Lavori edili eseguiti senza contratto
Come contestarli
E’ comune il caso di lavori edili eseguiti senza contratto e che si basano solamente su un preventivo non firmato da entrambe le parti.
Nell’articolo ti spieghiamo cosa accade se emergono dispute riguardo al prezzo proposto dall’impresa o sulla qualità dei lavori svolti e come ti aiutiamo a risolvere il problema.
Lavori edili eseguiti senza contratto: le regole
Durante i lavori edili eseguiti senza contratto di appalto, possono emergere necessità di opere extra non contemplate nel preventivo, portando l’appaltatore a richiedere un compenso aggiuntivo.
In tali circostanze, è importante sapere come procedere e quali sono i propri diritti.
Se le parti non riescono ad accordarsi sulle modifiche del progetto e sul relativo compenso, entrambe possono rivolgersi al giudice per ottenere correzioni necessarie per garantire l’esecuzione dell’opera secondo gli standard richiesti (art. 1660 c.c.).
Secondo il Codice Civile, se le modifiche sono significative, il committente può rescindere il contratto, versando una somma all’appaltatore per il lavoro svolto fino a quel momento con un compenso equo, inferiore a quello indicato nel preventivo.
Lavori edili eseguiti senza contratto di appalto e contestazioni sul prezzo
Se sorgono contestazioni riguardo al prezzo concordato per i lavori edili eseguiti senza contratto di appalto, le fatture emesse dalla ditta non costituiscono una prova sufficiente dell’esistenza del credito.
L’appaltatore potrebbe tuttavia richiedere un decreto ingiuntivo basandosi su di esse e notificarlo al committente, ma quest’ultimo può opporsi entro 40 giorni.
In caso di opposizione, sarà compito della ditta dimostrare di aver effettivamente eseguito i lavori e concordato il preventivo.
Se sorgono dubbi, sarà il giudice a determinare un equo compenso per i lavori realmente eseguiti.
E se cerchi assistenza per tutelarti e contestare i lavori fatti male o il prezzo richiesto dalla ditta, ti aiutiamo noi.
Come ti aiutiamo in caso di lavori edili eseguiti senza contratto
Siamo consumatori come te, (ci distinguono solo i ruoli) pertanto comprendiamo perfettamente le tue difficoltà nel far valere i tuoi diritti.
Siamo qui per ascoltarti e sgravarti da ogni preoccupazione, perché con passione e competenza, ci mettiamo la faccia per aiutarti a risolvere ogni questione sorta con la ditta per i lavori eseguiti senza contratto e per contestare un eventuale aumento ingiustificato dei prezzi.
Ti offriamo assistenza qualificata, con avvocati specializzati in materia che ti aggiorneranno sull’avanzamento della pratica e che lavoreranno per te.
Se invece vuoi ulteriori notizie inerenti l’argomento, vai in basso nella sezione per saperne di più.
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Cosa dicono di noi
Lavori edili eseguiti senza contratto: si possono ottenere le detrazioni fiscali?
Per beneficiare delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione, non è obbligatorio stipulare un contratto scritto con l’impresa esecutrice; è sufficiente che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico parlante, ovvero bonifico bancario o postale, anche online, che riporti la causale del versamento facendo riferimento alla normativa vigente.
È necessario che nel bonifico siano indicati il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del destinatario del pagamento.
Inoltre, è essenziale dichiarare i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi e, se i lavori sono eseguiti dal detentore, fornire gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e altri dati richiesti per la verifica della detrazione.
È anche richiesta la comunicazione preliminare all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, contenente le informazioni sul committente dei lavori, la natura dell’intervento, i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con l’esplicita assunzione di responsabilità per il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla contribuzione, nonché la data di inizio dell’intervento di recupero.
Va precisato che la comunicazione preliminare non è richiesta in tutti i casi in cui i decreti legislativi in materia di sicurezza nei cantieri non prevedono tale obbligo.
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