Il contratto di convivenza è un accordo scritto con il quale i conviventi di fatto registrati possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Nell’articolo ti spieghiamo quali sono i diritti e i doveri reciproci nel caso in cui tu voglia recedere dall’accordo.

Noi di Unione dei Consumatori siamo un’associazione specializzata in diritto della famiglia e siamo qui per far valere i tuoi diritti.

 

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INDICE

La normativa sul patto di convivenza

La Legge n. 76 del 2016 ha introdotto una nuova normativa riguardante i contratti di convivenza. Secondo i commi 50 e successivi, è stato creato un nuovo istituto per regolare gli aspetti patrimoniali della vita in comune tra conviventi di fatto.

Mediante la firma di questo patto, i partner possono stabilire le regole relative alla loro situazione economica.

Tuttavia, è importante notare che non potranno essere regolati aspetti non patrimoniali, i quali rimangono al di fuori del campo di applicazione di questa normativa.

In tal modo, il legislatore ha riconosciuto legalmente la “convivenza more uxorio”, istituto che sta diventando sempre più simile al matrimonio.

 

I presupposti per contrarre convivenza

Affinché gli accordi di convivenza siano validi ed efficaci, è essenziale che:

  • sussista un legame tra due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso
  • siano unite da una relazione affettiva di coppia
  • forniscano assistenza reciproca sia dal punto di vista morale che materiale.

Queste persone non devono essere legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Per stabilire la sussistenza di un’effettiva convivenza, si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica che attesta la costituzione di una nuova famiglia o unione, nonché eventuali cambiamenti nella loro composizione.

Tuttavia, tale circostanza non è considerata un requisito per la validità del contratto, ma un elemento probatorio per l’inizio della convivenza.

 

La forma dell’accorso di convivenza

Il patto di convivenza, comprese le sue modifiche e la sua risoluzione, deve essere redatto per iscritto, altrimenti sarà nullo.

La forma scritta può essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, che attesti la conformità alle norme obbligatorie e all’ordine pubblico.

Ad esempio, non possono essere stipulate clausole che limitino il potere di autodeterminazione delle persone.

Al fine di renderlo opponibile ai terzi, si dovrà inviare copia dell’atto al comune di residenza dei conviventi entro 10 giorni successivi, in conformità con il regolamento anagrafico della popolazione residente.

Se cerchi assistenza, un nostro avvocato si occuperà di redigere e registrate il contratto.

 

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Il contenuto dell’accordo

Il contratto di convivenza deve contenere

  • l’indicazione dell’indirizzo di ciascuna parte per le comunicazioni relative al contratto stesso
  • la residenza
  • le modalità di contribuzione alle spese della vita in comune, in base alle risorse di ciascuna persona e alla capacità lavorativa, sia professionale che domestica
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato durante il corso della convivenza
  • la designazione reciproca come rappresentanti con poteri pieni o limitati nel caso di malattia che comporti incapacità di intendere e volere, per le decisioni relative alla salute, e nel caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, il trattamento del corpo e le cerimonie funebri
  • l’indicazione di uno dei conviventi come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora sussistano le condizioni necessarie.

Il contratto non può essere soggetto a termini o condizioni, che, se inseriti sono considerati nulli.

La nullità assoluta del contratto può essere fatta valere da chiunque abbia interesse nel caso in cui il contratto sia stipulato:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza
  • in assenza di una convivenza di fatto reale
  • da una persona minorenne
  • da una persona giudizialmente interdetta
  • in caso di condanna per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell’altra persona (art. 88 del codice civile).

 

Attenzione

Gli effetti del contratto vengono sospesi durante il procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare adottata per il reato previsto dall’art. 88 del codice civile, fino a quando non viene emessa una sentenza di assoluzione.

 

Risoluzione e recesso dal patto

Il contratto di convivenza può essere risolto in diverse situazioni:

  • per accordo tra le parti
  • con il recesso unilaterale
  • nel caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona
  • in caso di morte di uno dei contraenti.

Se il contratto prevede il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione comporta la cessazione della comunione stessa.

Nel caso di recesso unilaterale:

  • il professionista che ha ricevuto l’atto è tenuto a notificare una copia all’altro contraente (all’indirizzo indicato nel contratto)
  • se l’abitazione familiare è sotto il controllo esclusivo della parte che recede, la dichiarazione di recesso, per essere valida, deve includere un termine, non inferiore a 90 giorni, entro il quale il convivente deve lasciare la casa.

Nel caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona, il contraente che ha contratto il matrimonio o l’unione civile deve notificare all’altro contraente, così come al professionista che ha ricevuto il contratto, un estratto del certificato di matrimonio o di unione civile.

Se vuoi richiedere la risoluzione dell’accordo, ti aiutiamo noi.

 

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Lo sapevi che…

In caso di morte di uno dei conviventi, il sopravvissuto o gli eredi del defunto devono notificare al professionista che ha ricevuto il contratto un estratto dell’atto di morte per l’annotazione sul contratto di convivenza, segnalando la risoluzione del contratto, e informare l’ufficio anagrafe del comune di residenza.

 

Effetti della cessazione della convivenza

Alla fine della convivenza, se una delle parti si trova in uno stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento, ha il diritto di ricevere alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, secondo quanto stabilito dall’art. 438, comma II del codice civile.

Per quanto riguarda la legge applicabile, l’articolo 1, comma 64 della Legge n. 76 specifica che ai contratti di convivenza si applica:

  • la legge nazionale comune dei contraenti
  • se questa legge è diversa, viene applicata la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente situata, con l’eccezione delle norme nazionali, europee e internazionali che regolano i casi di cittadinanza multipla.

 

Il regime patrimoniale nei contratti di convivenza

Uno degli aspetti più significativi della regolamentazione dell’accordo di convivenza riguarda la possibilità per le parti di scegliere un regime patrimoniale e quindi di optare per:

  • la comunione legale dei beni, che corrisponde alla stessa forma di comunione prevista per i coniugi
  • la separazione legale dei beni
  • una comunione convenzionale.

Nel caso in cui i conviventi scelgano il regime della comunione, è importante considerare come i loro acquisti saranno inclusi nella stessa, fatte salve le eccezioni previste dagli articoli 178 e 179 del codice civile.

È comunque possibile modificare in qualsiasi momento le convenzioni riguardanti il regime patrimoniale scelto e se vuoi procedere, affidati a noi.

 

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È possibile trasferire degli immobili nell’ambito del contratto di convivenza?

All’interno del patto di convivenza sarà possibile includere, come negozio collegato, un trasferimento immobiliare.

Tuttavia, affinché tale trasferimento sia opponibile ai terzi, sarà necessario adottare la forma notarile.

Nel caso in cui il contratto venga risolto a seguito di recesso, quanto è stato trasferito rimarrà di proprietà del coniuge che ha beneficiato di tale trasferimento.

Pertanto, risulta necessario predisporre il contratto con clausole che disciplinino in modo chiaro ciò che le parti intendono prevedere.