Ordinanza di demolizione illegittima
Cosa fare per tutelarsi
Ricevere un’ordinanza di demolizione può essere un duro colpo, soprattutto quando viene indirizzata a chi non è realmente responsabile dell’abuso.
Ma non sempre l’ordine è legittimo.
Se il provvedimento ti colpisce ingiustamente, è fondamentale sapere che la legge ti tutela.
E noi siamo pronti ad agire a tuo favore.
L’ordinanza di demolizione illegittima
Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’ordinanza di demolizione è una misura afflittiva assimilabile a una sanzione penale, e per questo non può colpire indiscriminatamente chiunque abbia la disponibilità dell’immobile.
Questa può essere rivolta esclusivamente al proprietario e al responsabile dell’abuso, escludendo chi ha solo la disponibilità dell’immobile o un semplice diritto di detenzione.
Se non sei il proprietario o l’autore dell’abuso edilizio, l’ordine potrebbe essere illegittimo e potresti avere diritto a contestarlo.
Inoltre, l’ordine di demolizione deve essere fondato su una valutazione chiara e rigorosa e non può colpire indiscriminatamente soggetti estranei all’abuso.
Come tutelarsi da un’ordinanza di demolizione illegittima
Se ti trovi in questa situazione, agire subito è fondamentale.
L’ordinanza di demolizione illegittima, infatti, può essere impugnata:
- entro 60 giorni dinanzi al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)
- entro 120 giorni con un Ricorso Straordinario al Consiglio di Stato.
È importante sapere che solo in sede di ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’ordinanza, evitando che la demolizione venga eseguita immediatamente.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha distinto tra sanzioni in senso stretto e sanzioni ripristinatorie: mentre le prime sono di natura pecuniaria e non prevedono margini di discrezionalità, le seconde devono sempre essere proporzionate alla gravità dell’abuso.
Questo rafforza il principio che non si può imporre una demolizione senza una ponderazione adeguata degli interessi in gioco.
Per questo motivo, non accettare passivamente l’ordinanza: uno dei nostri avvocati esperti può valutare la legittimità del provvedimento e presentare un ricorso per annullarlo.
Come ti aiutiamo
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia pronti a difenderti.
Inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma dal dominio @unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!)
- sarai richiamato da un nostro consulente dedicato, per chiarire eventuali tuoi dubbi e prendere in carico il tuo caso.
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Testo Unico Edilizia
Secondo l’art. 31, comma 9, del Testo Unico dell’Edilizia, un’ordinanza di demolizione per abuso edilizio può essere eseguita solo dopo una sentenza di condanna.
Questo significa che non basta semplicemente accertare l’abuso per imporre la demolizione: è necessaria una decisione definitiva del giudice.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12552/2023, ha confermato questo principio esaminando il caso di un privato che ha contestato un ordine di demolizione emesso senza una condanna.
Senza una sentenza, l’ordinanza di demolizione è illegittima e può essere impugnata.
L’accertamento dell’abuso non basta per la demolizione
La Corte di Cassazione ha chiarito che per procedere con un’ordinanza di demolizione non è sufficiente accertare l’abuso edilizio, ma è necessaria una sentenza di condanna.
In particolare, la Cassazione ha accolto un ricorso sottolineando che, secondo un principio ormai consolidato, l’ordine di demolizione previsto dall’art. 31, comma 9, del Testo Unico dell’Edilizia può essere eseguito solo dopo una condanna penale.
Se il reato è prescritto o non c’è stata una condanna formale, la demolizione non può essere disposta solo sulla base dell’accertamento dell’abuso.
Quando l’ordine di demolizione è illegittimo
Secondo il Consiglio di Stato, un semplice utilizzatore o gestore di un immobile abusivo non può ricevere un’ordinanza di demolizione, a meno che non sia dimostrato che l’abuso sia direttamente attribuibile a lui.
I giudici hanno spiegato che limitarsi a usare un immobile abusivo non costituisce di per sé un reato, nemmeno se si è consapevoli della sua irregolarità. Inoltre, chi gestisce un bene senza esserne proprietario non ha il potere di disporne, quindi non può essere ritenuto responsabile di eventuali abusi edilizi.
A sostegno di questa interpretazione, la sentenza richiama l’art. 31 del Testo Unico dell’Edilizia, che stabilisce chiaramente che l’ordine di demolizione deve essere rivolto al proprietario o a chi ha commesso l’abuso. Se il legislatore avesse voluto includere anche l’utilizzatore, lo avrebbe scritto esplicitamente nella norma.
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