L’elezione degli Organi Sociali (Presidente Nazionale, Segretario Generale, Consiglio Direttivo Nazionale, Collegio dei Sindaci, Collegio dei Probiviri) come disciplinati e previsti dallo Statuto,  avviene a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti validi. Per l’elezione degli Organi Sociali è previsto un numero massimo di n. 3 votazioni. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto si deve procedere, entro e non oltre 1 anno, a nuova convocazione; durante questo periodo, le funzioni degli Organi Sociali vengono comunque garantite, in proroga, dai componenti uscenti.

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