Contestazione lavori non eseguiti a regola d’arte
Cosa fare
Se vuoi procedere con la contestazione di lavori non eseguiti a regola d’arte e cerchi assistenza, noi possiamo aiutarti.
Nell’articolo, inoltre, ti spieghiamo quando e in che modo è possibile procedere.
Contestazione lavori non eseguiti a regola d’arte: quando procedere
Quando si vuole procedere con la contestazione di lavori non eseguiti a regola d’arte, l’appaltatore è sempre ritenuto responsabile nei confronti del committente per eventuali difetti o discrepanze nella prestazione, anche se derivanti da azioni del subappaltatore.
Dopo il completamento dell’opera, l’appaltatore deve garantire che non vi siano difformità gravi o difetti sostanziali, come stabilito dall’art. 1669 c.c.
Se tali difetti sono rilevati, l’appaltatore è tenuto a correggerli a sue spese o a ridurre il prezzo pattuito.
Inoltre, se le difformità o i difetti rendono l’opera completamente inadeguata alla sua destinazione, il committente può richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno per i lavori fatti male.
Come contestare opere edili eseguite male
La contestazione di lavori non eseguiti a regola d’arte o in modo non conforme alle norme professionali, può avvenire utilizzando le garanzie previste dal Codice Civile.
Dopo aver individuato un difetto e averne ottenuto la conferma tramite una perizia tecnica, si dispone di un periodo di 60 giorni per contestarlo, seguito da altri due anni per intraprendere eventuali azioni legali.
Nel caso di difetti strutturali, il periodo per la contestazione è di un anno, seguito da un ulteriore anno per intraprendere azioni legali.
Se ti trovi in una situazione simile, puoi contare su di noi per risolvere il problema.
Come ti aiutiamo a contestare lavori eseguiti non a regola d’arte
Siamo consumatori come te, (ci distinguono solo i ruoli) pertanto comprendiamo perfettamente le tue difficoltà nel far valere i tuoi diritti.
Siamo qui per ascoltarti e sgravarti da ogni preoccupazione, perché con passione e competenza ci mettiamo la faccia per aiutarti nella contestazione dei lavori edili eseguiti male, facendoti ottenere:
- una riduzione del prezzo
- la risoluzione del contratto
- il risarcimento dei danni
Ti offriamo assistenza qualificata, con avvocati specializzati in materia che ti aggiorneranno sull’avanzamento della pratica.
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Cosa dicono di noi
Chi paga in caso di contestazione opere edili
Quando si assume un professionista, sia esso un individuo o un’impresa edile, è importante richiedere garanzie.
È prudente pagare solo una volta che il lavoro è completato, evitando pagamenti anticipati che comportano rischi di perdita di denaro in caso di insoddisfazione o lavoro difettoso.
Secondo il Codice Civile, se il risultato non corrisponde alle aspettative, si può invocare l’”eccezione di inadempimento” e non pagare.
Tuttavia, è essenziale essere in grado di dimostrare che c’è stato un grave errore che rende il lavoro inutile.
La fiducia nel professionista è fondamentale, ma è necessario sapere come reagire se il lavoro non soddisfa le aspettative.
E noi possiamo aiutarti.
Responsabilità dell’appaltatore per lavori eseguiti male
L’appaltatore ha l’obbligo di rispondere al committente per eventuali difetti o non conformità del lavoro svolto, anche quando questi sono causati dal subappaltatore.
Dopo il completamento dell’opera, l’appaltatore deve assicurarsi che essa sia esente da difetti o da non conformità.
Le condizioni di questa garanzia possono essere modificate dal contratto.
L’appaltatore rimane responsabile per difetti o non conformità anche nelle seguenti situazioni:
- per difetti o non conformità di lieve entità, a meno che il contratto non stabilisca altrimenti
- per lavori effettuati seguendo un progetto fornito da terzi, ma che comunque devono aderire alle norme professionali
- per lavori eseguiti sotto l’influenza diretta del committente, a condizione che all’appaltatore sia comunque lasciata una certa autonomia decisionale
- per difetti o non conformità derivanti da errori nella progettazione o nella supervisione dei lavori, a meno che l’appaltatore, una volta riconosciuto il difetto, non abbia prontamente informato il committente esprimendo formalmente il proprio disaccordo.
Se ti sei ritrovato in questa situazione e cerchi assistenza, noi siamo qui per questo.
Contro chi procedere per contestare lavori fatti male
In linea generale, l’azione legale per contestare difetti e non conformità nell’opera viene intrapresa contro l’appaltatore.
Tuttavia, oltre all’appaltatore, possono essere coinvolti anche il progettista, se i difetti e le non conformità sono causati da errori da lui commessi durante la progettazione, e il direttore dei lavori, il quale è responsabile se la mancata osservanza degli accordi o delle norme professionali è dovuta alla sua negligenza o se ha trascurato di sorvegliare e impartire istruzioni per garantire la corretta esecuzione dell’opera da parte dell’appaltatore, senza vigilare sul rispetto di tali norme attraverso visite periodiche e interazioni dirette con i tecnici dell’impresa.
Il committente ha la facoltà di intraprendere azioni legali contro uno qualsiasi di questi soggetti per il risarcimento dei danni subiti, pur avendo la possibilità di rivolgersi al responsabile per eventuali richieste di risarcimento supplementari.
L’unica parte autorizzata a intraprendere azioni legali contro tali soggetti è chiaramente il proprietario dell’immobile o, nel caso di condominio, l’amministratore su delega dell’assemblea e/o anche ogni singolo condomino individualmente.
E se vuoi procedere, affidati a noi.
I termini per contestare i lavori non a regola d’arte
Quando un committente scopre che l’opera realizzata non corrisponde al progetto pattuito o presenta difetti, deve segnalarlo all’appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta e ha fino a due anni di tempo per intraprendere un’azione legale.
Questa comunicazione è richiesta solo per difetti non immediatamente evidenti al momento della consegna, mentre quelli evidenti devono essere contestati durante la verifica o il collaudo dell’opera.
Non è necessario segnalare i difetti se l’appaltatore ne è già consapevole, se li ha celati o se agisce in malafede nascondendo la loro presenza.
Il conteggio dei termini per la segnalazione inizia non quando il difetto si manifesta, ma quando il committente ne comprende appieno le cause e le implicazioni, spesso a seguito di una perizia tecnica.
In un condominio, il periodo per la segnalazione inizia quando i difetti vengono discussi in assemblea, indipendentemente dalla realizzazione di ulteriori analisi tecniche.
Queste regole si applicano sia che il committente desideri la risoluzione del contratto, sia che chieda un risarcimento per i danni.
Come si calcola il risarcimento dei danni
Per quanto riguarda la valutazione dei danni, è necessario che il committente ottenga il medesimo beneficio economico che avrebbe avuto se l’appaltatore non avesse commesso l’inadempienza. Questo beneficio può essere calcolato in base al costo necessario per correggere i difetti e le non conformità o al valore con cui tali difetti influenzano il compenso pattuito.
Questo principio si applica anche se il committente cerca solo il risarcimento del danno, che di solito consiste nel rimborso delle spese sostenute per far eseguire da terzi i lavori di riparazione necessari.
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