Rimborso assicurazione vita e per perdita del lavoro
Cosa fare per ottenerlo
Introduzione
Il rimborso assicurazione vita è quanto tema interessante, più che mai attuale.
Capita spesso, però di dover battagliare con l’assicurazione perchè non vuole concedere quanto dovuto.
In questi casi, Unione dei Consumatori può aiutarti, fornendoti la propria assistenza!
Rimborso assicurazione vita: di cosa parliamo
Oggigiorno, molti individui e molte famiglie – ricorrendo a prestiti, mutui e finanziamenti, per poter realizzare i loro progetti – stipulano una polizza assicurativa con l’Istituto finanziatore.
Sempre più spesso, in presenza di un mutuo, la polizza che assicura l’immobile contro rischi e danni viene presentata come obbligatoria.
In realtà, la polizza vita – che tutela le somme oggetto del finanziamento, in caso di decesso o perdita di lavoro – è assolutamente facoltativa.
Poichè, come già anticipato sopra – nella prassi corrente – questa polizza viene sempre richiesta dall’Istituto come se fosse obbligatoria, il consumatore può averne diritto come rimborso assicurazione vita.
Vediamo quando e perché.
Attenzione alle clausole
Vediamo anzitutto perché viene prevista un’assicurazione vita all’interno di un finanziamento, di un prestito o di un mutuo e quali casi può riguardare:
– Rimborso assicurazione vita in caso di decesso
Nel caso di decesso del titolare del prestito, la polizza assicurativa – adempiendo al pagamento delle restanti rate – fa sì che la famiglia venga tutelata. In buona sostanza, i familiari potranno beneficiare della somma ricevuta dall’assicurazione per estinguere le rimanenti rate del mutuo.
Ovviamente bisogna prestare molta attenzione alle clausole inserite nelle polizze, soprattutto nel momento in cui si sottoscrive il contratto; quindi attenzione alle stesse.
Difatti, tali eventuali clausole prevedono eccezioni alla copertura assicurativa, se la morte avviene:
- per suicidio
- in uno Stato estero
- per una particolare condizione di salute
Per quanto riguarda – in particolare – l’ultimo punto, bisogna considerare che questa tipologia di polizze prevedono che il contraente del prestito sia, al momento della sottoscrizione, in buono stato di salute.
Accadrà quindi che, in caso di decesso, l’assicurazione richiederà ed accerterà:
- causa che ha generato il decesso
- data di prima diagnosi dell’eventuale malattia
- cartella clinica
– Rimborso assicurazione vita in caso di malattia
Nel caso di malattia, l’assicurazione farà di tutto per non pagare in quanto la polizza sottoscritta prevedeva un buono stato di salute.
Quindi, l’unIca possibilità per far sì che – in questo caso – i familiari dell’assicurato possano essere aiutati a far valere i loro diritti ed ottenere il rimborso assicurazione vita sarà provare che l’Istituto era già informato delle condizioni di salute.
In questo caso, quest’ultimo – già al tempo della stipula – non avrebbe potuto pretendere la sottoscrizione di una polizza, contenendo questa una clausola sul buono stato di salute.
Il cliente/consumatore che si dovesse trovare in questa situazione, potrà tentare di dimostrare la propria posizione e poter ottenere, appunto, il rimborso assicurazione vita.
Rimborso assicurazione vita per perdita del lavoro
Un’altra polizza che i consumatori si trovano a dover stipulare, in presenza di erogazione di un finanziamento o prestito, è quella contro il rischio della perdita di impiego.
In questa circostanza, nel momento del rimborso assicurazione, ci si potrebbe imbattere in brutte sorprese.
Difatti, si potrebbe venire a scoprire di non aver diritto alla copertura assicurativa, in quanto dipendenti a tempo non indeterminato.
Anche in questo caso, se si riuscirà a provare che l’Istituto che ha chiesto la sottoscrizione della polizza, era a suo tempo al corrente che il cliente era un lavoratore a tempo determinato o un lavoratore autonomo, il consumatore avrà diritto al rimborso di quanto pagato per la polizza.
Cosa possiamo fare per te
In situazioni del genere, per quanto sopra esplicitato, appare fin troppo chiaro che non è semplice districarsi tra le varie clausole.
Pertanto, la strada per ottenere il rimborso può essere molto impervia.
Unione dei Consumatori, però, può aiutarti!
Trattando frequentemente queste casistiche, valuteremo il tuo caso per verificareche ci siano le condizione per ottenere il rimborso senza problemi.
Se assitibile, ti supporteremo nell’intero procedimento, fino ad ottenere giustizia!
Buon pomeriggio
volevo sapere se c’erano i presupposti per una polizza a copertura di un finanziamento in cui si è verificata l’eventualità della perdita del lavoro. In pratica il lavoratore ha sottoscritto il finanziamento nell’Aprile 2014 essendo in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nel maggio 2015 veniva licenzito da suddetto contratto e assunto con contratto a tempo determinato dal quale è poi stato licenziato alla scadenza, ovvero Giugno 2017. In questo periodo lui ha sempre pagato le rate del finanziamento, e anche dopo il giugno 2017 fino a Luglio 2018, potendo usufruire dell’assegno di disoccupazione. Ora non è più in grado di far fronte ed abbiamo avviato la pratica per la copertura assicurativa la quale ci ha risposto, dopo aver inviato lettera di licenziamento del 2017 che la copertura non è prevista per i contratti a tempo determinato e successivamente dopo aver inviato lettera di licenziamento del 2015 che essendo trascorsi più di 2 anni non era più ammissibile. Volevo sapere se ci sono i presupposti per un ricorso. Grazie
Gentile Giovanni,
Per valutazione del suo caso, la invitiamo a inviarci una mail su info@unionedeiconsumatori.it e quanto prima un nostro consulente valuterà il suo caso.
Cordialità