Art. 4: Congresso nazionale e Delegati
La convocazione dei componenti del Congresso Nazionale va effettuata 30 giorni prima mediante pubblicazione sul sito ufficiale ed avviso nelle bacheche delle Sedi. La Presidenza dell’assemblea viene assunta in prima istanza dal Segretario Generale e, dopo controllo da parte della Commissione Verifica e Poteri, dal delegato con il maggiore numero di voti espressi nelle assemblee regionali. Il delegato nomina il segretario verbalizzante tra i delegati aventi i requisiti. Le deliberazioni avvengono a maggioranza semplice salvo quanto stabilito per l’elezione degli Organi Sociali (infra Art.7).
Commenti