Revoca dell’amministratore di condominio
Come ti aiutiamo
La revoca dell’amministratore di condominio è l’atto che pone fine alla collaborazione tra il condominio e la persona responsabile della gestione amministrativa.
Noi di Unione dei Consumatori siamo qui per aiutarti ad ottenerla.
Revoca amministratore condominio: come presentarla
Frequentemente ci viene posta la domanda “come revocare un amministratore di condominio” e dunque come procedere nelle situazioni di negligenza nel suo ruolo.
Occorre sapere che esistono due diverse modalità al riguardo, e cioè:
- revoca attraverso una delibera assembleare con le stesse maggioranze richieste per la nomina (art. 1136 c.c.)
- revoca giudiziale, avviata tramite apposita procedura.
Quando presentare la revoca dell’amministratore condominiale
La legge individua casi specifici che consentono la revoca del mandato dell’amministratore di condominio e cioè quando:
- non presenta il rendiconto della gestione o incorre in gravi irregolarità
- omette di convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale
- non da esecuzione a provvedimenti giudiziari e amministrativi, deliberazioni dell’assemblea
- non apre o non utilizza un conto intestato al condominio.
Il tuo condominio si ritrova in una situazione simile?
Non preoccuparti, siamo qui per aiutarti a superare queste difficoltà.
Cosa possiamo fare per te
Sei stai riscontrando dei problemi o vuoi avviare un’azione per la revoca del mandato dell’amministratore di condominio , procedi ad associarti –cliccando qui– e valuteremo il tuo caso.
Responsabilità e revoca dell’amministratore di condominio
L’amministratore di condominio inadempiente è soggetto sia a responsabilità civile che a responsabilità penale.
Nella responsabilità civile, l’amministratore risponde per danni derivanti da negligenza, cattivo uso dei poteri assegnati e inadempimento degli obblighi legali e regolamentari, sia nei confronti dei condòmini che nei confronti dei terzi.
Per quanto riguarda la responsabilità penale, l’amministratore è punibile sia per condotte attive, come appropriazione indebita, diffamazione, falsa testimonianza, falso materiale o falso ideologico, sia condotte omissive, come l’omessa esecuzione di lavori in parti pericolanti dell’edificio a rischio di rovina o la presenza di abusi edilizi.
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