Come presentare ricorso per nomina di amministratore di sostegno
Ti aiutiamo noi
Vuoi presentare un ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno per un tuo parente o genitore anziano?
Noi abbiamo le competenze e gli strumenti necessari per fornirti assistenza nella presentazione della richiesta.
Come funziona il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno
Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno è un atto formale che deve essere presentato al giudice tutelare territorialmente competente.
Deve contenere:
- generalità dell’assistito
- motivazioni della richiesta
- documentazione medica attestante lo stato di incapacità
- l’indicazione della persona proposta per il ruolo.
Dopo la presentazione, il giudice fissa un’udienza per ascoltare le parti coinvolte e verificare l’effettiva necessità della misura, dopodiché emette il decreto di nomina.
Dunque, se hai bisogno di nominare un amministratore di sostegno per un familiare anziano, possiamo assisterti in ogni fase del procedimento.
Come ti aiutiamo
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia pronti a difenderti.
Per avviare la procedura, puoi già cominciare a preparare alcuni documenti che ci saranno utili (carichi pendenti del ricorrente, certificati storici, dichiarazione dei redditi della persona da sottoporre all’amministrazione di sostegno, certificazione medica).
Inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma dal dominio @unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!)
- sarai richiamato da un nostro consulente dedicato, per chiarire eventuali tuoi dubbi e prendere in carico il tuo caso
- presenteremo ricorso per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno.
Ti offriamo assistenza professionale e personalizzata per la tutela dei tuoi diritti.
Tutto ciò online e sgravandoti da ogni pensiero!
AFFIDATI A NOI
Di noi ti puoi fidare, perché possiamo provare ciò che promettiamo!
Ricorso per nomina di amministratore di sostegno: chi può avviare la procedura
Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere avviato dai seguenti soggetti:
- Pubblico Ministero
- Beneficiario della misura (anche se minorenne, interdetto o inabilitato)
- Coniuge, persona convivente stabilmente, unito civilmente in favore del compagno
- Parenti fino al quarto grado e affini fino al secondo grado
- Tutore dell’interdetto o curatore dell’inabilitato
Inoltre, i responsabili dei servizi sanitari e sociali che assistono la persona hanno l’obbligo di proporre il ricorso al Giudice Tutelare, se a conoscenza di circostanze che giustifichino la procedura.
Ricorso per nomina amministratore di sostegno: la legge
L’amministrazione di sostegno è stata introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, con l’obiettivo di tutelare le persone fragili in modo più flessibile rispetto agli istituti tradizionali come l’interdizione e l’inabilitazione.
L’art. 1 della legge stabilisce che la misura deve proteggere le persone prive di autonomia, limitando al minimo la loro capacità di agire, offrendo sostegno temporaneo o permanente.
Questo strumento, modulabile in base alle esigenze del singolo, fornisce assistenza senza compromettere l’autodeterminazione dell’individuo. La normativa è regolata dagli articoli 404 e seguenti del codice civile.
Chi può beneficiare dell’amministrazione di sostegno
Secondo l’art. 404 c.c., l’amministrazione di sostegno può essere disposta per le persone che, a causa di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, non sono in grado, anche parzialmente o temporaneamente, di gestire i propri interessi.
La norma richiede due requisiti: una menomazione fisica o psichica e l’incapacità di provvedere autonomamente ai propri affari, che devono essere strettamente correlati.
Alcuni sostengono che la misura debba essere applicata anche nei casi in cui non ci sia una patologia specifica, ma la persona sia comunque priva di autonomia nelle funzioni quotidiane, come stabilito nell’art. 1 della legge n. 6/2004.
L’amministrazione di sostegno è stata estesa a una vasta gamma di soggetti, tra cui:
Persone con infermità mentali o psichiche, come malattie psichiatriche, demenze, autismo, Alzheimer, dipendenze da sostanze, ludopatia e prodigalità, anche senza una diagnosi specifica.
Persone con infermità fisiche, come ictus, malattie degenerative, handicap motori, stati vegetativi e patologie terminali.
Il confine tra amministrazione di sostegno e interdizione resta complesso, ma in generale l’amministrazione di sostegno sta sostituendo l’interdizione in molti casi.
L’amministratore di sostegno: compiti e poteri
L’art. 405, comma 5°, c.c. stabilisce che il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno debba specificare:
- Le generalità della persona assistita e dell’amministratore
- La durata dell’incarico, che può essere a tempo indeterminato
- Gli atti che l’amministratore può compiere per conto del beneficiario
- Gli atti che il beneficiario può svolgere solo con l’assistenza dell’amministratore
- I limiti di spesa che l’amministratore può sostenere
- La frequenza con cui l’amministratore deve riferire al giudice.
I compiti dell’amministratore, definiti nel decreto di nomina, possono riguardare:
- La cura della persona, che include la gestione della salute (decisioni sanitarie, rapporti con i medici, ecc.) e degli aspetti sociali (scelta del luogo di vita, supporto psicologico o nella ricerca di lavoro)
- La cura del patrimonio, che riguarda la gestione economica e patrimoniale, come stipendi, pensioni, e beni immobili, per soddisfare le necessità quotidiane del beneficiario
L’amministratore può avere due tipi di ruolo, in base alla gravità delle condizioni del beneficiario:
- Rappresentanza esclusiva, in cui sostituisce completamente la persona assistita
- Assistenza, dove affianca il beneficiario nel prendere decisioni.
Commenti