Art. 5: Viaggi
0
18 Ottobre 2019
Vengono rimborsati, su presentazione in originale della documentazione di spesa, i costi di spostamento per recarsi dalla città di residenza abituale o della sede dell’Associazione a quella di svolgimento dell’attività:
- per tratte superiori alle 5 ore di percorrenza con mezzi di superficie, il biglietto aereo in classe turistica ovvero il biglietto di treno con vagone letto in classe turistica (T2/T3)
- per tratte superiori a 90 minuti di percorrenza con mezzi di superficie, il biglietto ferroviario di 2^ classe ed eventuali supplementi (eurostar)
- negli altri casi il biglietto ferroviario di 2^ classe ed eventuali supplementi (eurostar)
Sono inoltre rimborsati i biglietti di trasporto pubblico per gli spostamenti urbani e/o extraurbani.
Commenti