Equo indennizzo per causa di servizio
Cos’è e come ottenerlo
Se hai subito un’invalidità legata al lavoro, l’equo indennizzo per causa di servizio può rappresentare un importante supporto economico.
Spesso però il riconoscimento di questo diritto può incontrare ostacoli o rifiuti ingiustificati.
Ma con la nostra assistenza ottieni la valutazione gratuita e la difesa dei tuoi diritti con competenza e professionalità.
Cos’è l’equo indennizzo per causa di servizio
L’equo indennizzo causa di servizio è un contributo economico che viene corrisposto in un’unica soluzione al lavoratore pubblico che ha subito un’invalidità permanente legata al lavoro.
Questo indennizzo è a carico dell’Amministrazione e viene riconosciuto quando l’invalidità rientra in una delle categorie della tabella per causa di servizio.
È sufficiente dimostrare un nesso concausale, cioè che l’attività lavorativa ha almeno in parte contribuito alla comparsa della malattia.
Come richiederlo
La domanda per ottenere l’equo indennizzo deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di riconoscimento della causa di servizio o dalla prima comparsa della patologia, e può essere inviata insieme alla richiesta per la causa di servizio stessa.
Se la domanda viene accolta e si è già beneficiari di una pensione di invalidità, l’indennizzo verrà erogato in forma ridotta.
In caso di peggioramento della malattia, è possibile chiedere una revisione dell’importo attraverso una domanda di aggravamento, da presentare entro 5 anni dalla comunicazione del provvedimento iniziale.
Se invece la tua richiesta viene respinta o ritardata, siamo qui per aiutarti: la nostra assistenza legale ti supporterà nel presentare ricorsi e garantire il rispetto dei tuoi diritti, per ottenere finalmente il giusto riconoscimento e i benefici a cui hai diritto.
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Come si calcola l’equo indennizzo
La modifica introdotta dall’articolo 1, comma 210, della legge 266/2005 stabilisce che, nei casi di lesioni particolarmente gravi (classificate nella prima categoria) o in caso di decesso del lavoratore, l’equo indennizzo deve essere pari al doppio dello stipendio tabellare percepito alla data di presentazione della domanda.
Per lesioni di entità inferiore, invece, l’indennizzo viene calcolato applicando una percentuale che varia tra il 3% e il 92% dell’importo previsto per la prima categoria.
Se la domanda di riconoscimento della causa di servizio viene fatta dopo il pensionamento, il calcolo dell’equo indennizzo si basa sullo stipendio che il lavoratore riceveva al momento del congedo dal servizio.
Deposito della domanda di equo indennizzo
La richiesta di equo indennizzo può essere inoltrata durante il processo di accertamento della causa di servizio, rispettando queste scadenze:
- entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione che informa dell’invio della pratica al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, per ottenere un parere sulla dipendenza;
- oppure entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento che riconosce ufficialmente la causa di servizio.
I termini di deposito della domanda nello specifico
Se la domanda di equo indennizzo viene presentata insieme a quella per il riconoscimento della causa di servizio, deve essere depositata presso l’Amministrazione dove il dipendente ha prestato servizio, entro sei mesi da uno di questi eventi:
- la data del decesso
- la data dell’infortunio
- il momento in cui si è scoperta la malattia.
Trascorso questo termine, il diritto decade, ma in alcuni casi è possibile comunque agire entro cinque anni dalla data del pensionamento. Questo limite può salire a dieci anni nei casi di morbo di Parkinson o di patologie con origine sconosciuta o idiopatica.
Anche i familiari superstiti possono presentare la domanda di equo indennizzo, sempre entro sei mesi dalla morte del lavoratore.
Dopo la concessione dell’indennizzo, è possibile presentare una domanda di aggravamento, ma solo una volta, entro cinque anni dalla comunicazione del decreto che ne ha riconosciuto l’erogazione. Se, in seguito, viene liquidato un nuovo indennizzo per la stessa infermità, dall’importo dovuto verrà sottratta la somma già ricevuta, come previsto dall’articolo 57 del DPR 686/1957.
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