Se hai ricevuto una notifica cartella esattoriale a mezzo Pec, ma l’indirizzo non rispetta i criteri di validità previsti dal Ministero, o se vuoi capire se è possibile richiedere l’annullamento di una cartella esattoriale, leggi il nostro articolo!

Ti spieghiamo come si può agire, mostrandoti i vari orientamenti contrastanti dei giudici sulla validità della notifica a mezzo pec non registrata.

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INDICE

Notifica cartella esattoriale a mezzo Pec

La Corte di Cassazione, tramite l’ordinanza n. 12016 del 13 aprile 2022, ha ammesso la possibilità di trasmettere con notifica tramite Pec cartella di pagamento allegando un duplicato digitale dell’atto originale (atto nativo digitale) o attraverso la copia per immagini del documento originale cartaceo su supporto informatico (copia informatica), anche senza la sottoscrizione con firma digitale.

 

Ricorda

La Corte di Cassazione con recente ordinanza 801, pubblicata il 12 gennaio 2023 ha riconfermato la validità della cartella di pagamento notificata via Pec (posta elettronica certificata) con allegato il documento in formato pdf anziché in formato p7m.

 

Cosa succede se l’indirizzo Pec non è ufficiale

Secondo un precedente orientamento dei giudici, se l’indirizzo PEC al quale veniva inviata la notifica della cartella esattoriale non era presente nei registri ufficiali (IPA, REGINDE e INIPEC), la notifica era considerata nulla e non valida per le norme europee.

Questa regola si applicava sia alle cartelle di pagamento che a quelle accertative.

Il decreto legislativo n.82 del 2005 stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a utilizzare un indirizzo di posta elettronica inserito nei registri del Ministero della giustizia.

 

Lo sapevi che…

Per trovare le Poste Elettroniche Certificate (PEC) utilizzate come nuovi domicili digitali, si deve accedere al registro pubblico gestito dal Ministero, chiamato Registro IPA.

Una volta all’interno occorre selezionare l’opzione “CONSULTAZIONE” e poi scegliere “RICERCA PER PEC”.

Inserendo l’indirizzo PEC del riscossore, sarà possibile individuare il nuovo domicilio digitale utilizzato per le notifiche di pagamento.

 

Annullamento della cartella notificata via PEC

Quando un cittadino riceveva una notifica cartella di pagamento tramite PEC in modo illegittimo, poteva fare richiesta annullamento cartella esattoriale, totale o parziale, o di riesame all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che aveva emesso la cartella di pagamento.  Questa tutela adesso non è certo che sia ammessa, perché i giudici non seguono un unico orientamento.

La richiesta di annullamento potrebbe essere presentata in autotutela.

Se il contribuente riceve una notifica della cartella esattoriale mezzo PEC riguardante somme relative a controlli automatizzati, potrebbe presentare una richiesta di riesame o chiedere informazioni presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o al numero verde del call center. Se l’Agenzia decidesse di annullare l’atto, il debito verrebbe cancellato e l’Agente di riscossione interromperebbe il recupero del credito.

In caso di addebito ingiusto, il contribuente potrebbe presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Ciò valeva anche per chi aveva pagato la somma richiesta dall’Agenzia dopo aver ricevuto una notifica di cartella esattoriale tramite PEC da un indirizzo non certificato o non ufficiale e non sapeva che tale modalità fosse illegittima.

 

Attenzione

La Cassazione con sentenza n.982/2023 ha mutato orientamento, affermando la piena validità della notifica cartella di pagamento tramite PEC.

Di seguito ti spieghiamo le novità.

 

– Il nuovo orientamento giurisprudenziale

La recente Cassazione ha affermato un nuovo orientamento secondo il quale la notifica pec non registrata non costituisce presupposto per ottenere l’annullamento della cartella.

Con ordinanza del 16 gennaio 2023, relativa ad un caso in cui una persona contestava di aver ricevuto una richiesta di pagamento da parte del fisco senza aver ricevuto notifica ufficiale, la Cassazione si è pronunciata in modo difforme rispetto al precedente orientamento.

Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione all’ufficio delle tasse.

La sentenza afferma che anche se la notifica è stata inviata tramite PEC non registrata, tale circostanza non determina l’invalidità della notifica comunque inviata dal soggetto mittente.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso della persona coinvolta nel caso fosse infondato.

 

Sospensione della riscossione

Se il contribuente presenta ricorso contro una cartella di pagamento, può richiedere la sospensione del pagamento alla Commissione tributaria o all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la sospensione viene concessa e il ricorso viene poi respinto, il contribuente dovrà pagare anche gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

Questa situazione non si verifica, invece, quando la cartella di pagamento viene notificata tramite Pec con un indirizzo non censito. In questo caso, dopo la sospensione, la sentenza del giudice dovrebbe prevedere l’annullamento cartella esattoriale.

Ricorda che non è detto che la richiesta di annullamento abbia esito positivo, poiché la Cassazione 2023 ha cambiato orientamento!

Richiedi una consulenza per sapere se puoi ottenere l’annullamento.

 

– Sospensione legale prima della riforma

Quando un cittadino riceve una cartella di pagamento notificata via pec che ritiene ingiusta, ha la possibilità di presentare all’Agenzia di Riscossione una dichiarazione entro 60 giorni dalla notifica, spiegando i motivi della sua contestazione.

L’Agenzia è obbligata a sospendere tutte le procedure di recupero per permettere una valutazione accurata della situazione.

La dichiarazione deve essere supportata da diverse ragioni, come ad esempio la prescrizione o la decadenza del credito, l’emissione di un provvedimento di sgravio, la sospensione amministrativa o giudiziale, una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, o il pagamento effettuato prima della formazione del ruolo.

Se il creditore non comunica all’interessato l’esito della dichiarazione entro 220 giorni dalla sua presentazione, tutte le somme richieste sono annullate.

Questo vale nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Ricorda che anche in questo caso l’esito del ricorso potrebbe non essere positivo a seguito della nuova pronuncia della Cassazione

del 16 gennaio 2023.