Penali annullamento viaggio Alpitour
Come funzionano
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Penali annullamento viaggio Alpitour: diritti dei viaggiatori
Secondo il Codice del Turismo (d.lgs. n. 79/2011), il viaggiatore ha diritto di recedere prima dell’inizio del pacchetto turistico con il pagamento di penali congrue e giustificate.
Tuttavia, le clausole contrattuali devono rispettare criteri di trasparenza e proporzionalità, altrimenti sono vessatorie e quindi nulle ai sensi del Codice del Consumo.
Le condizioni generali di Alpitour prevedono penali crescenti fino al 100% del prezzo, anche in caso di recesso ben prima della partenza: in numerosi casi i giudici hanno ritenuto tali clausole in contrasto con i diritti del consumatore.
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Penali annullamento Alpitour: la normativa
La materia è regolata principalmente dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), che ha recepito la direttiva UE 2015/2302 sui pacchetti turistici e i servizi collegati.
Ai sensi dell’art. 41 del Codice del Turismo, il viaggiatore ha sempre diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del viaggio, previo pagamento di una penale che deve essere congrua, proporzionata al prezzo del pacchetto e ai giorni mancanti alla partenza, e predeterminata nel contratto.
La norma impone anche che, qualora il recesso dipenda da circostanze inevitabili e straordinarie, non sia dovuta alcuna penale.
Il problema delle clausole vessatorie
Molti tour operator, compresa Alpitour, inseriscono condizioni generali di contratto che prevedono penali elevate e standardizzate, talvolta fino al 100% del prezzo anche con largo anticipo rispetto alla data di partenza.
Tali clausole, se non giustificate da specifici costi sostenuti o se sproporzionate rispetto al danno effettivo, possono essere qualificate come vessatorie ex art. 33 del Codice del Consumo e quindi nulle.
In giurisprudenza, si è ritenuto illegittimo l’automatismo nella determinazione delle penali, laddove non sia lasciato margine per la valutazione del caso concreto.
Tutela giudiziale e stragiudiziale del viaggiatore
Il viaggiatore che ritenga ingiusta la penale applicata può agire per ottenere la restituzione parziale o totale degli importi trattenuti.
È possibile presentare un reclamo scritto alla società, attivare una procedura di conciliazione presso l’Organismo ADR competente (come il Corecom o una Camera arbitrale) o, in alternativa, promuovere un’azione giudiziale per ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.
In caso di violazione dei diritti del consumatore, il giudice può anche disapplicare le clausole contrattuali e riconoscere un risarcimento del danno.
L’azione è soggetta al termine di prescrizione biennale previsto per i diritti nascenti dal contratto turistico.
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