Diritto di ripensamento contratto telefonico: sai che se hai già firmato un contratto con un gestore di telefonia puoi tornare sui tuoi passi?

Ecco quando è possibile recedere da un contratto telefonico, come stabilito dal Codice del consumo.

E se la tua compagnia non vuole rispettare i tuoi diritti, ti ha addebitato costi non dovuti o ti ha causato altri disagi…

Noi dell’Unione dei Consumatori possiamo risolvere il tuo problema subito e gratuitamente!

INDICE

Diritto di ripensamento contratti telefonici: cos’è il vocal order?

Previsto dalla delibera 664/06/CONS, il contratto vocale (o vocal order) ti consente di attivare nuovi contratti o promozioni grazie alla registrazione della telefonata, rispondendo “sì” a un paio di domande.

Inutile dirlo, il disappunto è sempre più evidente, visti i numerosi contratti che i gestori concludono telefonicamente con i propri clienti.

Innanzitutto, per evitare qualsiasi problema a monte, se l’offerta ti sembra essere interessante, puoi chiedere di riceverla per iscritto ancor prima di sottoscriverla.

Nel caso in cui, invece, avessi già sottoscritto un contratto telefonico, ti spiegheremo cosa puoi fare per far valere il tuo diritto di ripensamento.

 

Come fare valere il diritto di recesso contratto telefonico?

La disciplina in materia ha comunque posto alcune tutele per i consumatori. L’obiettivo è garantire i diritti di chi stipula contratti a distanza.

Se hai dato il consenso telefonico all’attivazione del nuovo contratto, per perfezionarlo, devi ricevere un modulo di conferma con tutte le informazioni necessarie.

Nel modulo dovranno essere indicate le caratteristiche del servizio, le modalità di pagamento, il diritto di recesso e la durata dell’offerta.

Disciplinata dall’art. 64 del Codice del consumo, la normativa prevede la possibilità di recedere dal contratto con una dichiarazione unilaterale, senza penalità e senza alcun obbligo di specificare il motivo.

Teoricamente puoi esercitare il tuo diritto di ripensamento contratti telefonici senza alcuna penale entro 14 giorni, comunicando la tua scelta tramite l’invio di raccomandata A/R all’operatore telefonico.

Così facendo, il venditore dovrà pure restituirti l’intera somma pagata (se sostenuta) .

Restano a tuo carico solo le spese per la restituzione del bene al mittente.

D’altra parte, il diritto di recesso contratto telefonico è previsto laddove non puoi visionare e provare il bene e ti deve venir riconosciuto in caso di inadempimento della controparte. Inoltre, anche se la procedura sembra essere semplice, non sempre il gestore rispetta la legge…

 

Lo sapevi che…

Dal 2007 il diritto di recesso contratti telefonici non comporta alcuna spesa se non quella relativa ai costi sostenuti dall’operatore? Scopri di più sulla legge Bersani.

 

Termini di ripensamento contratto telefonico

Grazie alla tutela specifica – art. 64 del Codice del consumo – sarà prerogativa del contraente attuare il suo diritto di recesso del contratto telefonico a mezzo di invio raccomandata A/R, con una semplice dichiarazione unilaterale, senza penalità e senza alcun obbligo di specificarne il motivo.

Resteranno a suo carico, se previste, le spese per la restituzione del bene al venditore, che – a sua volta – dovrà necessariamente restituire l’intera somma dell’acquisto.

Unico limite a detto diritto di ripensamento contratti telefonici sarà la tempistica, rigorosamente prevista entro 14 giorni dalla data in cui si è concluso il contratto.

Concludendo, la regola generale prevede il diritto di recesso contratto telefonico in favore del consumatore:

  • quando questi non possa visionare e provare il bene (servizio) in presenza
  • in tutti i casi di inadempimento contrattuale della controparte.

La tutela prevista dal legislatore nei casi di recesso dal contratto, non si applica nel caso in cui il consumatore abbia effettuato l’acquisto all’interno del negozio.