Quali sono gli estremi per chiedere un risarcimento a causa di vacanza rovinata ed entro quanto tempo lo devo fare?

Unione dei consumatori
20 Agosto 2016

Domanda:

Buonasera,

Purtroppo, insieme a mia moglie siamo stati vittima di un tour operator che non rispettando il contratto, ci ha rovinato la vacanza.

Tramite l’agenzia – tour operator “xxxxxx xx xxxxxxx” abbiamo prenotato la nostra vacanza in data 2 aprile u.s., un soggiorno, contenuto in un pacchetto turistico, per il periodo dal 7 agosto al 17 agosto in località Sorrento presso il villaggio turistico “xxxxxxxxxx”.
Ciò che abbiamo evidenziato è che il mare era ben differente da come appariva nel catalogo, e si presentava in realtà sporco impedendoci di godere i bagni tanto attesi. Inoltre, per mancanza di lettini e ombrelloni, eravamo costretti ad aspettare sulla battigia ore intere prima che si liberasse qualche posto.
Per quanto riguarda la cucina, sulla base di quello che c’è scritto sul catalogo, dovevamo essere serviti e riveriti al tavolo con “menu à la carte”, invece siamo stati costretti a servirci tramite buffet tra la calca della gente.
Abbiamo più volte lamentato alla reception i problemi insorti, ma hanno comunicato in tono poco gentile che non si poteva fare niente per risolvere i problemi.
Vorrei sapere se questi parametri rientrano tra i danni da vacanza rovinata e se, nel caso in cui lo fossero, entro quanto tempo dobbiamo presentare una richiesta di risarcimento una per vacanza rovinata.
Grazie Anticipatamente

Mario & Antonella

Risposta:

Il consumatore che subisce un danno da vacanza rovinata viene tutelato, oltre che dal Codice del Consumo, anche da un testo specifico come il Codice del Turismo (D. Lgs. 79/2011), che all’art. 47 prevede: “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

Per richiedere il risarcimento per danno da vacanza rovinata, l’ordinamento fa onere al consumatore di informare tempestivamente, o almeno entro 10 giorni, presentando un reclamo all’agenzia viaggi, al tour operator, alla compagnia aerea o navale sui disagi riscontrati, in modo che questi ultimi possano porvi rimedio.

L’omessa presentazione del reclamo non pregiudica però la possibilità di intraprendere l’azione di risarcimento, che ricordiamo può essere avviata a un mero costo simbolico tramite la nostra associazione, ma potrà essere posta a fondamento di un presunto concorso di colpa da parte del turista danneggiato (art. 1227 del Codice Civile).

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata è di tre anni a decorrere dalla data di rientro del turista nel luogo di partenza. Fa eccezione il caso in cui il danno sia derivato da un inadempimento relativo alla prestazione di trasporto, in relazione al quale resterà da applicarsi il diverso termine di prescrizione previsto dall’art. 2951 del Codice Civile, ovvero dodici mesi o diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa.

Potete trovare altre informazioni utili qui.

Spero di esservi stato utile.

Avv. Manlio Arnone – Unione dei Consumatori

Risolvi il tuo problema

Scegli  e  clicca


Invia messaggio