Ricorso retribuzione supplenze brevi dei docenti
Come fare
Vuoi avviare un ricorso retribuzione supplenze brevi svolte perché non l’hai ricevuta nella tua busta paga?
Noi sappiamo come farti ottenere gratuitamente il recupero delle somme accessorie che ti spettano di diritto.
Recupera la tua retribuzione professionale per le supplenze brevi
L’articolo 7 del CCNL Scuola garantisce la Retribuzione Professionale Docenti a tutti gli insegnanti, senza distinzione tra contratti a tempo determinato o indeterminato.
Nonostante ciò, il compenso è stato spesso negato ai docenti con supplenze brevi.
Con il nostro supporto legale, potrai:
- Recuperare fino a €164 lordi al mese per le supplenze fino al 28 febbraio 2018
- Richiedere €174,50 lordi al mese per i periodi dal 1° marzo 2018
- Far valere il tuo diritto davanti al Giudice del Lavoro, come già riconosciuto da sentenze favorevoli.
Chi può aderire al ricordo retribuzione supplenze brevi
Il ricorso è rivolto a:
- Docenti precari con contratti brevi e saltuari.
- Docenti di ruolo che hanno svolto supplenze brevi.
Non aspettare! Contattaci ora e presentiamo insieme il tuo ricorso. Difendi i tuoi diritti e ottieni con noi il riconoscimento economico che meriti!
Documenti per presentare ricorso
- Copia di tutti i contratti o certificati di servizio relativi a supplenze brevi e saltuarie (escludendo i contratti fino al 30 giugno o 31 agosto), stipulati presso scuole statali
- Copia di tutti i cedolini paga che si riferiscono esclusivamente a supplenze brevi e saltuarie
- Copia del Decreto di Ricostruzione della Carriera (solo per i docenti di ruolo)
- Copia dell’ultimo contratto firmato (sia breve, annuale o a tempo indeterminato), indispensabile per determinare il Giudice territorialmente competente
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale.
Assicurati di avere tutta la documentazione pronta per avviare il tuo ricorso!
Come ti aiutiamo
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia pronti a difenderti.
Inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma da un dominio @unionedeiconsumatori.it(controlla la cartella spam o promozioni su gmail!)
- sarai richiamato da un nostro consulente che ti illustrerà tutti i passaggi della nostra assistenza legale senza nessun compenso (perché le spese le pagherà il Ministero)
- presenteremo il ricorso, garantendo che ogni dettaglio sia curato con precisione, facendoti ottenere il rimborso spettante.
Ti offriamo assistenza professionale e personalizzata per la tutela dei tuoi diritti.
Tutto ciò online e sgravandoti da ogni pensiero!
AFFIDATI A NOI
Di noi ti puoi fidare, perché possiamo provare ciò che promettiamo!
Fondamento del ricorso retribuzione supplenze brevi
Il ricorso relativo alla retribuzione per le supplenze brevi trova il suo fondamento nell’articolo 7 del CCNL 153/2001, che si applica al personale docente ed educativo delle scuole.
Tale articolo stabilisce il diritto alla retribuzione professionale per tutti i lavoratori del settore, senza fare alcuna distinzione tra contratti a tempo indeterminato o determinato, né tra le varie tipologie di supplenze.
In merito a questa norma, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20015/2018, ha chiarito che l’art. 7 del CCNL 153/2001 deve essere interpretato in conformità con il “principio di non discriminazione”, previsto dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Questo principio stabilisce che tutti i docenti e il personale educativo devono ricevere la retribuzione professionale, senza alcuna differenza tra le varie categorie di contratti o supplenze.
Cos’è la RPD
La RPD, ovvero la Retribuzione Professionale Docente, è un compenso aggiuntivo mensile, destinato ai docenti di ruolo e a quelli con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto. Per i precari, l’importo mensile è di € 174,50, esclusa la tredicesima. Tuttavia, questa retribuzione non viene riconosciuta a chi svolge supplenze temporanee, indipendentemente dalla durata della supplenza.
La RPD è stata introdotta dal CCNL 2001, il quale, all’articolo 7, sottolinea l’importanza della valorizzazione professionale del personale docente e educativo, puntando al miglioramento del servizio scolastico attraverso processi innovativi nelle scuole di ogni ordine e grado. L’articolo recita, infatti, che la RPD è destinata a supportare la funzione docente e a riconoscere il ruolo centrale dei docenti nel sistema educativo.
In merito alla questione della mancata attribuzione della RPD ai supplenti, la Corte di Cassazione si è espressa con l’ordinanza n. 20015/2018, stabilendo che l’art. 7 del CCNL 15.3.2001, interpretato in conformità al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, assegna la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente e educativo, senza distinguere tra contratti a tempo indeterminato e determinato, né tra diverse tipologie di supplenze. Questo implica che, anche i docenti assunti per supplenze brevi, quando sono in servizio, sono tenuti agli stessi doveri e responsabilità.
Ad oggi, lo Stato non riconosce il diritto alla RPD per le supplenze brevi, ma è possibile richiederne il recupero tramite un ricorso al Giudice del Lavoro. La giurisprudenza, infatti, segue ormai in modo uniforme l’orientamento favorevole espresso dalla Cassazione in materia.
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