Il sovraindebitamento privati e famiglie si verifica quando una persona o un’impresa non riesce più a far fronte ai propri debiti.

Nell’articolo ti spieghiamo quali sono le procedure previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e chi può aderire.

 

INDICE

Cos’è il sovraindebitamento famiglie e privati

Il termine sovraindebitamento privati si riferisce a quando una persona fisica (consumatore), non riesce a pagare i debiti accumulati e non ha accesso a procedure legali di liquidazione o altre forme di soluzione previste dalle leggi.

Per consumatore si intende:

  • un professionista, un piccolo imprenditore, un imprenditore agricolo
  • una start-up innovativa
  • qualsiasi debitore insolvente che non può essere liquidato attraverso procedimento giudiziale o amministrativo.

Al riguardo Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) costituisce la legge sul sovraindebitamento privati e famiglie.

Quest’ultima stabilisce che, se uno dei debitori non è un consumatore, si applica la disciplina del concordato minore che richiede l’approvazione dei creditori.

 

Il sovraindebitamento famiglie

Il CCI ha disciplinato le procedure per le crisi da sovraindebitamento famiglie di più membri della stessa famiglia, quando la crisi ha un’origine comune.

Un esempio è il caso della situazione debitoria derivante da una successione ereditaria.

Il Codice stabilisce che:

  • se la crisi ha origine comune, si predispone un unico piano di risoluzione della crisi per tutelare l’intero nucleo familiare
  • se ci sono più richieste, il giudice competente deve adottare i provvedimenti necessari per coordinare le procedure collegate.

 

I beneficiari delle procedure di sovraindebitamento privati

Il Codice della Crisi d’Impresa ha esteso questa procedura anche per il sovraindebitamento famiglie, ovvero:

  • coniuge
  • parenti entro il quarto grado
  • affini entro il secondo grado
  • parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

Inoltre, si stabilisce che il piano di ristrutturazione dei debiti si applica ai consumatori, persone fisiche che non svolgono:

  • attività imprenditoriali, commerciali
  • artigiane o professionali.

La procedura si applica anche ai soci illimitatamente responsabili di alcune società, purché i debiti siano estranei a quelli sociali e non pregiudichino i diritti dei creditori sociali.

 

Il piano di ristrutturazione dei debiti

Il piano di ristrutturazione dei debiti per crisi da sovraindebitamento privati, fa riferimento a tutti quei consumatori che sono incapaci di far fronte alle proprie obbligazioni.

Per accedere al piano di ristrutturazione, il consumatore deve essere meritevole, cioè non deve aver causato il sovraindebitamento con colpa grave o dolo.

Il piano viene redatto con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e deve contenere informazioni su:

  • creditori
  • il patrimonio del debitore
  • le entrate della famiglia e altre informazioni finanziarie.

Ma cosa prevede il piano di ristrutturazione?

Il piano può determinare:

  • il soddisfacimento parziale dei crediti
  • la ristrutturazione di debiti contratti per finanziamenti come la cessione del quinto dello stipendio o del TFR.

 

Come accedere alla procedura di sovraindebitamento privati

Per accedere alla procedura di sovraindebitamento del consumatore possiamo fornirti l’assistenza di un nostro legale esperto che provvederà a presentare apposita istanza, presso il Tribunale del luogo di residenza.

L’istanza serve a nominare l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) che:

  • valuta la fattibilità della proposta
  • redige apposita relazione
  • informa il Giudice del piano.

Dopodiché il Giudice, esaminata la proposta e la relazione dell’OCC, provvederà all’omologa della domanda.

 

L’organismo di composizione della crisi

La relazione dell’Organismo di composizione della crisi deve essere allegata al piano ed include l’indicazione:

  • delle cause dell’indebitamento
  • della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni
  • delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
  • della completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
  • dei costi presumibili della procedura.

L’OCC deve valutare anche il comportamento dei finanziatori, considerando il reddito disponibile del consumatore dedotto l’importo necessario al mantenimento di un tenore di vita dignitoso.