Cambio amministratore condominio
Come ti aiutiamo
La legge ha disposto che il cambio amministratore condominio, inadempiente o incapace, può essere richiesto sia in assemblea che dal singolo condomino.
Noi di Unione dei Consumatori siamo qui per aiutarti.
Quando è possibile il cambio amministratore di condominio
Se si volesse cambiare amministratore o revocare l’incarico prima della conclusione dell’anno, occorrerebbe considerare due opzioni:
- revoca con giusta causa, non si verificherebbero conseguenze e l’iniziativa per sostituire l’amministratore potrebbe essere presa anche da un singolo condomino
- revoca senza giusta causa, dove esiste la possibilità che l’amministratore richieda il compenso precedentemente concordato fino alla fine dell’anno.
Come cambiare amministratore di condominio
La legge stabilisce che possono procedere alla sostituzione dell’amministratore di condominio anche solo 2 condomini che rappresentino almeno un sesto dei millesimi.
Questi dovranno fare richiesta di convocazione dell’assemblea all’amministratore, che avrà 10 giorni per rispondere.
Se non dovesse provvedere, i condomini potranno convocare autonomamente l’assemblea.
In entrambe le convocazioni, dovrà essere specificato il punto relativo alla revoca dell’amministratore e la nomina del nuovo.
Come ti aiutiamo a cambiare amministratore di condominio
Siamo consumatori come te, (ci distinguono solo i ruoli) pertanto comprendiamo perfettamente le tue difficoltà nel far valere i tuoi diritti. Siamo in grado di ascoltarti e di capire a fondo il tuo bisogno di giustizia.
Siamo qui per ascoltarti e sgravarti da ogni preoccupazione, perché con passione e competenza, ci mettiamo la faccia per aiutarti ad ottenere la sostituzione dell’amministratore del tuo condominio che si sia rivelato inadempiente.
Ti offriamo assistenza qualificata, con avvocati specializzati in materia che ti aggiorneranno sull’avanzamento della pratica e che lavoreranno per te.
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Quale maggioranza per cambiare amministratore di condominio?
Per procedere al cambio dell’amministratore condominiale, il quorum costitutivo, ossia quello necessario per considerare validamente istituita l’assemblea, e le maggioranze richieste per deliberare la revoca e la nomina del nuovo amministratore, sono stabilite nell’art. 1136 c.c.
Quest’ultimo stabilisce che sarà sufficiente nominare il nuovo amministratore con la maggioranza dei presenti in assemblea, che rappresentino almeno la metà dei millesimi totali del condominio.
Siamo in un residence sul mare di circa 100 miniappartamenti, pero’ c’è una parte alberghiera che detiene la maggioranza dei millesimi e che in accordo col l’amministratore cercano di far pagare al condominio anche le loro spese.
Per farla breve: ho chiesto all’amministratore gli estratti conto 2023-2024-2025 e non me li ha forniti, alla fine sono dovuto andare all’istituto di credito e con, l’apposita documentazione, me la sono fatti dare, dopo aver aspettato altri due mesi. Controllandoli abbiamo notato che molti bonifici SEPA riportano solo la cifra e il numero di operazione, ma non il beneficiario e la fattura corrispondente. Abbiamo poi appreso, in un documento inviato dallo stesso che due condomini hanno comprato il debito che il condominio aveva nei confronti della cooperativa che si occupa de lavori di pulizia e di manutenzione dell’intero residence. A questo punto crediamo che ci siano le condizioni per chiederne la revoca, ma temiamo la lungaggine della giustizia. Ci servirebbe un intervento immediato, ma come ?