Contratto di convivenza
Come ti aiutiamo a stipularlo o a recedere
Il contratto di convivenza è un accordo scritto con il quale i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.
Siamo un’associazione di consumatori e da oltre dieci anni aiutiamo chi si rivolge a noi.
Contattaci e ti aiuteremo a redigerlo o a recedere nel caso non volessi più convivere.
Cos’è il contratto di convivenza
I contratti di convivenza consentono ai partner di regolare la loro situazione economica durante lo svolgimento della vita insieme, in modo simile al matrimonio.
Affinché tale accordo sia valido ed efficace è essenziale che:
- sussista un legame tra due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso
- siano unite da una relazione affettiva di coppia
- forniscano assistenza reciproca sia dal punto di vista morale che materiale.
Queste persone non devono essere legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
Risoluzione e recesso dall’accordo di convivenza
Il contratto di convivenza può essere risolto in diverse situazioni:
- per accordo tra le parti
- con il recesso unilaterale
- nel caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona
- in caso di morte di uno dei contraenti.
Se il contratto prevede il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione comporta la cessazione della comunione stessa.
Come ti aiutiamo con il contratto di convivenza
Se vuoi stipulare un contratto valido ed efficace per regolare la tua convivenza o vuoi recedere dall’accordo, noi possiamo aiutarti.
Ti basta fare una segnalazione compilando il form sottostante.
Sarai ricontatto da un nostro avvocato esperto in diritto della famiglia che valuterà il tuo caso per risolvere la questione.
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Cosa dicono di noi
La forma del contratto
Il contratto di convivenza, comprese le sue modifiche e la sua risoluzione, deve essere redatto per iscritto, altrimenti sarà nullo.
La forma scritta può essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, che attesti la conformità alle norme obbligatorie e all’ordine pubblico.
Al fine di renderlo opponibile ai terzi, si dovrà inviare copia dell’atto al comune di residenza dei conviventi entro 10 giorni successivi.
Il contenuto dell’accordo
Il contratto di convivenza deve contenere:
- l’indicazione dell’indirizzo di ciascuna parte per le comunicazioni relative al contratto stesso
- la residenza
- le modalità di contribuzione alle spese della vita in comune, in base alle risorse di ciascuna persona e alla capacità lavorativa, sia professionale che domestica.
il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato durante il corso della convivenza:
- la designazione reciproca come rappresentanti con poteri pieni o limitati nel caso di malattia che comporti incapacità di intendere e volere, per le decisioni relative alla salute, e nel caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, il trattamento del corpo e le cerimonie funebri
- l’indicazione di uno dei conviventi come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora sussistano le condizioni necessarie.
Effetti della cessazione della convivenza
Alla fine della convivenza, se una della parti si trova in uno stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento, ha il diritto di ricevere dal convivente alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Gli effetti del recesso
Nel caso di recesso unilaterale:
- il professionista che ha ricevuto l’atto è tenuto a notificare una copia all’altro contraente (all’indirizzo indicato nel contratto)
- se l’abitazione familiare è sotto il controllo esclusivo della parte che recede, la dichiarazione di recesso, per essere valida, deve includere un termine, non inferiore a 90 giorni, entro il quale il convivente deve lasciare la casa.
In caso di morte di uno dei conviventi, il sopravvissuto o gli eredi del defunto devono notificare al professionista che ha ricevuto il contratto, un estratto dell’atto di morte per l’annotazione sul contratto di convivenza, segnalando la risoluzione del contratto.
Il regime patrimoniale nei contratti di convivenza
Uno degli aspetti più significativi della regolamentazione dei contratti di convivenza riguarda la possibilità per le parti di scegliere un regime patrimoniale e quindi di optare per:
- la comunione legale dei beni, che corrisponde alla stessa forma di comunione legale dei beni prevista per i coniugi
- la separazione legale dei beni o per una comunione convenzionale.
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