Ogni Assemblea esplica le proprie funzioni esclusivamente in relazione al livello territoriale di riferimento. L’Assemblea si instaura all’interno della Sede di riferimento che ne coordina la costituzione, gestione e funzionamento; ove non presente una Sede di riferimento, l’Assemblea viene convocata, alternativamente dal Comitato Centrale o dal Consiglio Direttivo Nazionale, a garanzia delle funzioni ad essa proprie come da presente Regolamento.

Tipologie di Assemblee e prerogative:

  • Assemblea Locale: si sviluppa in seno alla Sede Locale; prevede la partecipazione democratica di tutti i soci d’appartenenza; si riunisce almeno una volta ogni 2 anni, e comunque almeno 18 mesi prima del Congresso Nazionale; conferisce le cariche sociali di Sede Locale; designa a maggioranza semplice e secondo il principio di “un socio – un voto” i “Delegati Locali” all’Assemblea Provinciale/Distrettuale.
  • Assemblea Provinciale/Distrettuale: entro 3 mesi dall’ultima assemblea Locale del territorio di appartenenza si costituisce in seno alla Sede Provinciale/Distrettuale e ove non presente viene convocata, alternativamente dal Comitato Centrale o dal Consiglio Direttivo Nazionale, a garanzia delle funzioni ad essa proprie come da presente Regolamento. Si riunisce almeno una volta ogni 2 anni e comunque almeno 15 mesi prima del Congresso Nazionale; nel caso di costituzione della Sede Provinciale/Distrettuale ne conferisce le cariche sociali; designa, tra i partecipanti (Delegati Locali provenienti dalle assemblee locali), a maggioranza semplice e secondo il principio di “un voto ogni 600 iscritti” i “Delegati Provinciali/Distrettuali” all’Assemblea Regionale.
  • Assemblea Regionale: entro 3 mesi dall’ultima assemblea Provinciale/Distrettuale del territorio di appartenenza si costituisce in seno alla Sede Regionale e ove non presente viene convocata, alternativamente dal Comitato Centrale o dal Consiglio Direttivo Nazionale, a garanzia delle funzioni ad essa proprie come da presente Regolamento; si riunisce almeno una volta ogni 2 anni e comunque almeno un anno prima del Congresso Nazionale; nel caso di costituzione della Sede Regionale ne conferisce le cariche sociali; designa tra i partecipanti (Delegati Provinciali/Distrettuali), a maggioranza semplice e secondo il principio di “un voto ogni 1.500 iscritti”, i “Delegati Regionali” al Congresso Nazionale, previo il raggiungimento del requisito di rappresentatività regionale; il requisito di rappresentatività predetto si ritiene soddisfatto al raggiungimento di un numero di iscritti sul territorio regionale pari ad almeno il 0,2*1.000 degli abitanti della Regione di riferimento.

 

Condividilo su: