Mancata convocazione assemblea condominio
Cosa fare e quando contestare le delibere
La mancata convocazione assemblea condominio determina una serie di conseguenze, tra cui la possibilità di ottenere l’annullamento delle deliberazioni prese in assenza dei condomini.
Nell’articolo ti spieghiamo come agire in caso di omessa convocazione ed entro quando contestare le decisioni adottate.
Cosa fare in caso di mancata convocazione assemblea condominio
L’art.1136 c.c. stabilisce un principio fondamentale per la validità delle assemblee di condominio, secondo il quale non si può adottare delibere valide senza la prova che tutti i soggetti aventi diritto di partecipazione siano stati regolarmente convocati.
Questo implica che, qualora vi sia la mancata convocazione dell’assemblea di condominio, ogni decisione presa può essere considerata annullabile.
Tuttavia, affinché una deliberazione sia effettivamente annullata, è necessario che il condomino leso nel proprio diritto di partecipazione, avvii un’azione legale.
I condomini hanno quindi la possibilità di tutelare i propri diritti attraverso l’impugnazione delle delibere assembleari, e noi possiamo aiutarti in questo iter.
Quando contestare la mancata convocazione assemblea condominiale
Quando ci si trova di fronte a una situazione di omessa convocazione dell’assemblea condominiale, è importante essere consapevoli dei tempi e delle procedure per contestare tale irregolarità.
In genere, il termine per contestare la mancata convocazione è di 30 giorni dalla ricezione del verbale dell’assemblea, che viene trasmesso dall’amministratore ai condomini interessati.
Tuttavia, è essenziale notare che se il condomino non riceve nemmeno il verbale, questo può costituire una ragione sufficiente per intraprendere azioni legali senza dover rispettare scadenze temporali specifiche.
Come ti aiutiamo in caso di omessa convocazione dell’assemblea
Siamo consumatori come te, (ci distinguono solo i ruoli) pertanto comprendiamo perfettamente le tue difficoltà nel far valere i tuoi diritti.
Siamo qui per ascoltarti e sgravarti da ogni preoccupazione, perché con passione e competenza, ci mettiamo la faccia per tutelarti dalle delibere prese senza la tua partecipazione all’assemblea.
Ti offriamo assistenza qualificata, con avvocati specializzati in materia che ti aggiorneranno sull’avanzamento della pratica e che lavoreranno per te.
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Cosa dicono di noi
Chi deve dimostrare l’omessa convocazione assemblea condominio
La Corte di Cassazione ha stabilito che quando un condomino contesta la validità di una deliberazione assembleare a causa di problemi nelle convocazioni, è l’amministratore che deve dimostrare che tutti i condomini sono stati tempestivamente convocati.
Questo perché non è possibile imporre al condomino la prova negativa della mancata convocazione all’assemblea condominiale.
Cosa succede se l’amministratore convoca un’altra assemblea
Nel caso in cui uno o più condomini non ricevano l’invito per partecipare all’assemblea condominiale, qualsiasi decisione presa è considerata non valida e annullabile.
Se, però, nel frattempo si è tenuta un’altra assemblea per correggere l’errore precedente, le circostanze cambiano.
In questa seconda assemblea, l’avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti i condomini e l’ordine del giorno sarà identico a quello della riunione precedente.
Registro anagrafe condominiale e omessa convocazione
Con l’istituzione del registro anagrafico dei condomini, è stata attribuita all’amministratore di condominio la responsabilità di registrare e aggiornare le informazioni relative ai proprietari e ai detentori di diritti reali e personali sugli immobili, inclusi i cambiamenti che possono verificarsi.
Di conseguenza, spetta all’amministratore assicurare l’accuratezza di queste informazioni, intervenendo direttamente o, in caso di omissione da parte del condomino di fornire spontaneamente i dati necessari, procedendo a sue spese.
Si deve tenere presente che se l’amministratore è inadempiente è possibile agire nei confronti, per non aver svolto il ruolo che gli è stato attribuito.
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