Richiesta rimborso buoni postali prescritti
Come fare
Se stai cercando assistenza per inviare una richiesta rimborso buoni fruttiferi postali prescritti, sei nel posto giusto.
Con il nostro aiuto, potrai ottenere il supporto necessario per affrontare la procedura, incluse le fasi di reclamo e di ricorso, se necessario.
Spetta il rimborso buoni fruttiferi postali prescritti
Hai appena scoperto che i tuoi buoni fruttiferi postali sono scaduti? Non preoccuparti, perché potresti avere diritto al rimborso.
Se Poste non riesce a dimostrare di averti consegnato il Foglio Informativo Analitico (FIA), che è obbligatorio dal Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000, puoi chiedere il rimborso.
Il FIA deve essere fornito insieme ai buoni per informarti sulle caratteristiche e sulla scadenza del titolo.
La richiesta di rimborso buoni fruttiferi postali prescritti
Se hai un buono fruttifero postale scaduto occorre chiarire che non c’è un modulo di richiesta rimborso buoni postali prescritti.
Per procedere, infatti, serve inviare un apposito reclamo alle Poste, che dovrà fornire una risposta entro 60 giorni.
Se non si dovesse ottenere l’esito sperato, possiamo sempre rivolgerci all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) per risolvere la questione in modo rapido ed efficiente.
Come ti aiutiamo
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia pronti a difenderti.
Inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma da un dominio @unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!)
- sarai richiamato da un nostro consulente che ti illustrerà tutti i passaggi della nostra assistenza
- presenteremo richiesta per farti ottenere il rimborso dei buoni prescritti.
Tutto ciò online e sgravandoti da ogni pensiero!
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Che cos’è la prescrizione dei buoni fruttiferi postali
La prescrizione dei buoni fruttiferi postali riguarda il termine entro cui puoi richiedere il rimborso di un buono. I buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari, simili a obbligazioni a tasso fisso, garantiti dallo Stato Italiano.
Come qualsiasi altro diritto di credito, il diritto di riscuotere il capitale e gli interessi dei buoni fruttiferi si prescrive dopo 10 anni.
Ciò significa che, trascorsi 10 anni dalla scadenza del buono, Poste non è più obbligata a pagarti né il capitale né gli interessi, se aveva adempiuto ai suoi obblighi informativi.
Buoni fruttiferi postali prescritti rimborso: la legge
In base a quanto stabilito dalla legge, il 9 aprile 2024 il Giudice di Pace ha ordinato alle Poste di restituire a un cliente l’importo del capitale investito, comprensivo degli interessi legali accumulati e delle spese sostenute (inclusi i costi legali), come risarcimento per il danno subito.
Questo risarcimento è stato disposto perché le Poste non avevano fornito al cliente le informazioni corrette riguardo alla durata e alla scadenza dei suoi buoni fruttiferi a termine.
Buoni fruttiferi postali prescritti rimborso: il caso
Nel corso del processo, le Poste hanno sostenuto che il cliente avrebbe dovuto informarsi autonomamente, poiché i fogli informativi erano visibili nella filiale al momento della sottoscrizione del buono e erano anche pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Tuttavia, il giudice ha osservato che:
- L’articolo 3 del decreto ministeriale stabilisce che, per l’emissione dei buoni fruttiferi postali cartacei, il sottoscrittore deve ricevere sia il titolo che il foglio informativo che descrive le caratteristiche dell’investimento
- L’articolo 6 del decreto ministeriale prevede che, durante la vendita di buoni fruttiferi postali, Poste Italiane deve rendere disponibili ai clienti dei fogli informativi che contengano dettagli sull’emittente, i rischi dell’operazione, le caratteristiche economiche dell’investimento e le principali clausole contrattuali. Inoltre, deve essere consegnato il foglio informativo insieme al regolamento del prestito
- Il foglio informativo è essenziale per informare il cliente sulla data di prescrizione del buono, poiché il buono stesso non indica né la data di scadenza né quella di prescrizione.
- L’omissione di questa informazione viola non solo il decreto ministeriale, ma anche gli articoli 1175 e 1176 del codice civile, che impongono doveri di buona fede e diligenza.
Il giudice ha precisato che spetta a Poste Italiane dimostrare di aver adempiuto ai suoi obblighi, compreso quello informativo. In questo caso, le Poste non hanno fornito prova di aver rispettato tali obblighi, e le modalità alternative di informazione, come la pubblicità nelle filiali o in Gazzetta Ufficiale, non possono sostituire il dovere di consegnare direttamente il foglio informativo al cliente.
La difesa delle Poste, secondo cui il cliente avrebbe dovuto cercare autonomamente le informazioni, è stata respinta dal giudice.
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