Delega assemblea condominiale
Come funziona e quando non è valida
La delega in un’assemblea condominiale rappresenta un importante strumento, consentendo ai condomini di farsi rappresentare per prendere decisioni sulla gestione del condominio.
Nell’articolo ti spieghiamo come funziona questo atto, quando non è valido e in che modo ti aiutiamo se ci sono problemi.
Come funziona la delega assemblea condominiale
La partecipazione alle assemblee condominiali è un diritto e un dovere per ogni condomino, ma ci possono essere occasioni in cui l’assenza è inevitabile.
In queste situazioni, è possibile esercitare il proprio diritto di voto delegando un’altra persona mediante un documento scritto, noto come delega per l’assemblea condominiale.
Questa possibilità consente al proprietario di farsi rappresentare e di partecipare indirettamente alle decisioni importanti che riguardano la vita condominiale.
Il processo di delega è abbastanza flessibile: salvo restrizioni esplicite contenute nel regolamento di condominio, un proprietario può scegliere di delegare chiunque, sia che si tratti di un altro condomino, sia che sia un esterno come un membro della famiglia o un amico fidato.
Quando le deleghe del condominio non sono valide
Quando si tratta di deleghe per assemblea condominiale, è importante essere consapevoli di alcune restrizioni per garantire la validità e la legittimità del processo decisionale.
In primo luogo, è fondamentale rispettare il numero massimo di deleghe ammesse e non eccedere tale limite.
Le deleghe assegnate all’amministratore del condominio o che superano il numero massimo stabilito non saranno accettate e non avranno validità durante l’assemblea.
In tal caso, i condomini interessati verranno considerati assenti, il che potrebbe influire sui quorum necessari per deliberare e invalidare le votazioni.
Inoltre, potrebbero sorgere dubbi sulla legittimità della rappresentanza di un condomino, ad esempio nel caso di un residente all’estero.
In queste situazioni, è importante, se necessario, richiedere ulteriori documenti o conferme per garantire che la delega sia valida e legittima.
Dunque se sono sorti problemi e cerchi l’assistenza di esperti per risolverli, ci siamo noi.
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La delega condominio all’amministratore è vietata
La modifica più significativa apportata dall’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sottolineata nel quinto comma: “L’amministratore non può ricevere deleghe per partecipare a qualsiasi assemblea”.
In passato, era comune che gli amministratori ottenessero deleghe per l’assemblea condominiale, partecipando così in una doppia veste.
Questa pratica generava spesso conflitti di interesse, in cui l’amministratore doveva votare per l’approvazione delle sue stesse azioni o della sua riconferma.
La legge ha risolto categoricamente ogni ambiguità, specificando che le deleghe all’amministratore di condominio sono proibite e considerate nulle.
Limite deleghe condominio
Nei condomini composti da oltre 20 unità abitative viene stabilito un limite al numero di deleghe per assemblea condominio.
Il delegato, infatti, non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Per chiarire con un esempio: in un condominio con 21 unità abitative, il quinto dei partecipanti è pari a 4,2. Pertanto, nessun individuo potrà esprimere in assemblea più di 4 voti o detenere più di un quinto dei millesimi totali.
Deleghe condominio con indicazione di voto
È possibile che, al momento della delega condominio, il rappresentato manifesti una preferenza di voto su un particolare punto all’ordine del giorno (ODG).
Ma quali sono le conseguenze se, durante l’assemblea, il rappresentante emette un voto contrario alla volontà del delegante?
Per quanto riguarda l’assemblea, il voto espresso dal rappresentante è valido e non può essere motivo di un possibile ricorso.
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