per la prosecuzione variano in relazione ai diritti controversi).

 

Mediazione obbligatoria senza avvocato: l’ordinanza del Tribunale di Verona

Come si è giunti al caso specifico di mediazione obbligatoria senza avvocato?

Rendendo la mediazione civile obbligatoria, sono stati fatti notevoli passi avanti sia per alleggerire i tribunali dal carico delle cause che per facilitare, almeno in parte, la vita dei consumatori.

Di recente, si sono aggiunte delle novità.

Secondo una sentenza della Corte di Giustizia Ue, se nella procedura di mediazione obbligatoria sono coinvolti i consumatori, l’assistenza legale diviene facoltativa.

Sebbene il Consiglio di Stato si fosse già espresso in modo contrario con un’ordinanza – nella quale evidenziava come italiano l’assistenza dell’avvocato costituisce una garanzia per la parte e non una forma di vessazione – il Tribunale di Verona ha ribadito il principio dell’assistenza legale facoltativa (o mediazione facoltativa).

Il compenso dovuto al legale per la fase di mediazione rende la procedura contraria al diritto alla difesa che, come tale, non può essere concepito come privilegio per pochi.

In buona sostanza, l’obbligatorietà dell’assistenza legale nella mediazione costituisce un costo troppo alto per le parti e va disapplicata perché contraria alla Carta dei diritti fondamentali Ue.