Disconoscimento operazioni bancarie e rimborso
Come fare
Se vuoi procedere al disconoscimento operazioni bancarie e richiedere un rimborso, ma non sai cosa fare, ti aiutiamo noi.
Come Associazione a tutela dei Consumatori, abbiamo gli strumenti e le competenze necessarie per fornirti assistenza e tutelare i tuoi diritti.
Disconoscimento di operazioni bancarie e rimborso: come fare
Se ti accorgi di operazioni che non riconosci o che non hai mai autorizzato, è fondamentale intervenire subito per tutelare i tuoi risparmi e la tua sicurezza finanziaria.
Non sottovalutare l’importanza dei primi segnali: ogni minuto può fare la differenza.
Affidandoti al nostro supporto legale, ci occuperemo direttamente di:
- Contestare formalmente alla banca le operazioni non autorizzate attraverso un reclamo
- Richiedere il disconoscimento delle transazioni sospette, dimostrando l’estraneità
- Avviare la procedura per ottenere il rimborso delle somme sottratte, nei termini previsti dalla normativa bancaria vigente (es. D.lgs. 11/2010 e successive modifiche)
- Monitorare le tempistiche e le risposte dell’istituto di credito, fino alla risoluzione del caso.
Ogni fase verrà seguita con attenzione e trasparenza, tenendoti sempre aggiornato.
Come ti aiutiamo
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia che per difenderti potrebbero richiederti alcuni documenti come copia dell’estratto conto relativo alle operazioni disconosciute.
Se non riesci a trovarli, non preoccuparti: ci occuperemo ugualmente di tutelarti.
Inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma da un dominio @unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!)
- sarai richiamato da un nostro consulente che ti illustrerà tutti i passaggi della nostra assistenza
- otterrai il rimborso che ti spetta per delle operazioni bancarie che non hai effettuato.
Ti offriamo assistenza professionale e personalizzata per la tutela dei tuoi diritti.
Tutto ciò online e sgravandoti da ogni pensiero!
AFFIDATI A NOI
Di noi ti puoi fidare, perché possiamo provare ciò che promettiamo!
Disconoscimento di operazioni bancarie: quando e perché farlo
Il disconoscimento di operazioni bancarie è uno strumento fondamentale per il titolare di un conto corrente che si trovi di fronte a movimenti sospetti o non autorizzati.
Questo può accadere in seguito a frodi informatiche, clonazioni di carte, furto di credenziali o utilizzi indebiti da parte di terzi.
È importante sapere che la normativa vigente tutela il consumatore: secondo il D.lgs. 11/2010, la banca è tenuta a rimborsare le somme sottratte indebitamente, salvo che dimostri che l’operazione è stata autorizzata dal cliente o che vi sia stato dolo o colpa grave da parte di quest’ultimo.
Cosa fare in caso di operazioni non riconosciute
Il primo passo da compiere è quello di verificare attentamente l’estratto conto: ogni addebito sospetto deve essere annotato.
Successivamente, è necessario contattare subito la propria banca per bloccare lo strumento di pagamento (es. carta di credito o home banking) ed evitare ulteriori perdite.
Entro 13 mesi dalla data dell’operazione non riconosciuta, è possibile inviare un reclamo formale all’istituto di credito, chiedendo il disconoscimento dell’operazione e il rimborso della somma.
È fondamentale allegare ogni elemento utile: ricevute, comunicazioni, eventuali denunce sporte alle autorità.
Il ruolo dell’assistenza legale e i tempi del rimborso
La gestione di queste pratiche può essere complessa, soprattutto quando la banca rifiuta il rimborso sostenendo che l’operazione è stata eseguita correttamente.
In questi casi, l’intervento di un legale esperto è essenziale: sarà lui a predisporre la documentazione necessaria, ad attivare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad avviare, se necessario, un’azione giudiziale.
I tempi per ottenere un rimborso possono variare, ma la legge prevede che la banca, in caso di operazione effettivamente non autorizzata, rimborsi l’importo immediatamente e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo alla contestazione.
Commenti