Danni causati da impresa edile
Come richiedere il risarcimento
Danni causati da impresa edile che hanno compromesso la qualità dell’immobile e provocato perdite economiche?
Noi, in quanto Associazione di consumatori esperta nel settore ti forniamo l’assistenza necessaria per richiedere e farti ottenere il risarcimento che ti spetta.
Danni causati da impresa edile e risarcimento: come ottenerlo
Se durante i lavori di ristrutturazione hai riscontrato danni arrecati dall’impresa, sappi che hai diritto a precise tutele.
In particolare, puoi segnalare eventuali difetti o danni che compromettono la stabilità dell’opera o ne limitano l’utilizzo.
La legge ti riconosce un anno di tempo dalla scoperta del difetto per effettuare la denuncia, e fino a dieci anni dalla consegna dei lavori per avviare una richiesta di risarcimento.
Hai avuto un problema simile e vuoi sapere come tutelarti? Possiamo aiutarti a far valere i tuoi diritti.
Come ti aiutiamo
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia pronti a difenderti.
Per velocizzare il processo di tutela ti invitiamo a preparare già alcuni documenti come il contratto di appalto, fatture giù pagate, foto dei danni da ristrutturazione.
Inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma dal dominio @unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!) in cui ti illustreremo i vari passaggi della nostra assistenza
- sarai richiamato da un nostro consulente dedicato, per chiarire eventuali tuoi dubbi e prendere in carico il tuo caso
- risolveremo la questione, facendoti ottenere il risarcimento che ti spetta.
Ti offriamo assistenza professionale e personalizzata a garanzia dei tuoi diritti.
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A chi spetta il risarcimento?
La legge è chiara: l’impresa edile è responsabile per i gravi difetti dell’opera che rendono l’immobile inutilizzabile o pericoloso.
Questo è stabilito dall’art. 1669 del Codice Civile, che tutela il committente anche quando i vizi si manifestano anni dopo la consegna.
Inoltre, il direttore dei lavori può essere ritenuto corresponsabile se non ha vigilato correttamente sull’esecuzione del progetto.
In questi casi, il committente può chiedere il risarcimento sia all’impresa che al direttore, a seconda del grado di responsabilità.
La normativa a tua tutela
Il Codice Civile prevede norme precise per tutelare il committente in caso di difetti gravi in un’opera edile. L’articolo 1669 stabilisce che l’appaltatore è responsabile per i danni causati da gravi difetti che compromettono la solidità dell’opera o la rendono inidonea all’uso previsto.
Per far valere i propri diritti, il committente deve denunciare i vizi entro un anno dalla loro scoperta.
Inoltre, l’articolo 2043 del Codice Civile regola il risarcimento del danno derivante da comportamenti illeciti.
Questo significa che, oltre all’impresa, anche il direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile se non ha vigilato adeguatamente sull’esecuzione dell’opera, causando così un danno al committente.
Sentenze utili
Alcune decisioni della Corte di Cassazione forniscono indicazioni importanti su questi temi. Ad esempio, con la sentenza RG 35728/2018 del 7 novembre 2023, la Corte ha stabilito che l’impresa edile e il direttore dei lavori possono essere chiamati a rispondere insieme per i danni causati da gravi difetti costruttivi.
Un’altra sentenza rilevante è la n. 8700/2016, in cui la Cassazione ha chiarito che il termine entro cui il committente può agire per il risarcimento dei danni inizia a decorrere dalla scoperta effettiva dei vizi, e non dalla data di consegna dell’opera.
Questo principio offre una maggiore tutela al committente, dando più tempo per reagire in caso di difetti che si manifestano solo successivamente.
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