Regolamento IVASS n. 40/2018:
regole di trasparenza assicurativa
Disciplina e principi attuativi della direttiva IDD (2016/97)
Il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 disciplina l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa.
Completa, sul piano regolamentare, il recepimento italiano della Direttiva IDD (UE 2016/97), attuata in Italia dal D.Lgs. 68/2018, che ha modificato il Codice delle assicurazioni private (CAP).
Il Regolamento stabilisce obblighi informativi e regole di comportamento per i soggetti coinvolti nella distribuzione, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza, correttezza e tutela del cliente.
INDICE
Obblighi e soggetti interessati: broker e agenti assicurativi
Il Regolamento 40 si applica ai diversi canali di distribuzione, tra cui agenti, broker, banche e altri intermediari, estendendosi anche ai canali di bancassurance, alle poste e alle vendite a distanza (comprese le piattaforme digitali).
- Esso impone loro precisi obblighi, regole di condotta e attenzione alle esigenze del cliente: Gli obblighi di Product Oversight and Governance (POG): le compagnie devono ideare prodotti pensati per un “mercato di riferimento” ben identificato, evitando di vendere polizze a chi non ne ha alcun bisogno.
- Le regole di condotta e conflitti d’interesse: l’intermediario ha il dovere di agire sempre in modo onesto, imparziale e professionale, tenendo conto esclusivamente dei migliori interessi del cliente.
Punti cardine commentati del Regolamento n.40/2018 IVASS
Il Regolamento IVASS n. 40/2018 impone al distributore obblighi precisi in materia di informazione, conflitti d’interesse e valutazione delle esigenze del cliente:
“Nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in particolare, nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono: a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi”. (art. 54, comma 1, lett. a).
- In parole povere: l’intermediario deve agire nel miglior interesse del cliente, non limitarsi agli adempimenti formali. La sola consegna di documenti e raccolta di firme non garantisce una reale comprensione: l’informativa deve essere “chiara e sintetica” e di facile lettura.
“In ogni caso i distributori, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti: […] evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti”. (art. 55, comma 3, lett. e).
- In parole povere: la semplice presenza di una provvigione non configura quindi, di per sé, un conflitto illecito: occorre verificare se il sistema remunerativo incentivi la vendita di prodotti non coerenti con le esigenze del contraente.
“I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato”. (art. 58, comma 1).
- In parole povere: prima della sottoscrizione, il distributore deve acquisire le informazioni necessarie a valutare le richieste e le esigenze del cliente. Il comma 2 specifica poi che, se pertinenti, devono essere considerate anche: età, stato di salute, attività lavorativa, nucleo familiare, situazione finanziaria e assicurativa, aspettative di copertura e durata, nonché caratteristiche e complessità del prodotto.
Cosa cambia in concreto per il consumatore: esempio reale
Le regole sulla trasparenza della distribuzione (Regolamento IVASS 40/2018), unite ai principi generali del Codice Civile (art. 1896 sulla cessazione del rischio) e alle disposizioni sulla trasparenza dei prodotti finanziari-assicurativi, tutelano fortemente i consumatori, specialmente in caso di finanziamenti collegati a polizze (es. polizze PPI o CQS).
Immaginiamo che il consumatore Andrea abbia stipulato un finanziamento decennale (120 mesi) corredato da una polizza assicurativa vita/impiego, pagando un premio unico anticipato di 3.000 €. Se estingue il debito dopo 5 anni (60 mesi, ovvero al 50% della durata), Andrea interrompe anche il rischio assicurativo legato a quel debito.
In virtù dei principi di proporzionalità e cessazione del rischio, Andrea ha pieno diritto alla restituzione della quota di premio relativa ai 5 anni successivi non più goduti.
- Rimborso totale spettante ad Andrea: 3.000 € × 50% = 1.500 €, che l’assicurazione o la banca sono tenute a restituirgli.
Basta questo per tutelare il consumatore?
In base a quanto ci raccontano centinaia di clienti ai nostri sportelli, non è proprio così. Il Regolamento IVASS 40/2018 rischia di tradurre la tutela del consumatore in un eccesso di adempimenti informativi.
Se hai sottoscritto una polizza e temi che sia inutile o eccessivamente costosa, hai due opzioni: rinunciare ad approfondire eventuali irregolarità o affidarti ad Unione dei Consumatori, che farà per te le verifiche del caso.
Come valutiamo irregolarità nella tua polizza
- Analisi del test di adeguatezza: verifichiamo il questionario sulle tue esigenze per smascherare eventuali compilazioni forzate e incoerenti con il tuo vero profilo.
- Controllo dei costi occulti: analizziamo la polizza per individuare commissioni sproporzionate, oneri di distribuzione e clausole penalizzanti.
- Contestazione e rimborso: in caso di violazioni normative, gestiamo il reclamo e ti assistiamo nel ricorso agli organi competenti per farti ottenere il rimborso.
Se ti rivedi nella situazione descritta, inviaci la tua segnalazione
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