Lavori edili eseguiti senza contratto
Come contestarli
In caso di lavori edili eseguiti senza contratto se sono sorti problemi ad esempio sul prezzo è possibile contestarli.
Noi, in quanto Associazione di consumatori esperta nel settore possiamo fornirti l’assistenza necessaria per ricevere giustizia.
Lavori edili eseguiti senza contratto di appalto e contestazioni sul prezzo
Se sorgono contestazioni riguardo al prezzo concordato per i lavori edili eseguiti senza contratto di appalto, le fatture emesse dalla ditta non costituiscono una prova sufficiente dell’esistenza del credito.
E anche se la ditta potrebbe chiedere un decreto ingiuntivo, ci sono 40 giorni di tempo per opporci.
In questo modo, spetterà alla ditta dimostrare di aver svolto i lavori in modo corretto e secondo il prezzo concordato. Se dovessero sorgere altri dubbi, possiamo agire legalmente in modo che sia un giudice a determinare la soluzione più adeguata al caso.
E se cerchi assistenza per tutelarti e contestare i lavori fatti male o il prezzo richiesto dalla ditta, ti aiutiamo noi.
Come ti aiutiamo
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia che sono pronti a difenderti. Per velocizzare il processo di tutela ti invitiamo a preparare alcuni documenti che saranno utili, quali copia delle fatture pagate, foto dei lavori che intendi contestare.
Inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma dal dominio @unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!) in cui ti illustreremo i vari passaggi della nostra assistenza
- sarai richiamato da un nostro consulente dedicato, per chiarire eventuali tuoi dubbi e prendere in carico il tuo caso
- risolveremo la questione, offrendoti il miglior supporto possibile.
Ti offriamo assistenza professionale e personalizzata per la tutela dei tuoi diritti.
Tutto ciò online e senza pensieri!
Di noi ti puoi fidare, perché possiamo provare ciò che promettiamo!
AFFIDATI A NOI
Lavori edili eseguiti senza contratto: le regole
Durante i lavori edili eseguiti senza contratto di appalto, possono emergere necessità di opere extra non contemplate nel preventivo, portando l’appaltatore a richiedere un compenso aggiuntivo.
In tali circostanze, è importante sapere come procedere e quali sono i propri diritti.
Se le parti non riescono ad accordarsi sulle modifiche del progetto e sul relativo compenso, entrambe possono rivolgersi al giudice per ottenere correzioni necessarie per garantire l’esecuzione dell’opera secondo gli standard richiesti (art. 1660 c.c.).
Secondo il Codice Civile, se le modifiche sono significative, il committente può rescindere il contratto, versando una somma all’appaltatore per il lavoro svolto fino a quel momento con un compenso equo, inferiore a quello indicato nel preventivo.
Lavori edili eseguiti senza contratto: si possono ottenere le detrazioni fiscali?
Per beneficiare delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione, non è obbligatorio stipulare un contratto scritto con l’impresa esecutrice; è sufficiente che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico parlante, ovvero bonifico bancario o postale, anche online, che riporti la causale del versamento facendo riferimento alla normativa vigente.
È necessario che nel bonifico siano indicati il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del destinatario del pagamento.
Inoltre, è essenziale dichiarare i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi e, se i lavori sono eseguiti dal detentore, fornire gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e altri dati richiesti per la verifica della detrazione.
È anche richiesta la comunicazione preliminare all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, contenente le informazioni sul committente dei lavori, la natura dell’intervento, i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con l’esplicita assunzione di responsabilità per il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla contribuzione, nonché la data di inizio dell’intervento di recupero.
Va precisato che la comunicazione preliminare non è richiesta in tutti i casi in cui i decreti legislativi in materia di sicurezza nei cantieri non prevedono tale obbligo.
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